Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Pagamento creditori prededotti

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    03/07/2026 11:52

    Pagamento creditori prededotti

    Buongiorno,
    sono a porre il seguente quesito.

    In qualità di Curatore, all'inizio del fallimento ho subito il reclamo avverso la sentenza di liquidazione giudiziale.
    L'esito finale della causa ha comportato la conferma della sentenza con il rigetto del reclamo con condanna del reclamante al pagamento pure del doppio del contributo unificato.

    A questo punto, la Curatela ha pagato le spese di registrazione della sentenza per quanto vittoriosa.
    Invece, ho contestato appena arrivata la cartella di pagamento che riportava a carico del Fallimento il pagamento del doppio del contributo unificato.
    Ho contestato il credito invitando l'Agente di Riscossione eventualmente a fare domanda di ammissione, quale creditore prededotto contestato; ma di fatto non ha presentato alcuna domanda.
    A questo punto arrivata quasi alla chiusura del fallimento, mi chiedo se debba farmi autorizzare dal giudice delegato o fare una nota informativa su tale questione.
    Mi chiedo se la mia decisione sia o meno corretta? Invero io ho ragionato sul fatto che una cosa sono le spese di registrazione, una altra cosa sono le spese sanzionatorie per una azione infondata che non pare corretto che subisca ulteriormente la Curatela (Curatela che sebbene ha vinto ha dovuto pagare il proprio legale, non è riuscita a recuperare le spese legali e quelle di registrazione della sentenza).

    Attendo Vostro parere al riguardo e Vi ringrazio per Il vostro prezioso aiuto.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/07/2026 12:49

      RE: Pagamento creditori prededotti

      Il suo comportamento è corretto sotto un duplice profilo.
      In primo luogo, a fronte di una richiesta di pagamento di un credito in prededuzione, il creditore, qualora il curatore sollevi contestazioni (o su credito o sulla natura prededucibile), dovrà presentare una vera e propria domanda di insinuazione al passivo, posto che, a norma del terzo comma dell'art. 111bis, l.f., possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto, previa autorizzazione del comitato dei creditori o del giudice delegato, "i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare". Mancando nel caso una domanda di insinuazione,, lei può procedere alla chiusura del fallimnento senza tener conto del credito richiesto ma non azionato secondo le forme del concorso.
      In secondo luogo, è dubbia la debenza da parte della massa delle spese del giudizio di reclamo/opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento in caso di rigetto della domanda e condanna del reclamante al pagamento delle spese. La questione è stata ripetutamente affrontata dalla giurisprudenza con riferimento alle spese sopportate dal creditore istante del fallimento convenuto nel giudizio di reclamo avverso la sentenza di fallimento proposta dal fallito e dottrina e giurisprudenza hanno ormai convenuto che non può attribuirsi a dette spese natura concorsuale (come in un passato meno recente aveva sostenuto la Cassazione) posto che le spese del giudizio di opposizione /reclamo trovano la loro genesi non già nella dichiarazione di fallimento (cioè nell'atto di pignoramento generale) ma nella pronuncia di condanna del giudice del reclamo, che ha carattere costitutivo, frutto della soccombenza processuale del fallito (art. 91 c.p.c.).
      Il problema, tuttavia, non è risolto, perché il dato che il credito di rimborso del creditore istante discende dal fatto che è la soccombenza del fallito nel giudizio di opposizione la causa unica del credito, se comporta che detto credito non può avere natura concorsuale, lasca aperta la questione se il credito in questione, in quanto successivo al fallimento, sia inopponibile alla massa, per cui deve essere sopportato dall'opponente fallito, ovvero se tale credito sia stato sostenuto nell'interesse della massa, per cui va soddisfatto in prededuzione dal fallimento.
      Cassazione risalente (Cass., 7 febbraio 1961, n. 249; Cass., 23 febbraio 1966. n. 567; Cass. 13 luglio 1968, n. 2502; Cass. 22 dicembre 1972, n. 3659) ha optato per la natura prededucibile delle spese in discussione, sulla considerazione che la partecipazione del creditore al giudizio di opposizione /reclamo è obbligatorio, in quanto litisconsorte necessario, per cui la sua partecipazione al giudizio è stata ritenuta dal legislatore indispensabile per coadiuvare ed integrare l'attività difensiva del curatore e, quindi, è stata richiesta nell'interesse collettivo del ceto creditorio, ma la prevalente giurisprudenza di merito ((Trib. Milano 4 maggio 2017, n. 4970; Trib. Roma 9 maggio 2007; Trib. Roma 8 marzo 2006; Trib. Bergamo 5 maggio 2003; Trib. Saluzzo 19 settembre 2002; Trib. Brindisi 9 settembre 2002; Trib. Napoli, 31 ottobre 2000; Trib. Torino 11 luglio 2000; Trib. Monza, 11 marzo 1999; Trib. Milano, 5 marzo 1998; Trib. Milano, 24 ottobre 1996; Trib. Napoli, 17 luglio 1996; ecc ) ed anche della Cassazione più recente (Cass. 11/09/2019, n. 22725) aderiscono alla tesi della natura postconcorsuale e pertanto è inopponibilità al fallimento perché "in materia di formazione dello stato passivo, non sono ammesse in prededuzione le spese sostenute dal creditore istante nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, ancorché egli sia litisconsorte necessario, non potendosi desumere da tale qualità la inerenza delle spese sostenute all'amministrazione del fallimento o alla sua conservazione" 8Cass. cit.). In sostanza dette spese non danno luogo né a un debito di massa, pagabile in prededuzione né possono essere riconosciute in privilegio o in chirografo essendo successive all'apertura del concorso e, comunque non destinate alla conservazione dei beni del debitore perché già vincolati all'esecuzione concorsuale..
      Argomenti questi che valgono ancor più nei confronti di un terzo, quale il Fisco, che non ha partecipato, né era tenuto a partecipare, al giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
      Zucchetti SG srl