Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    27/10/2025 22:06

    Riparto

    Buonasera,
    sono a porre il seguente quesito.
    In sede di ammissione al passivo, un creditore (nella specie un avvocato) presentava domanda di insinuazione in proprio non facendo riferimento alla circostanza che svolgeva la sua professione all'interno di una Associazione professionale (Società tra professionisti).
    Peraltro in sede di udienza di verifica, considerato che per una posizione risultava avere il mandato congiunto con il suo collega, il medesimo ultimo rinunciava espressamente al credito potenziale confermando così la domanda di insinuazione fatta dal creditore singolo.
    Giunti in prossimità del riparto finale, all'esito della mai richiesta di indicare il regime fiscale e il relativo iban, il medesimo mi comunica quello dell'Associazione Professionale dichiarando che da tempo immemore la sua attività è confluita all'interno di detta Associazione Professionale.
    A questo punto, mi chiedo se il tutto sia coerente con lo stato passivo e con il riparto finale ove a rigore vi dovrebbe essere coincidenza tra il creditore ammesso e il beneficiario del riparto.
    Ringrazio, come sempre, per il Vostro prezioso e davvero insostituibile supporto e preparazione.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/10/2025 12:25

      RE: Riparto

      La questione investe un tema molto tormentato in cui la stessa giurisprudenza della S. Corte ha avuto dei ripensamenti, ma nel caso in esame la questione può essere agevolmente risolta muovendo dal concetto che il professionista che si è insinuato, evidentemente con il privilegio di cui all'art. 2751 bis. n. 2 c.c., abbia svolto personalmente la sua attività, su incarico ricevuto dal cliente. Questa ammissione non è stata impugnata per cui non è modificabile.
      Il passaggio all'Associazione al momento del pagamento può essere spiegato o con la considerazione che in base ad un accordo interno mediante il quale viene ceduto dai professionisti all'associazione il credito al compenso, spettante individualmente al singolo professionista cedente (così, Cass., 8 settembre 2011, n. 18455; Cass. 2 luglio 2012, n. 11052) oppure da una dichiarazione del professionista di avvenuta cessione del credito all'Associazione. Non è il caso di sottilizzare molto perchè il credito esiste, la cessione dello stesso comporta il trasferimento anche del privilegio e, comunque, secondo la più recente giurisprudenza (Cass., 26 aprile 2021, n. 10977) ll privilegio generale previsto dall'art. 2751 bis c.c. per i crediti vantati dai professionisti viene esteso anche alle associazioni e alle società tra professionisti, per cui si tratta soltanto di trovare una giustificazione al mutamento del soggetto indicato come destinatario del pagamento rispetto alla previsione dello stato passivo, e la cessione del credito è idonea al caso.
      Zucchetti SG srl