Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

ESECUZIONE IMMOBILIARE DEL CREDITORE FONDIARIO E RIPARTO DELLE SPESE PREDEDUCIBILI

  • Gianfranco Canale

    PONTEDERA (PI)
    03/09/2020 19:06

    ESECUZIONE IMMOBILIARE DEL CREDITORE FONDIARIO E RIPARTO DELLE SPESE PREDEDUCIBILI

    Sono curatore di un fallimento in cui era pendente una procedura esecutiva di un mutuo fondiario. La procedura esecutiva del fondiario è stata posta in essere prima della dichiarazione di fallimento ed è proseguita durante il fallimento (ai sensi del 41 TUB) sino alla vendita dell'immobile.
    Il creditore fondiario ha correttamente effettuato l'insinuazione a passivo per l'intero importo dovuto dalla fallita.
    Al momento della vendita dell'immobile la somma ricavata è stata attribuita interamente al creditore fondiario senza ancora aver restituito alcunché alla procedura del fallimento.
    La procedura fallimentare è quasi giunta a termine ed è in fase di redigere il piano di riparto finale con già approvato il rendiconto della gestione. Sono da ripartire il ricavato dei beni mobili venduti e la parte del creditore fondiario (rappresenta circa il 98% delle somme ricavate dalla procedura).
    I dubbi che sorgono per la redazione del riparto sono inerenti alla somma da far restituire dal creditore fondiario sulla base dei crediti prededucibili presenti in stato passivo.
    Premesso che, il creditore fondiario dovrebbe partecipare alle spese generali della procedura imputate in modo proporzionale tra i vari beni, mi chiedo in che modo viene calcolata la percentuale da attribuire. O meglio, viene attribuita in base alla percentuale dell'insinuazione sul totale dello stato passivo? Il creditore fondiario in questo caso ha un alta insinuazione a passivo, pari a circa il 77% del totale dello stato passivo e quindi concorrerebbe il larga parte al sostenere le spese generali della procedura. Come mi devo comportare con il mio compenso e i prededucibili sorti all'interno del fallimento (ex notula avvocato)?
    Un ulteriore dubbio di fondamentale importanza sorge nell'attribuire o meno i crediti prededucibili alle "spese generali".
    In particolare, lo stato passivo comprende dei crediti prededucibili relativi a crediti sorti PRIMA del fallimento per la consulenza e redazione della presentazione della domanda di concordato in bianco da professionisti mai presentato. Nel momento in cui si calcolano le spese generali sostenute dalla procedura, dobbiamo inserire anche questi crediti prededucibili? Rientrano i crediti prededucibili dei professionisti esterni nel piano di riparto finale e in che misura??

    Ringrazio per la vostra disponibilità.
    Dott. Gianfranco Canale
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/09/2020 19:44

      RE: ESECUZIONE IMMOBILIARE DEL CREDITORE FONDIARIO E RIPARTO DELLE SPESE PREDEDUCIBILI

      Il comma terzo dell'art. 111ter l. fall. stabilisce che "Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale". Da questa norma- che è quella applicabile alla fattispecie, deriva che le spese di carattere generale vanno distribuite su tutti beni in proporzione, nel senso che l'intera massa dei beni, comprese quelli gravati da ipoteca, partecipano al pagamento delle spese generali della procedura in proporzione al loro valore, per cui in questo calcolo l'importo del credito ipotecario è completamente estraneo.
      In sostanza se, ad esempio, le spese generali ammontano a 300 e il valore complessivo dei beni, mobili e immobili, ammonta a 1.800, dividendo il primo importo per il secondo e moltiplicando per 100, si ottiene la percentuale di incidenza del 16,6%, che indica la quota per la quale i vari beni contribuiscono al pagamento delle spese prededucibili; nel suo caso, quindi, seguendo questi valori immaginari, dal ricavato del bene immobile venduto in sede esecutiva, dovrebbe essere detratto il 16,6%, quale contributo al pagamento delle spese generali.
      Questo significa, continuando nell'esempio, che se il ricavato del bene immobile ipotecato è stato di 1.764 (lei accenna ad un valore pari al 98% dell'intera massa), dallo stesso dovrebbero essere sottratte 292,82, pari al 16,6%, con la conseguenza che se il bene in questione fosse stato venduto nel fallimento al creditore ipotecario sarebbero state attribuite 1.471,18 (1.764-292,82). Di conseguenza, dando per ammesso che le spese specifiche relative all'esecuzione già calcolate in sede di esecuzione, il creditore fondiario, se in sede di esecuzione ha incassato (l'attribuzione ha carattere provvisorio) più di tale importo deve restituire la differenza alla massa; se non lo fa spontaneamente a sua richiesta, dovrà iniziare una controversia giudiziaria, per cui è opportuno definire queste questioni prima del c onto gestione.
      Quanto alle voci da includere tra le spese prededucibili, si può discutere se quelle da lei indicate abbiano questa caratteristica, tuttavia una volta che nel fallimento sono state considerate tali, ogni discorso è chiuso in quanto le prededuzioni vanno pagate prima delle ipoteche. Tra le spese generali va calcolato anche il suo compenso, che va determinato, quanto all'attivo realizzato, anche sul ricavato del bene ipotecato, seppur venduto in sede esecutiva (vi è qualche voce in contrario su quest'ultimo punto).
      Zucchetti SG srl
      • Simone Molinelli

        Fabriano (AN)
        08/10/2020 11:58

        RE: RE: ESECUZIONE IMMOBILIARE DEL CREDITORE FONDIARIO E RIPARTO DELLE SPESE PREDEDUCIBILI

        Nel mio caso il ricavato dalle vendite immobiliari in sede esecutiva è andato a favore del creditore fondiario per il 100% dell'attivo fallimentare.
        Al momento ho ottenuto la liquidazione del mio compenso (curatore) e quella del coadiutore tributario; reputo di dover pagare in prededuzione anche il campione fallimentare (non pagato) e l'imposta di trascrizione della sentenza di fallimento sui beni immobili, liquidata dall'agenzia delle entrate e non ancora pagata.
        Affinchè tali somme siano poste a carico del creditore fondiario, insinuato nel fallimento, occorre un provvedimento specifico del G.D.? oppure posso direttamente reclamare la restituzione delle suddette somme chiedendone il versamento sul conto della procedura concorsuale.
        Una volta ricevuto il denaro sul conto del fallimento, come devo procedere? effettuo i pagamenti e poi redigo comunque un riparto formale che confermi quanto già ricevuto dal fondiario?? oppure fatti i pagamenti, non avendo più nulla da ripartire chiedo la chiusura del fallimento ex art.118 n.4, dando atto che si conferma la correttezza della ripartizione effettuata in sede esecutiva e non vi sono variazioni nelle assegnazioni a favore del fondiario?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          08/10/2020 19:42

          RE: RE: RE: ESECUZIONE IMMOBILIARE DEL CREDITORE FONDIARIO E RIPARTO DELLE SPESE PREDEDUCIBILI

          Se abbiamo ben capito, l'attivo fallimentare era costituito esclusivamente dall'immobile o dagli immobili ipotecati in favore del creditore fondiario, che ha agito in via esecutiva e, in pendenza del fallimento del debitore e senza che il curatore intervenisse nel procedimento esecutivo individuale, ha ottenuto l'attribuzione dell'intero ricavato che non sappiamo se ha completamente o parzialmente (e in quale misura) soddisfatto il creditore. Questi, avendo tale attribuzione carattere provvisorio, ha insinuato l'intero credito al passivo del fallimento, nell'ambito del quale va effettuato il conteggio definitivo del dare e avere.
          Se, come ipotizzato, nell'attivo fallimentare non vi sono altri beni, è chiaro che le spese generali del fallimento, da soddisfare in prededuzione e che gravano proporzionalmente sull'intera massa dei beni, vanno, nel caso, soddisfatte con il ricavo dell'unico o degli unici beni espropriati in sede individuale e sugli stessi gravano in via esclusiva le spese specifiche agli immobili ipotecati; in sostanza, dovrebbero essere pagate con il ricavato in questione tutte le spese da lei indicate che hanno carattere generale ed anche l'ultima che sarebbe una spesa specifica riguardante gli stessi immobili.
          Lei si pone giustamente la domanda di come procedere materialmente al recupero di detti importi. Cass. 28/09/2018, n.23482, con una sentenza, per altri versi criticabile, nel riconfermare la natura provvisoria dell'attribuzione fatta al creditore fondiario nell'esecuzione individuale, ha tra l'altro precisato che per ottenere, in caso di intervento del curatore nell'esecuzione individuale, la graduazione di eventuali crediti di massa maturati in sede fallimentare a preferenza di quello fondiario, e quindi l'attribuzione delle relative somme, con decurtazione dell'importo attribuito all'istituto procedente, il curatore dovrà costituirsi nel processo esecutivo e documentare l'avvenuta emissione da parte degli organi della procedura fallimentare di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili ai sensi della L. Fall., art. 26) che (direttamente o quanto meno indirettamente, ma inequivocabilmente) dispongano la suddetta graduazione.
          Principio applicabile anche nel caso in esame in cui la graduazione viene effettuata (come nella specie) in sede fallimentare, seppur con minor rigore in quanto non è un giudice di altro procedimento che deve tener conto di ciò che è stato fatto nel fallimento, per cui è necessaria una documentazione rigorosa, ma è nell'ambito dello stesso fallimento ove le spese si generano che queste debbono essere calcolate. Pertanto, neanche in tal caso, è previsto un provvedimento giudiziale che individui e quantifichi il credito complessivo prededucibile prioritario su quello fondiario, ma vanno presi in considerazione i vari provvedimenti definitivi che nel fallimento si sono formati ai quali la legge attribuisce la prededuzione (la liquidazione del compenso al curatore e al coadiutore), così come altri provvedimenti, eventualmente emessi anche in via anticipata e provvisoria, proprio al fine di avere un quadro completo delle prededuzioni (ad esempio la liquidazione del campione civile). Il curatore deve fare la somma di tali crediti prededucibili che, in quanto avrebbero dovuto essere pagati prima del credito ipotecario fondiario, costituiscono nel vcaso la quota che va detratta da quanto il creditore fondiario ha ricevuto e che quel creditore deve restituire al fallimento.
          Una volta ottenuta la restituzione, il denaro ricevuto fa parte dell'attivo fallimentare e va destinato al pagamento delle prededuzioni, che l'art. 111 pone al primo posto nella graduatoria dei creditori da soddisfare. Esaurite le prededuzioni, può chiudere il fallimento ai sensi del n. 4 dell'art. 118, in quanto il creditore fondiario è stato già soddisfatto in con il pagamento ricevuto in sede esecutiva, che ora è diventato definitivo, e non vi è altro attivo da distribuire.
          Zucchetti SG srl
          • Simone Molinelli

            Fabriano (AN)
            17/12/2020 12:11

            RE: RE: RE: RE: ESECUZIONE IMMOBILIARE DEL CREDITORE FONDIARIO E RIPARTO DELLE SPESE PREDEDUCIBILI

            nel caso sopra menzionato, il creditore fondiario ha richiesto di avere l'esecutività del piano di riparto per poter procedere alla restituzione delle prededuzioni (compenso del curatore e del coadiutore).
            Io ho proceduto a redigere il riparto finale, nel quale si indica che il creditore fondiario deve restituire la somma di circa 8000 euro per pagare le prededuzioni. Non vi sono state osservazioni e il riparto è divenuto esecutivo. Ora ho richiesto al Fondiario la restituzione, ma stanno procastinando senza prendere impegni.....e temo che non siano ben intenzionati nonostante le promesse iniziali.
            Come posso ora recuperare il denaro? ho sbagliato a fare prima il riparto ?? con quale titolo esecutivo posso riprendere la somma delle prededuzioni, devo far nominare un avvocato e procedere con un decreto ingiuntivo oppure le liquidazioni del curatore e del coadiutore posso essere rese esecutive....
      • Gianfranco Canale

        PONTEDERA (PI)
        16/11/2020 19:44

        RE: RE: ESECUZIONE IMMOBILIARE DEL CREDITORE FONDIARIO E RIPARTO DELLE SPESE PREDEDUCIBILI

        Ringrazio per la Vostra risposta.
        Avrei un ulteriore chiarimento da chiedere. Tra le spese generali della procedura, dobbiamo inserire anche i crediti prededucibili sorti ante fallimento relativi a compensi per la redazione di un piano di concordato preventivo (mai presentato) ?
        Sono nel dubbio se attribuire questi crediti prededucibili sorti prima del fallimento tra le spese generali e quindi pagarli integralmente con le risorse del fondiario oppure se pagarli parzialmente solamente con le risorse ottenute dalla procedura fallimentare (massa mobiliare). A logica, sono convinto sulla seconda soluzione, in quanto la loro prededuzione non ha avuto assolutamente nessun effetto sul creditore fondiario. Pertanto il riparto da me predisposto terrà conto dei prededucibili insinuati nello stato passivo solo in percentuale sull'attivo mobiliare realizzato.

        Vi chiedo cortesemente ed urgentemente di darmi una Vostra gentile opinione e giurisprudenza a supporto visto l'eminente presentazione del piano di riparto.

        Ringrazio e saluto cordialmente
        Gianfranco Canale




        • Zucchetti SG

          Vicenza
          17/11/2020 19:26

          RE: RE: RE: ESECUZIONE IMMOBILIARE DEL CREDITORE FONDIARIO E RIPARTO DELLE SPESE PREDEDUCIBILI

          Sicuramente i compensi per la redazione di un piano di concordato preventivo possono essere considerati una spese di carattere generale, ma il problema nel suo caso, non è tanto questo, quanto quello di stabilire se detta spesa vada considerata in prededuzione, posto che, come lei dice, il piane concordatario (per la redazione del quale era state effettuate le prestazioni professionali) non è stato mai presentato.
          Su questo punto la giurisprudenza afferma che "l'art. 111, comma 2, nello stabilire che sono considerati prededucibili i crediti sorti in funzione di una procedura concorsuale, presuppone che la procedura sia stata aperta (e dunque, quanto al concordato, che l'opera prestata sia sfociata nella presentazione della relativa domanda e nell'ammissione dell'impresa alla procedura minore, dimostrandosi in tal modo "funzionale", cioè strumentalmente utile, al raggiungimento quantomeno dell'obiettivo minimale perseguito dal cliente)" (Cass. n.12964/2018; Cass. n. 5254/2018; Cass n. 6523/2017; Cass. n. 25589/2015). Va tuttavia ricordato che nel caso di mancata apertura del concordato a causa della mancata presentazione della proposta e del piano alla scadenza del termine concesso ai sensi dell'art. 161, co. 6, l. fall. la giurisprudenza più recente (Cass. da n. 14713/2019 a n. 14735/2019 e Cass. da n. 15095/2019 a n. 15101/2019), ha ritenuto la irrilevanza della rinuncia alla presentazione della documenta per l'ammissione al concordato pieno in quanto il regime da riservare ai crediti sorti in pendenza del termine di cui al sesto comma dell'art. 161 l. fall. è quello della prededucibilità fondata su "specifica disposizione di legge" (il comma settimo dell'art. 161), senza che abbia rilievo la circostanza che il debitore abbia poi effettivamente formulato un piano concordatario.
          In attesa di un previsto e atteso intervento chiarificatore della S. Corte, noi optiamo per la prima soluzione in quanto la prededucibilità, seppur sganciata da una verifica concreta della utilità, richiede pur sempre una strumentalità tra l'attività svolta e il fine concreto della procedura. invero, come dice Cass. n. 280/2017, la funzionalità è ravvisabile quando le prestazioni compiute dal terzo, per il momento ed il modo con cui sono state assunte in un rapporto obbligatorio con il debitore, confluiscano nel disegno di risanamento da quest' ultimo predisposto, in modo da rientrare in una complessiva causa economico-organizzativa almeno preparatoria di una procedura concorsuale; mancando la presentazione del piano concordatario ci sembra che la causa concreta cui era finalizzata l'attività professionale non possa essere realizzata.
          Zucchetti Sg srl
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            17/12/2020 19:29

            RE: RE: RE: RE: ESECUZIONE IMMOBILIARE DEL CREDITORE FONDIARIO E RIPARTO DELLE SPESE PREDEDUCIBILI

            Sarebbe stato meglio regolare prima i conti con il creditore fondiario e poi fare il riparto in modo da distribuire con lo stesso anche le somme effettivamente incassate in restituzione dal tale creditore; ora infatti si trova con un piano di riparto dichiarato esecutivo che non può portare ad attuazione se lei, come è presumibile, lo abbia redatto includendovi anche la distribuzione della somma di euro 8.000 da ricuperare, giacchè non dispone di questa somma.
            Per il recupero di questa dovrà, come giustamente intuisce, rivolgersi al giudice ove la banca non adempia spontaneamente. Potrà servirsi del procedimento per decreto ingiuntivo, con la necessaria assistenza tecnica di un legale, in quanto il ricorso monitorio è fondato su prova scritta, che può essere data, nel caso, dal piano di riparto dichiarato esecutivo (sotto questo profilo, è un bene averlo predisposto). Tale piano, sebbene già dichiarato esecutivo dal giudice delegato, non può, a nostro avviso, essere esso stesso considerato titolo esecutivo idoneo ad iniziare una esecuzione a carico della banca perché l'esecutività del riparto consiste nell'avallare il piano presentato dal curatore che, appunto, dopo tale provvedimento, può, anzi deve, darvi esecuzione facendo i pagamenti in esso previsti; la esecutività non riguarda, invece le somme che nel riparto vengono indicate a credito e da incassare, per cui si rende necessario che si munisca di un titolo idoneo.
            Zucchetti Sg srl
      • Micaela Marcelli

        POGGIBONSI (SI)
        25/01/2021 12:21

        RE: RE: ESECUZIONE IMMOBILIARE DEL CREDITORE FONDIARIO E RIPARTO DELLE SPESE PREDEDUCIBILI

        Buongiorno,
        mi inserisco nella discussione in quanto ho qualche perplessità in relazione all'esempio da voi proposto nella risposta del 04.09.2020.
        in particolare, dal momento che l'art. 111 ter l.fall prevede l'imputazione delle quote con modalità proporzionale, ritengo che, la percentuale da attribuire al creditore fondiario, vada calcolata rapportando il valore della singola massa (mobiliare/immobiliare) al al totale dell'attivo fallimentare, e non rapportando le spese generali al valore complessivo dei beni, altrimenti la percentuale del 16,6% sarebbe uguale per tutte le masse e non verrebbe rispettato il criterio proporzionale.
        Nella speranza di aver ben indicato il mio dubbio, resto in attesa di un cortese riscontro e porgo distinti saluti.
        Dott.ssa Micaela Marcelli
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          27/01/2021 11:09

          RE: RE: RE: ESECUZIONE IMMOBILIARE DEL CREDITORE FONDIARIO E RIPARTO DELLE SPESE PREDEDUCIBILI

          Nella risposta da lei richiamata abbiamo detto che per determinare l'incidenza proporzionale delle spese generali sui singoli beni procedevamo alla divisione dell'importo delle spese per il valore complessivo dei beni moltiplicando per 100 il risultato in modo da avere una percentuale da applicare poi a ciascun bene. Lei suggerisce di calcolare l'impatto delle spese su ciascun bene rapportando il realizzo di ciascun bene al valore totale delle entrate.
          Le siamo grati del suggerimento in quanto la voce degli utenti è per noi fondamentale perché ci aiuta a migliorare, ma nella fattispecie la sua indicazione, benchè corretta, individua un altro modo di procedere, più complesso, che perviene allo stesso risultato.
          Facciamo un esempio tra i più semplici in modo evidenziare immediatamente come i due metodi portino al medesimo risultato.
          Ipotizziamo un ricavo di 100 così distribuito
          Bene A per 10
          Bene B per 40
          Bene C per 50
          con spese di 60
          Con il nostro metodo (60 spese /100 ricavi X100) la percentuale di incidenza su ciascun bene è del 60%, applicando la quale a ciascun bene si avrà che il bene A contribuirà al pagamento delle spese generali per 6, il bene B per 24 e il bene C per 30.
          Seguendo il suo metodo (realizzo di ciascun bene rapportato al valore totale delle entrate), A partecipa alle spese per 10%, B per 40% e C per 50%, che diventa la proporzione con cui distribuire le spese di 60. Portando avanti il discorso, quindi, A sosterrà le spese di 60 al 10%, quindi contribuirà per 6 (pari al 10% di 60); B per 40% e quindi contribuirà per 24 (pari al 40% di 60) e C per il 50% per cui contribuirà per 30 (pari al 50% di 60).
          Zucchetti SG srl