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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
RIPARTO ATTIVO FALLIMENTARE
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Manola Micci
Senigallia (AN)18/09/2024 16:02RIPARTO ATTIVO FALLIMENTARE
Espongo, cronologicamente, i fatti.
- Il socio (ancora in bonis) cede un immobile a un terzo, provvedendo alla relativa trascrizione;
- Successivamente alla trascrizione della cessione, un istituto di credito iscrive ipoteca contro il socio cedente (seppure formalmente non più proprietario) sull'immobile già oggetto di cessione;
- La società fallisce e viene dichiarato anche il fallimento del socio in estensione.
- La Curatela propone azione di inefficacia ex art.64 L.F. dell'atto di compravendita dell'immobile vertito tra il socio e il terzo;
- Il Tribunale, con sentenza confermata dalla Corte d'Appello, ha accolto la domanda della Curatela, con obbligo per il convenuto di restituire alla Curatela l'immobile e i frutti civili;
- Nelle more del giudizio di Cassazione, la Curatela viene autorizzata dal Giudice Delegato a transigere la controversia insorta previa rinuncia all'acquisizione all'attivo fallimentare dell'immobile oggetto di causa e rinuncia della Curatela agli effetti delle sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello e agli atti del giudizio di Cassazione.
L'attivo così realizzato deve considerarsi mobiliare o immobiliare?
In altre parole, il creditore ipotecario (che aveva iscritto ipoteca dopo la compravendita dichiarata inefficace ex art. 64 L.F.) ha diritto di soddisfarsi in via privilegiata ipotecaria sulle somme ricavate dalle azioni esecutive presso terzi (volte al recupero dei frutti e delle spese di lite liquidate con sentenza di primo e secondo grado) e su quelle versate in esecuzione della transazione autorizzata dal GD, beneficiando della garanzia ipotecaria, ancorché iscritta successivamente alla cessione dichiarata inefficace ex art.64 L.F. con sentenza, passata in giudicato ma di cui la Curatela ha rinunciato agli effetti?
Ringrazio anticipatamente per la risposta.-
Zucchetti SG
Vicenza18/09/2024 20:03RE: RIPARTO ATTIVO FALLIMENTARE
Lei dice che "Successivamente alla trascrizione della cessione, un istituto di credito iscrive ipoteca contro il socio cedente (seppure formalmente non più proprietario) sull'immobile già oggetto di cessione". Non riusciamo a capire come la banca abbia potuto iscrivere ipoteca su un bene ceduto con negozio regolarmente trascritto per acquisire una garanzia nei confronti del cedente. Una tale iscrizione dovrebbe essere nulla e, comunque inopponibile al cedente, poi fallito e, quindi inopponibile al fallimento, né l'ipoteca rivive a seguito della intervenuta revocatoria della vendita, dato che tale azione non ha l'effetto di ripristinare la proprietà in capo al cedente, ma semplicemente di consentire l'esecuzione sul bene oggetto del contratto revocato e, solo perché si tratta di una revocatoria fallimentare, ad essa è collegato un effetto restitutorio, ma sempre restitutorio della disponibilità per permetterne la vendita in sede concorsuale.
Ad ogni modo la transazione intervenuta ha permesso di acquisire all'attivo fallimentare una liquidità al posto dell'immobile oggetto della revocatoria che sarebbe stato liquidato , per cui l'entrata derivante dalla transazione deve considerarsi entrata immobiliare.
Zucchetti SG srl
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