Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto ipotecario - interessi moratori

  • Mario Tucci

    Venezia
    12/03/2021 18:46

    Riparto ipotecario - interessi moratori

    Buongiorno
    Una banca viene ammessa al passivo in via privilegiata ipotecaria ex art 54 l.f. e art 2855 cod civ per le rate di mutuo scadute (capitale+interessi convenzionali) alla data del fallimento e relativi interessi di mora calcolati alla data di fallimento, oltre alla somma capitale alla data di fallimento.
    Devo procedere al riparto che soddisfa totalmente detto credito ipotecario
    Ora la banca, su richiesta dello scrivente curatore in vista del riparto, precisa il proprio credito esigendo
    1) interessi di mora sulle rate di mutuo (capitale+interessi convenzionali) che sarebbero scadute dalla data di fallimento fino al 31/12/ dell'anno stesso
    2) interessi legali dall' 1/1 dell'anno successivo e fino alla vendita sulle rate di cui al punto 1
    3) interessi di mora sul capitale alla data di fallimento al 31/12 dell'anno stesso
    2) interessi legali dall' 1/1 dell'anno successivo e fino alla vendita sul capitale di cui al punto 3
    Mi chiedo se a Vostro parere gli interessi "convenzionali" post fallimentari fino al 31/12 dell'anno della dichiarazione di cui all'art 54 l.f. ricomprendano anche gli interessi di mora, cessando con la dichiarazione di fallimento il presupposto sanzionatorio di tale tipo di interessi.
    Non ho trovato granché in giurisprudenza.
    Grazie in anticipo della per quanto possibile sollecita risposta
    Mario Tucci
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/03/2021 19:50

      RE: Riparto ipotecario - interessi moratori

      Il problema nasce dal fatto che il secondo comma dell'art. 2855 c.c. estende la prelazione agli interessi arretrati limitatamente "alle due annate anteriori e a quella in corso al momento del pignoramento, ancorchè sia stata pattuita l'estensione della prelazione ad un maggior numero di annualità". L'ultima annata garantita è, quindi, quella incorso al momento del fallimento, sul cui significato sussiste qualche dubbio. Scartata, infatti, all'atto dell'approvazione della legge fallimentare la proposta, fatta in sede di progetto, di limitare l'iscrizione preventiva agli interessi maturati fino al giorno del fallimento, l'annata in corso (o l'anno in corso, come si esprimono gli artt. 2749 e 2788) è stata fatta coincidere con l'anno solare nel corso del quale è intervenuta la dichiarazione di fallimento o con l'annata di maturazione degli interessi, ossia quella decorrente tra la data di inizio del debito per interessi e quella di scadenza, nel corso della quale interviene la dichiarazione di fallimento; e le poche sentenze specifiche sul punto propendono per questa seconda alternativa.
      Tuttavia, questa questione, nel suo caso, non ha alcun rilievo perché il credito è stato ammesso al passivo, se abbiamo ben capito per capitale e per interessi convenzionali e di mora maturati fino alla data del fallimento; questo provvedimento non è stato impugnato dal creditore, per cui ha acquisito efficacia di giudicato endo fallimentare e non è modificabile.
      A questa previsione vanno pertanto aggiunti solo gli interessi legali fino alla data della vendita del bene ipotecato, perché questa è una conseguenza legale dell'ammissione del credito in via ipotecaria che discende dal terzo comma dell'art. 2855 c.c.; per cui, se nulla è detto in proposito nello stato passivo, la norma trova applicazione automatica al momento del riparto. Quanto al dies a quo della decorrenza degli interessi legali, la norma citata ovviamente parte dal "compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento" perché fino al compimento di tale annata trova applicazione il secondo comma dell'art. 2855 c.c., come sopra detto (salvo a determinare il significato di annata se solare o convenzionale); nel momento in cui si fermano gli interessi convenzionali alla data del fallimento (e la decisione, seppur non conforme alla norma, non viene impugnata) pare conseguenziale che quelli legali inizino a decorrere da tale data, per rispettare la continuità posta dalla norma.
      Zucchetti SG srl
      • Mario Tucci

        Venezia
        16/03/2021 11:38

        RE: RE: Riparto ipotecario - interessi moratori

        Vi ringrazio per la rapidissima risposta.
      • Mario Tucci

        Venezia
        17/03/2021 12:14

        RE: RE: Riparto ipotecario - interessi moratori

        Un'ultima precisazione
        A vostro avviso la banca - ammessa al passivo "come chiesto letteralmente ex art 54 l.f. e art 2855 cod civ" senza la locuzione "fino alla data di fallimento" - ha diritto ad essere soddisfatta, come essa chiede nella precisazione del credito, per il periodo dalla data di fallimento fino all'annata 31/12 sia per interessi convenzionali (sulle rate scadute) che per interessi moratori, come indicato in quesito?
        Io propenderei per la soluzione negativa in quanto dopo la dichiarazione di fallimento non vi è inadempimento.
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          17/03/2021 20:00

          RE: RE: RE: Riparto ipotecario - interessi moratori

          L'ammissione nei termini ora indicati supera l'argomento che avevamo detto nella precedente risposta con riferimento alla previsione dell'ammissione degli interessi dino alla data del fallimento e consente di applicare in pieno il disposto del secondo comma dell'art. 2855 c.c., richiamato dal terzo comma dell'art. 54 l. fall.
          Orbene tale norma, come già ricordato, dispone che "l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti" limitatamente "alle due annate anteriori e a quella in corso al momento del pignoramento, ancorchè sia stata pattuita l'estensione della prelazione ad un maggior numero di annualità".
          Come abbiamo già detto, si discute se annata in corso sia quella contrattuale o quella solare; nel caso la banca ha scelto quella solare, facendo quindi arrivare gli interessi di cui alla norma citata fino al 31.12 dell'anno in cui è sttao dichiarato il fallimento.
          Chiarito questo, rimane da stabilire quali interessi vadano riconosciuti fino a tale data e per i due anni precedenti. Sul punto si è formata una giurisprudenza consolidata, secondo la quale "In caso di iscrizione di ipoteca per un capitale, l'estensione del privilegio ipotecario agli interessi, secondo le condizioni indicate dall'art. 2855, comma 2 c.c., è limitata ai soli interessi corrispettivi, con conseguente esclusione di quelli moratori"; ciò perché se è vero che la collocazione ipotecaria del capitale fa collocare nello stesso grado gli interessi "dovuti" (e cioè, sembrerebbe, tutti quelli dovuti), è anche vero che la norma fa riferimento alla collocazione di un capitale "che produce interessi"; dal che risulta "evidente il riferimento agli interessi corrispettivi dovuti in considerazione della naturale produttività del danaro e non agli interessi moratori che, come è noto, adempiono non ad una funzione compensativa, bensì risarcitoria e sono dovuti a titolo di indennizzo forfettario dei danni conseguenti alla mora, indipendentemente dalla produttività del danaro e anche se, in precedenza, il capitale non sia stato produttivo di interessi (da ult. Cass. 02/03/2018, n.4927; Cass. 29/04/2015, n.8696; Cass. 30/03/2015, n.6403; ecc.). E tanto vale anche per i crediti fondiari. Soluzione non esente da critiche, ma ormai ,come detto, tale interpretazione è consolidata.
          Soluzione, come vede, più radicale della sua perché gli interessi moratori sono esclusi non perché successivi alla dichiarazione di fallimento, ma in quanto non compresi nel perimetro normativo dell'art. 2855 c.c., per cui, in sostanza ,per l'anno in corso alla data del fallimento (anno cronologico nel caso) e per i due anni anteriori, vanno collocati nella posizione ipotecaria gli interessi corrispettivi e comunque convenzionalmente stabiliti, con esclusione degli interessi di mora; questi se maturati per effetto di messa in mora, possono essere riconosciuti fino alla data del fallimento, (ma su questo non tutti sono d'accordo) , però in chirografo perché ad essi non si estende la previsione del secondo comma dell'art. 2855 c.c.. Successivamente all'anno in corso vanno riconosciuti in via ipotecaria solo gli interessi legali fino alla vendita del bene.
          Zucchetti SG srl