Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Compilazione Modello SR52

  • Francesco Maria Pecora

    Cosenza
    25/10/2017 11:29

    Compilazione Modello SR52

    Buongiorno, ricevo in data odierna richiesta di compilazione del modello Sr52 da parte di un dipendente della società fallita. La procedura non è ancora chiusa ed è stata fissata udienza per l'approvazione del rendiconto. Il modello SR52 deve essere compilato dopo l'approvazione del piano di riparto per confermare che non sono stati effettuati pagamenti al dipendente o può essere compilato in qualsiasi momento? Ci sono sanzioni se non compilo il modello per mancanza di alcuni dati tipo quelli relativi alla maturazione del tfr fino al 31/12/2000 e quello maturato dal 01/01/2001? Se nella documentazione in mio possesso non trovo i dati relativi all'assunzione come faccio? Devo rifiutarmi di compilare il modello? Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/10/2017 19:21

      RE: Compilazione Modello SR52

      Il modello SR52 va compilato dal curatore quando gliene viene fatta richiesta aseguito della esecutività dello stato passivo e non alla esecutività del riparto finale, perché lo scopo dello stesso non è tanto sapere se i lavoratori hanno ricevuto il pagamento del TFR o delle ultime tre mensilità, ma a quanto ammontano queste voci, per cui la base per la risposta è costituita dallo stato passivo. Il resto è lasciato alla disponibilità del curatore di svolgere ulteriori indagini per rispondere a tutte le voci del modello.
      In realtà è la stessa Inps che indica i comportamenti da tenere. Con l'ultimo messaggio in materia, n. 2084 dell'11.5.2016 l'INPS precisa che i documenti che il lavoratore (non il curatore) deve allegare alla domanda di intervento del Fondo di garanzia nel caso di fallimento del datore di lavoro sono:
      1) -Copia autentica (anche per estratto) dello stato passivo reso esecutivo
      2)- Dichiarazione sostitutiva dell'attestazione della Cancelleria che il credito non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi dell'art. 98 LF.
      3)- Copia autentica del decreto che ha deciso l'eventuale azione di opposizione o impugnazione riguardante i crediti del lavoratore.
      4)- Modello SR52 (per la liquidazione del TFR e dei Crediti di lavoro) e/o Modello SR95 (per la liquidazione delle omissioni contributive alla previdenza complementare) sottoscritti dal responsabile della procedura
      5)- Copia della domanda di ammissione al passivo completa di documentazione (conteggi, copia dei cedolini paga etc.)
      6)- Modello SR98 sottoscritto dal legale rappresentante del Fondo di previdenza complementare
      7)- Copia del documento di identità
      8)- Mandato di assistenza e rappresentanza.
      Come si vede l'unico atto richiesto al curatore è la sottoscrizione del modello SR52, il cui scopo è quello sopra detto, tanto che il Trib. Teramo, 24 ottobre 2014 ha precisato che "L'onere di corredare la richiesta di pagamento dell'indennità prevista dal fondo di garanzia dell'Inps con l'attestazione della cancelleria del tribunale circa la definitività dello stato passivo e della copia della sentenza dichiarativa di fallimento grava sul soggetto interessato e non sul curatore, al quale, nella sua qualità di organo della procedura, non può essere imposto di effettuare certificazioni non previste neppure a carico del datore di lavoro.
      Nel n. 4 del messaggio, dove si parla del modello SR52, è altresì precisato che "In caso di comprovato rifiuto del responsabile della procedura concorsuale di compilare i modelli in questione, come già indicato nella circolare n. 74 del 15 luglio 2008, le domande non devono essere respinte, ma le informazioni necessarie devono essere richieste direttamente al lavoratore tramite l'esibizione di idonea documentazione (per es. istanza di ammissione al passivo) unitamente alla compilazione del modello SR54 - che sostituisce per il caso delle procedure concorsuali il modello SR53 (ex TFR 3/bis sost) sino ad oggi in uso. La nota con la quale il responsabile della procedura concorsuale si rifiuta di compilare il modello SR52 deve essere allegata al modello SR54". Da cui si deduce che nessuna sanzione è posta a carico del curatore ove rifiuti la compilazione.
      Zucchetti Sg srl
      • Francesco Maria Pecora

        Cosenza
        27/10/2017 15:30

        RE: RE: Compilazione Modello SR52

        Il problema a questo punto è un altro. La signora che ha presentato istanza di insinuazione al passivo non era dipendente della società fallita ma di quella precedente prima che si trasformasse da sas in srl. Dopo la trasformazione la srl non ha confermato i rapporti di lavoro dipendente presenti nella sas e per questo la signora ha fatto causa. Il giudice le ha dato ragione ordinando l'immediata assunzione e il pagamento degli arretrati cosa che non è stata mai fatta. Come mi devo comportare ora? Io credo che non posso compilare il modello perchè mi mancano molti dati oltre al fatto che non è stata effettivamente dipendente.Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          27/10/2017 20:02

          RE: RE: RE: Compilazione Modello SR52

          La intervenuta trasformazione non cambia molto la situazione dal punto di vista giuridico perché essa non è un evento determinante l'estinzione della società trasformata, ma configura una vicenda meramente evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico, senza la produzione di alcun effetto successorio ed estintivo, con la conseguenza che essa, implicando anche la continuità nei rapporti processuali, non comportala interruzione del processo in cui sia parte la società trasformata. La dipendente della snc, quindi, se ha ha ottenuto una sentenza favorevole nella causa promossa contro la sua datrice di lavoro dell'epoca, può far valere questo titolo anche nei confronti della srl, che è la veste ora assunta dalla precedente società. Per lo stesso principio, lei, curatore del fallimento della srl, dovrebbe avere tutta la documentazione della snc.
          Tuttavia tutto questo, come dicevamo nella precedente risposta, è poco rilevante perché lei deve riportare nel modello SR52 le risultanze dello stato passivo.
          Zucchetti Sg srl
      • Beatrice Gasparoni

        ancona
        04/10/2022 17:42

        RE: RE: Compilazione Modello SR52

        Buonasera,
        quanto vale per il curatore vale anche per un comissario liquidatore di una cooperativa in LCA, ovvero che come indicato dal messaggio INPS n. 2084 del 11.5.2016 la compilazine del Modello SR52 è a carico del lavoratore e Il Curatore, se vuole, procede solo per spirito di collaborazione e comunque senza spese a carico degli altri creditori (in altre parole, le spese del Consulente del Lavoro per la redazione del Modello SR52 non possono essere messe a carico della procedura).
        Altri forum sconsigliano di firmare il modello in quanto non vi è un obbligo di legge (ma vi è un'assunzione di responsabilità non dovuta e non retribuita e che potrebbe creare dei problemi con l'assicurazione nel caso di risarcimento di eventuali danni).
        Riassumendo il commissario di una LCA del Ministero come il curatore non deve rilasciare o firmare alcun documento, ma può collaborare senza spese a carico degli altri creditori.
        grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          05/10/2022 16:32

          RE: RE: RE: Compilazione Modello SR52

          Prendiamo atto del suo pensiero che condividiamo, anche se in modo non altrettanto drastico. Già dalla risalente risposta iniziale di questa chat, ma ancor più in seguito, abbiamo espresso la nostra tesi in termini più possibilistici, specificando in una risposta del 2020 quanto segue: "Manca una norma specifica che imponga al curatore l'obbligo della sottoscrizione dei modelli SR52, per cui non possiamo darle un riferimento giuridico in positivo che giustifichi il curatore a non sottoscrivere.
          Del resto è la stessa INPS che dà atto di tanto, al punto che nel messaggio n. 2084 del 11.5.2016 che detta le istruzioni agli uffici, si legge che, a proposito della compilazione del Modello SR52 e/o Modello SR95 si segnala che nessuna norma di legge prevede che il curatore abbia l'obbligo di compilare le certificazioni e/o il modello SR52. Il Curatore, se vuole, procede solo per spirito di collaborazione e comunque senza spese a carico degli altri creditori (in altre parole, le spese del Consulente del Lavoro per la redazione del Modello SR52 non possono essere messe a carico della procedura).Nello stesso messaggio si aggiunge che "In caso di comprovato rifiuto del responsabile della procedura concorsuale di compilare i modelli in questione, come già indicato nella circolare n. 74 del 15 luglio 2008, le domande non devono essere respinte, ma le informazioni necessarie devono essere richieste direttamente al lavoratore tramite l'esibizione di idonea documentazione (per es. istanza di ammissione al passivo) unitamente alla compilazione del modello SR54")"
          Tuttavia, come abbiamo detto anche altre volte nel ricordare quanto sopra, è opportuno che il curatore sottoscriva il modello richiesto, per una ovvia forma di collaborazione tesa, peraltro, a consentire un più agevole e tempestivo pagamento dei dipendenti; anche perché il curatore deve solo riportare nel modello le risultanze dello stato passivo".
          Tanto vale anche per il commissario liquidatore.
          Zucchetti SG srl
    • Ambra Fenni

      Torre San Patrizio (FM)
      05/04/2023 19:02

      RE: Compilazione Modello SR52

      Buongiorno, a seguito dell'esecutività dello stato passivo, alcun modello SR52 mi è stato inviato dal dipendente insinuato al passivo nè è pervenuta istanza di surroga dell'Inps, devo preoccuparmene o posso procedere con gli adempimenti finali del fallimento?
      Nel senso è onere del curatore oppure no?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        05/04/2023 19:34

        RE: RE: Compilazione Modello SR52

        No, non è onere del curatore preoccuparsi del modello SR52. E' il dipendente che deve allegare tale modello per ottenere dal Fondo di Garanzia presso l'Inps la liquidazione del TFR e dei Crediti di lavoro e, pertanto deve prendere l'iniziativa di trasmetterlo al curatore perché lo compili e sottoscriva. Vi è anche da dire che, seppur è consigliabile che il curatore collabori, nessuna norma di legge prevede per questi l'obbligo di compilare le certificazioni e/o il modello SR52, tanto che l'INPS ha comunicato che "In caso di comprovato rifiuto del responsabile della procedura concorsuale di compilare i modelli in questione, come già indicato nella circolare n. 74 del 15 luglio 2008, le domande non devono essere respinte, ma le informazioni necessarie devono essere richieste direttamente al lavoratore tramite l'esibizione di idonea documentazione (per es. istanza di ammissione al passivo) unitamente alla compilazione del modello SR54".
        Zucchetti SG srl