Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Interessi pre fallimentari

  • Davide Ariotto

    Milano
    30/01/2017 15:46

    Interessi pre fallimentari

    Buonasera
    sto preparando un riparto parziale.
    In diverse domande di insinuazione di ex dipendenti della fallita è indicato il credito, oltre a interessi.
    tuttavia il calcolo degli interessi non viene allegato e in diversi casi viene indicata una somma unica che si riferisce a mensilità diverse.
    esempio: stipendio gennaio 2013 + marzo 2013+ maggio e giugno 2013, credito richiesto 5.000,00 oltre a interessi.
    mi chiedo se sia corretta la domanda degli interessi sprovvista di prospetto di calcolo e tasso.
    mi chiedo anche da che data devo fare partire il calcolo degli interessi nel caso spetti a me calcolarli.
    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/01/2017 19:32

      RE: Interessi pre fallimentari

      La questione che lei pone doveva essere sollevata in occasione della formazione del passivo; ora, in vista del riparto, lei deve dare esecuzioni ai provvedimenti contenuti nello stato passivo e, quindi, deve calcolare lei gli interessi. si tratta di compito non agevole perché gli interessi maturano dalle singole scadenze, per cui sulla somma per mensilità gennaio 2013, da quella data, sulla somma per mensilità febbraio da quella data e così via.
      Zucchetti Sg Srl
    • Maurizio Alivernini

      ROMA
      19/11/2022 10:00

      RE: Interessi pre fallimentari

      Mi collego al quesito così come formulato e alla risposta data chiedendo se in sede di predisposizione del piano di riparto lo S.P. è cristallizzato all'importo approvato ovvero si possano calcolare in quel momento la rivalutazione e interessi pre fallimentari, considerando che a seguito di domanda di insinuazione genericamente fatta dal creditore "oltre a rivalutazione monetaria e interessi" è stato approvato lo S.P. con la formula "Ammesso per euro x (l'importo ammesso è al netto della rivalutazione monetaria all'approvazione dello S.P. e degli interessi legali all'apertuta del fallimento) nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto" e non c'è stata opposizione allo S.P. da parte del creditore?
      La domanda è formulata anche in considerazione della intervenuta surroga Inps che ha liquidato al dipendente il TFR oltre rivalutazione e interessi, quindi nel caso specifico per un importo superiore a quello "indicato" nello S.P. così come precedentemente approvato.
      Se non si potessero calcolare rivalutazione e interessi pre fallimentari sull'importo ammesso in sede di riparto, come trattare la surroga Inps intervenuta per il maggior importo liquidato?
      Grazie.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        20/11/2022 17:10

        RE: RE: Interessi pre fallimentari

        L'espressione dello stato passivo ""Ammesso per euro x (l'importo ammesso è al netto della rivalutazione monetaria all'approvazione dello S.P. e degli interessi legali all'apertura del fallimento) nella categoria privilegiati generali…", si può leggere come se il credito ammesso costituisce il netto dopo aver calcolato la rivalutazione monetaria fino all'approvazione dello stato passivo e degli interessi fino alla data del fallimento; se è così rivalutazione e interessi prefallimentari sono già correttamente calcolati e non va fatta altra rivalutazione.
        Se, invece, il testo riportato vuole indicare che rivalutazione e interessi non sono stati calcolati- e questo nessuno meglio di lei curatore lo può sapere- allora la formula utilizzate, dovrebbe poter dire che il credito è ammesso al netto ma vanno aggiunti rivalutazione fino alla esecutività dello stato passivo e interessi fino alla data del fallimento.
        In sostanza, rivalutazione e interessi prefallimentari, ove non già inclusi nel credito ammesso, sono comunque previsti dallo stato passivo come calcolabili, per cui il conteggio è rinviato al momento del riparto.
        Zucchetti Sg srl
        • Antonio Perfetto

          Bologna
          19/09/2024 12:46

          RE: RE: RE: Interessi pre fallimentari

          Buongiorno,
          ma se nelle domande non è esplicitata la richiesta degli interessi ante-fallimento, questi devono essere comunque calcolati ed assegnati?
          o si debbono assegnare solo quelli post fino al riparto?

          grazie
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            19/09/2024 19:54

            RE: RE: RE: RE: Interessi pre fallimentari

            Sui crediti di valore- tra cui vanno compresi anche i crediti di lavoro- rivalutazione e interessi debbono essere liquidati d'ufficio dal giudice, anche in mancanza di una specifica domanda. Per i crediti di valuta, il vincolo di accessorietà che lega l'obbligazione degli interessi all'obbligazione principale rileva solo nel momento genetico, ma l'obbligazione per interessi, una volta sorta, rimane autonoma essendo le sue vicende indipendenti da quelle dell'obbligazione principale, come dimostrato, sotto il profilo processuale, dall'art. 31 c.p.c. e, sotto quello sostanziale, dall'inettitudine della domanda relativa al capitale ad interrompere la prescrizione per gli interessi; pertanto questi debbono essere espressamente richiesti.
            Zucchetti SG srl
            • Antonio Perfetto

              Bologna
              20/09/2024 09:52

              RE: RE: RE: RE: RE: Interessi pre fallimentari

              grazie per il riscontro.
              per intendersi per il credito vantato, il professionista (privilegiato per proforma non incassate) o il fornitore commerciale (chirografario per fatture non incassate) avrebbero dovuto presentare istanza con specifica richiesta e conteggio degli interessi maturati dalla data di emersione del credito a quella di fallimento?

              grazie
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                20/09/2024 19:23

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Interessi pre fallimentari

                Si avrebbero dovuto richiedere anche la corresponsione degli interessi e proprio l'autonomia di questi rispetto al credito per capitale consente che gli interessi possano essere richiesti anche in via tardiva, dopo aver presentato domanda per il solo capitale ed essere stati ammessi pe tale voce.
                Quanto al calcolo è sufficiente che il creditore indichi il tipo di interessi e i criteri per effettuare il calcolo (il problema si pone particolarmente con banche e enti finanziari); nei casi da lei indicati i calcoli sono molto semplici, per cui una volta chiesta l'ammissione in privilegio del credito per professionista, è sufficiente fare riferimento all'art. 2749 c.c., per stabilirne la durata e il tasso, e così via.
                Zucchetti SG srl .