Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Chiusura fallimento con pendenza di giudizi - Spese successive

  • Angela Daniela Bonomo

    Gioiosa Marea (ME)
    10/04/2024 16:05

    Chiusura fallimento con pendenza di giudizi - Spese successive

    Buongiorno,
    in materia di chiusura del fallimento in pendenza di giudizi, vorrei la Vs.
    opinione in merito al seguente caso:
    fallimento chiuso con pendenza di due giudizi e accantonamento effettuato
    sia per spese di gestione, tra cui commissioni bancarie per pagamenti, tenuta
    conto corrente e mantenimento casella pec, sia per i giudizi in corso e per
    spese necessarie per eventuali procedure esecutive, sia per eventuali
    sopravvenienze passive, quali, in via esemplificativa, imposte di registro su
    provvedimenti giudiziari, oltre che per spese varie ed eventuali.
    Dopo la chiusura del fallimento è pervenuta una cartella esattoriale per un
    credito prededucibile, sorto nel corso della procedura, e non pagato nel riparto finale.
    Mi chiedo, posso provvedere al pagamento avendo comunque accantonato
    somme anche per spese ,varie ed eventuali, oppure, essendo ormai la
    procedura chiusa ed essendo venuti meno gli effetti del fallimento ai sensi
    dell'art. 120 L.F., le somme accantonate devono essere utilizzate
    esclusivamente per spese successive ed oneri relativi ai giudizi pendenti?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/04/2024 15:56

      RE: Chiusura fallimento con pendenza di giudizi - Spese successive

      La seconda soluzione da lei prospettata è quella inequivocabilmente scelta dal legislatore. La chiusura del fallimento comporta, ai sensi dell'art. 120 co.1, l. fall., la decadenza degli organi ad essa preposti, oltre alla cessazione degli effetti della procedura sul patrimonio del debitore; la chiusura anticipata introduce sì una deroga a tali principi, ma, come giustamente lei ricorda, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto previsto dall'art. 120, ult. comma, e non certo per esaminare altre eventuali domande di insinuazione pervenute nel frattempo, anche se in via prededucibile; se infatti lei contestasse il credito o la collocazione, il creditore dovrebbe insinuare lo stesso al passivo del fallimento ormai chiuso.
      Zucchetti SG srl