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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
L.f. 111- reclamo ex art 36
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Luigi Corsi
Lodi04/09/2024 11:30L.f. 111- reclamo ex art 36
Procedura fallimentare aperta nel 2015.
L'Avvocato della società fallita ha presentato nel 2016 domanda di ammissione tempestiva chiedendo somme per compensi professionali e spese generali, quale credito munito di privilegio generale ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 c.c., trattandosi di attività d'opera intellettuale e professionale svolta nel corso dei due anni antecedenti il fallimento.
Il credito richiesto venne ammesso nella sua quasi totalità al passivo nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c.
Nel corso della procedura l'Avvocato creditore ha ricevuto dal Curatore:
- Progetto di stato passivo domande tempestive (contenente il dispositivo relativo al suo credito)
- Esecutività stato passivo
- Deposito primo piano di riparto
- Comunicazione abbandono beni
- Rendiconto di gestione
- Fissazione udienza di approvazione stato passivo
- Approvazione rendiconto di gestione
- Deposito piano di riparto finale
A seguito del deposito del piano di riparto finale l'Avvocato produce reclamo ex art. 36 L.F. chiedendo il pagamento di parte delle somme in prededuzione (circa il 7 % del credito ammesso) motivando la sua richiesta con il fatto che tale compenso sia riferibile ad attività svolta nell'ultimo biennio antecedente la sentenza di Fallimento a titolo di:
- presentazione della domanda di concordato nell'interesse della società poi fallita che consisteva nello studio del piano di ristrutturazione, nella formulazione del parere preventivo, nel deposito giudiziale del concordato, con i relativi piani e relazioni;
- per l'attività svolta nel fallimento, che consisteva nello studio della pratica, nella redazione e deposito di memoria di costituzione e difesa nel fallimento.
Quindi motivando la richiesta di prededucibilità ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 111 L.F. (…sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali…).
La prededucibilità ex art. 111 L.F. di parte del credito non fu mai richiesta in sede di insinuazione al passivo, né quindi evidentemente ammessa al passivo fallimentare con questa specifica indicazione e graduazione.
Neppure in sede di primo piano di riparto furono sollevate eccezioni o reclami.
E' corretto aderire alla richiesta del creditore ?-
Zucchetti SG
Vicenza04/09/2024 18:47RE: L.f. 111- reclamo ex art 36
No. Se abbiamo capito bene, l'avvocato chiede ora il pagamento in prededuzione di parte della somma già ammessa al passivo in via privilegiata. Se è cos' è preclusa ogni indagine in proposito non avendo il creditore proposto opposizione allo stato passivo, per cui la decisione presa ha acquistato valore di giudicato nell'ambito concorsuale e non può essere modificata in sede di riparto.
Se invece, l'avvocato chiede somme ulteriori rispetto a quelle già ammesse per l'attività indicata, lei si oppone, nella procedura del reclamo proposto, al riconoscimento della prededuzione e l'avvocato dovrà presentare domanda super tardiva (se fa in tempo prima dell'esaurimento dell'attività di riparto) e comunque la eventuale domanda sarà inammissibile per la evidente colpevolezza nel ritardo di presentazione, potendola presentare fin dall'inizio.
Zucchetti SG srl
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