Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

RIPARTO RESO ESECUTIVO E DISTRIBUITO. OSSERVAZIONI SUCCESSIVE

  • Umberto Canovese

    Piazzola sul Brenta (PD)
    30/07/2025 17:20

    RIPARTO RESO ESECUTIVO E DISTRIBUITO. OSSERVAZIONI SUCCESSIVE

    Buongiorno spettabile Forum chiedo se vi è capitato di distribuire le somme di un riparto finale reso esecutivo. Solo successivamente sono arrivate osservazioni di un creditore insinuato in privilegio, ma considerato erroneamente in chirografo. Quali sono le responsabilità del curatore ora che tutto è stato ripartito e la procedura è in chiusura ?
    In attesa di cenno ringrazio cordialmente
    umberto

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/08/2025 08:09

      RE: RIPARTO RESO ESECUTIVO E DISTRIBUITO. OSSERVAZIONI SUCCESSIVE

      E' chiaro che effettuato il riparto e chiuso il fallimento non può essere rimediato all'errore dal punto di vista processuale. Un errore, infatti, indubbiamente è stato commesso nell'aver considerato nel riparto e soddisfatto come chirografario un creditore ammesso al passivo come privilegiato; è altrettanto pacifico che tale errore è ascrivibile al curatore che ha predisposto il progetto di riparto con mancanza o con scarsa diligenza per aver violato non solo l'ordine di cui all'art. 111, comma 1, l. fall. ma anche l'ordine che emergeva dalle risultanze dello stato passivo. Tuttavia la responsabilità del curatore può essere attenuata, se non del tutto esclusa, in considerazione del comportamento del creditore interessato. Se, invero il curatore ha dato rituale comunicazione al creditore in questione del deposito del progetto di riparto mediante l'invio di copia dello stesso a mezzo posta elettronica certificata, il destinatario, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione di tale comunicazione poteva proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'art. 36, sicchè non avendolo fatto (lo ha fatto molto tardivamente) ha contribuito alla realizzazione dell'errore, assumendosi un concorso di colpa nel mantenimento dell'errata collocazione, che avrebbe potuto facilmente far eliminare; in mancanza di reclamo, iper cui il giudice, decorso il termine indicato, ha dichiarato esecutivo il progetto di ripartizione. Ovviamente se al suddetto creditore non è stato fatta neanche la comunicazione del deposito del progetto di riparto di cui sopra, questo discorso viene meno e la responsabilità del curatore si accentua per questa ulteriore non diligente gestione. In ogni caso bisognerà vedere se il creditore eserciterà una azione di responsabilità (periodo prescrizione anni cinque) e come la imposterà, perché è in base alle richieste che si affronta una difesa. Zucchetti SG srl