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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
estensione del privilegio ipotecario ex art. 77 dpr 602/73 - preferenza rispetto a crediti di grado superiore non garant...
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Paolo Cristofaro
Rende (CS)28/03/2025 09:12estensione del privilegio ipotecario ex art. 77 dpr 602/73 - preferenza rispetto a crediti di grado superiore non garantiti da ipoteca
Salve, sono alle prese con un piano di riparto fallimentare nel quale devo distribuire anche somme ricavate dalla vendita di alcuni immobili coperti da garanzia ipotecaria del 2015 di Equitalia, mi sorgono alcuni dubbi operativi su cui chiedo chiarimenti:
1. il ricavato dalla vendita dei beni immobili e di 220mila mentre l'ipoteca legale del 2015 è iscritta per 110mila, il che vuole dire che la quota di 110mila dei 220 deve essere destinata in primis per saldare i crediti coperti da garanzia , giusto?
2. il credito garantito da ipoteca legale e le correlate somme recuperate dalla vendita dei beni immobili ipotecari , è da preferirsi al credito generale mobiliare ex art. 2751 bis c.c., credo di sì ma chiedo conferma?
3. entrando poi nel merito dei crediti fiscali coperti dalla garanzia ipotecaria del 2015, ho notato che le cartelle sottese all'iscrizione ipotecaria si riferiscono in parte a crediti privilegiati di grado 1, altre a crediti di grado 8, e poi grado 18 e 19, ora il mio dubbio è se il privilegio ipotecario immobiliare copre i singoli gradi dei crediti iscritti a ruolo per cui tutti diventano "crediti ipotecari" e posso soddisfarli cumulativamente con 110mila del ricavato dalle vendite, oppure in sede di riparto devo tener conto prima dei singoli gradi di privilegio dei tributi sottesi all'iscrizione ipotecaria e questi di conseguenza vanno a concorrere con altri crediti fiscali ammessi al passivo non garantiti però dall'ipoteca legale? In altri termini il diritto di preferenza riconosciuto all'ipoteca immobiliare prevale indistintamente sui gradi di privilegio mobiliare degli altri crediti ammessi al passivo, oppure sono questi che restano prioritari per cui soddisfo in primis il grado 1 "ipotecario" , poi proseguo con gli altri di grado 1 non ipotecario, e se residua qualcosa arrivo al grado 8 dando precedenza ai crediti di grado 8 garantiti da ipoteca , e così di seguito ???
Spero di esser stato chiaro nella spiegazione del mio dubbio.
Grazie per il gentile riscontro che vorrete offrire-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza31/03/2025 19:49RE: estensione del privilegio ipotecario ex art. 77 dpr 602/73 - preferenza rispetto a crediti di grado superiore non garantiti da ipoteca
Quesito sub 1. Quanto da lei indicato è corretto in quanto la differenza tra ricavato dalla vendita e credito iscritto è abbastanza elevata. Più correttamente lei deve imputare al ricavato dall'immobile ipotecato le spese specifiche (tipo perizia, spese pubblicità, ecc.) e una quota proporzionale delle spese generali (spesa compenso curatore, legali per recupero crediti, ecc.) giusto il disposto del comma 3 dell'art. 111-ter l. fall. Questo costituisce il netto distribuibile del ricavato immobiliare e, se tale netto supera, come è presumibile, la quota di 110 mila, tale importo può essere attribuito al creditore ipotecario
Quesiti sub 2 e sub 3. Un credito può essere garantito da privilegio e contestualmente anche da ipoteca, concetto che appare chiaro nel caso in esame ove i privilegi indicati sono tutti mobiliari (ossia si esercitano sul ricavato dalla vendita dei beni mobili) e l'ipoteca ha natura immobiliare, per cui i campi di operatività sono diversi e la soddisfazione del creditore che gode di questa duplice garanzia può avvenire o sia attraverso la distribuzione del ricavato mobiliare che quello immobiliare, a seconda che venga fatto prima un riparto de beni mobili o quello dei beni immobili, fermo restando, ovviamente, che al creditore non può essere assegnata in totale una somma superiore al credito ammesso al passivo.
Alcuni privilegi mobiliari, quali ad esempio quelli di cui all'art. 2751bis e altri hanno oltre al privilegio mobiliare un privilegio sussidiario sugli immobili (art. 2776 c.c.), per cui quando non trovano capienza sul ricavato mobiliare possono soddisfarsi su quello immobiliare, previo però il pagamento dei creditori ipotecari e i creditori con privilegio immobiliare sullo stesso immobile. Pertanto anche a voler utilizzare il privilegio sussidiario, perché il credito non ha trovato capienza sul ricavato mobiliare, deve essere comunque prima pagato il creditore ipotecario (che nel caso è lo stesso, ma potrebbe anche essere un soggetto diverso).
Zucchetti SG srl
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