Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

MANCATO RINNOVO DELLA GARANZIA IPOTECARIA NEL FALLIMENTO

  • Paolo Remia

    Ancona
    03/11/2023 15:35

    MANCATO RINNOVO DELLA GARANZIA IPOTECARIA NEL FALLIMENTO

    In qualità di curatore devo predisporre un riparto finale. Nel controllo delle insinuazioni al passivo del fallimento è emerso che la banca creditrice ipotecaria non ha provveduto a rinnovare l'ipoteca nel ventennio come prescritto dall'art. 2847 c.c.
    Le sentenza della Cassazione n. 16553 del 6/8/2015 e 7570 del 1/4/2011 sanciscono che l'ammissione al passivo sospende il termine di cui al suddetto articolo del c.c.
    La Cassazione, pertanto, ha statuito che l'ammissione al passivo del fallimento del credito in via privilegiata ipotecaria, svolge la funzione di "cristallizzare" sin dalla sua proposizione, e con effetto permanente, l'efficacia dell'iscrizione della garanzia ipotecaria, la quale permane fino alla distribuzione dell'attivo conformemente al principio della non modificabilità dello stato passivo anche in caso di mancato rinnovo dell'ipoteca.
    Si chiede se detto orientamento della Suprema Corte sia tuttora maggioritario o se siano intervenute pronunce in senso differente.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/11/2023 10:14

      RE: MANCATO RINNOVO DELLA GARANZIA IPOTECARIA NEL FALLIMENTO

      L'ultimo intervento della Cassazione in materia che a noi risulta è quello del 2015 (Cass. 06/08/2015, n. 16553, da lei richiamato, successivamente nello stesso senso abbiamo rinvenuto trib. Mantova 02/02/2018) secondo cui "nemmeno il mancato rinnovo dell'iscrizione ipotecaria alla scadenza del ventennio dal compimento della prima formalità pubblicitaria, attenendo al solo profilo dell'efficacia e perciò non estinguendo nè il titolo ipotecario, nè il diritto di credito garantito, costituisce ragione per la degradazione, in quanto in materia non opera l'istituto della prescrizione, e dunque dell'ipotizzabilita della interruzione, con riguardo all'apertura del fallimento, essendo invece sufficiente, perchè la garanzia giovi al creditore, che questi abbia richiesto ed ottenuto l'ammissione al passivo del proprio credito, senza che, alla data della domanda, l'iscrizione stessa abbia superato il ventennio, permanendo tale efficacia per tutto il corso della procedura; in questo modo l'istituto si adatta alla sistematica concorsuale, nella quale il creditore, depositata la domanda, consuma il suo potere processuale nè ha più il potere o l'onere di intervenire sul diritto d'ipoteca, che cessa di essere nella sua disponibilità una volta ammesso, a differenza di quanto accade nell'esecuzione singolare, in cui l'iscrizione non deve aver superato il ventennio alla data della vendita forzata, che concreta l'espropriazione che il creditore ha diritto di chiedere, mentre nella procedura concorsuale la vendita è disposta su iniziativa del curatore".
      Soluzione già abbastanza chiara alla luce della riportata motivazione ma che lo diventa ancora di più se si considera che la previsione della durata ventennale (stabilita dall'art. 2847 c.c. attiene solo al profilo dell'efficacia, implicando che l'omesso rinnovo della predetta iscrizione nel ventennio non estingue in alcun modo il titolo ipotecario, né il diritto di credito garantito, ben potendo infatti lo stesso creditore, ex art. 2848 c.c., procedere a nuova iscrizione, sulla base del medesimo titolo, e sia pur con il solo limite della presa di grado dal successivo adempimento, e senza pregiudizio delle ragioni dei terzi acquirenti di trascrizione anteriore. Questo significa che il termine ventennale ex art. 2847 c.c. regola l'efficacia dell'iscrizione ipotecaria non tanto nei rapporti tra il creditore ipotecario ed il debitore originario, visto che il suo decorso lascia integro il diritto di credito assistito dalla garanzia ipotecaria, ma soprattutto nei rapporti tra il creditore ipotecario e gli altri creditori e/o aventi causa dal debitore originario in quanto l'estinzione e la nuova scrizione determina la postergazione del creditore ipotecario che non abbia rinnovato rispetto ai creditori iscritti prima della nuova iscrizione. Pertanto, in caso di fallimento, il termine ventennale di efficacia dell'iscrizione ipotecaria di cui all'art.2847 c.c. una volta che il creditore ha esercitato l'insinuazione nel ventennio, la garanzia ipotecaria rimane valida ed efficace nei rapporti endofallimentari tra creditore e debitore, fino alla chiusura della procedura fallimentare.
      Zucchetti SG srl
      • Lorenza Scaravelli

        Ancona
        20/02/2025 17:19

        RE: RE: MANCATO RINNOVO DELLA GARANZIA IPOTECARIA NEL FALLIMENTO

        Chiedo se il principio sopra espresso valga anche quando la società, poi dichiarata fallita, sia stata (quando era in bonis) terza datrice di ipoteca a favore di un istituto di credito che chiede che si tenga conto del suo credito in sede di riparto.

        Per meglio chiarire, la mia domanda è se invece l'istituto bancario, in questo specifico caso, non essendo un debitore diretto della società fallita debba rinnovare l'ipoteca prima dello spirare del ventennio.

        In attesa di vostro cortese riscontro, invio cordiali saluti.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          22/02/2025 17:53

          RE: RE: RE: MANCATO RINNOVO DELLA GARANZIA IPOTECARIA NEL FALLIMENTO

          Le Sezioni Unite della Cassazione 27 marzo 2023 n. 8557, facendo proprio l'indirizzo largamente prevalente, hanno statuito che, nel caso il fallito sia terzo datore di ipoteca, i beneficiai della garanzia ipotecaria non possono insinuare il loro credito al passivo del fallimento non essendo creditori del soggetto fallito e non rivendicando la proprietà dei beni acquisiti nel fallimento. I detti creditori possono, invece, intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell'attivo per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che sono stati ipotecati e proporre eventualmente reclamo avverso il progetto di riparto che escluda o includa parzialmente il diritto del titolare della nuda prelazione alla distribuzione delle dette somme.
          Abbiamo preferito ricordare questa soluzione - che è cambiata nel codice della crisi- per evidenziare la differenza con la fattispecie esaminata nella precedente risposta ovre il fallito aveva dato ipoteca su un proprio bene a garanzia di un proprio debito, per cui il beneficiario dell'ipoteca era anche creditore che poteva insinuarsi al passivo del fallimento. Come ricordato nella precedente risposta è "sufficiente, perchè la garanzia giovi al creditore, che questi abbia richiesto ed ottenuto l'ammissione al passivo del proprio credito, senza che, alla data della domanda, l'iscrizione stessa abbia superato il ventennio, permanendo tale efficacia per tutto il corso della procedura; in questo modo l'istituto si adatta alla sistematica concorsuale, nella quale il creditore, depositata la domanda, consuma il suo potere processuale nè ha più il potere o l'onere di intervenire sul diritto d'ipoteca, che cessa di essere nella sua disponibilità una volta ammesso, a differenza di quanto accade nell'esecuzione singolare, in cui l'iscrizione non deve aver superato il ventennio alla data della vendita forzata, che concreta l'espropriazione che il creditore ha diritto di chiedere, mentre nella procedura concorsuale la vendita è disposta su iniziativa del curatore".
          Ne deduciamo che mancando, nel caso del fallimento del terzo datore di ipoteca, una domanda di insinuazione al passivo e non essendo a questa assimilabile quella di partecipare al riparto della somma ricavata e non potendosi equiparare la situazione in esame con quella della esecuzione individuale visto che comunque la tutela del beneficiario dell'ipoteca interviene nel concorso fallimentare, le ragioni esposte nella precedente risposta non ci sembra utilizzabili nel caso del fallimento del terzo datore di ipoteca; pertanto
          l'iscrizione ipotecaria, a norma dell'art. 2847 c.c., cessa i suoi effetti con il decorso di venti anni se non rinnovata.
          Si tratta di una nostra interpretazione non avendo trovati precedenti specifici in materia.
          Zucchetti SG srl
          • Lorenza Scaravelli

            Ancona
            24/02/2025 09:05

            RE: RE: RE: RE: MANCATO RINNOVO DELLA GARANZIA IPOTECARIA NEL FALLIMENTO

            Ringrazio molto per la risposta.