Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

interessi riparto

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    19/07/2025 13:08

    interessi riparto

    Buongiorno,
    vengo a porre il seguente quesito.

    Mi trovo a predisporre il Riparto finale di un fallimento, dopo l'esecuzione di 3 riparti parziali che hanno riguardato il primo un riparto figurativo al creditore fondiario (figurativo nel senso di stablizzazione di quanto già appreso dall'esecuzione immobiliare) e n2) riparti in favore dei creditori prededotti (ma trattasi di professionisti che hanno lavorato per la procedura il cui pagamento all'interno del riparto è conseguenza di una transazione intervenuta con il creditore fondiario).

    Detto questo dovendo predisporre il riparto finale in favore di:
    -privilegiato speciale immobiliare
    -privilegiati generali
    -chirografari
    gli interessi da quale data e fino a quale data li devo conteggiare?
    Inoltre anche i creditori chirografari sono destinatari degli interessi?
    Ringrazio come sempre per il Vostro prezioso contributo.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/07/2025 12:38

      RE: interessi riparto

      Per i creditori privilegiati , vanno distinti quelli speciali da quelli generali. Per i primi gli interessi post procedura decorrono al tasso legale fino alla vendita del bene oggetto del privilegio, giusto il disposto dell'art. 2749 c.c.; per i privilegiati generali gli interessi legali decorrono fino alla data del deposito del progetto di riparto nel qale il credito è soddisfatto anche se parzialmente, per la previsione di cui al comma 3 dell'art. 153 CCII. Sui credti chirografari non decrrono interessi dall'apertura della procedura, come espressamente disposto dal comma 1 dell'art. 154 CCII.
      Zucchetti SG srl
    • Chiara Fabbroni

      AREZZO
      18/11/2025 12:33

      RE: interessi riparto

      ma quindi è corretto calcolarli dalla data del fallimento o dalla data del deposito della domanda?
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        19/11/2025 19:22

        RE: RE: interessi riparto

        Si sta parlando degli interessi post fallimentari ed a questi si riferisce l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 54 l. fall. o del pari comma dell0'art. 153 CCII, che derogano al comma 2 dell'art. 2749 c.c., per il quale il decorso degli interessi generati dai crediti assistiti da privilegio, sia esso generale che speciale, corre fino alla data della vendita dei beni. Trattandosi di interessi postfallimentari è chiaro che il dies a quo da prendere in considerazione è la data di dicuarazione del fallimento o di apertura della liquidazione giudiziale, anche perché fino a quel momento il decorso e il trattamento degli interessi generati dai crediti privilegiati sono regolati dai commi precedenti dell'art. 2749 c.c..
        Zucchetti SG srl
    • Chiara Fabbroni

      AREZZO
      19/11/2025 22:06

      RE: interessi riparto

      Ringrazio per il riscontro.
      Colgo l'occasione per capire cosa si intenda per interessi prefallimentari? Inoltre gli stessi per essere distribuiti dal Curatore devono essere chiesti con la domanda di insinuazione è corretto?

      Infine vorrei sapere se la rivalutazione sulle somme ammesse al passivo operi solo se sia richiesta e se sia prevista solo per i crediti dei lavoratori.

      Ringrazio come sempre.
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        21/11/2025 12:19

        RE: RE: interessi riparto


        Gli interessi prefallimentari sono quelli maturati sui crediti fino alla data di dichiarazione di fallimento. Gli interessi maturati in questa fase sui crediti chirografari si bloccano a tale data per cui non sono riconoscibili interessi maturati successivamente sui crediti chirografari, nel mentre gli interessi pre e post fallimentari che maturano sui crediti privilegiati, pignoratizi e ipotecari sono rispettivamente regolati, sia nella durata che nell'entità, rispettivamente dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c..
        Gli interessi, sebbene accessori del credito, devono essere richiesti con la domanda. Non è necessaria una richiesta analitica, ma è sufficiente che sia manifestata la volontà di ottenere l'ammissione anche per tale voce; è sufficiente che il creditore nel chiedere l'ammissione del credito dica più interessi, salvo poi valutare, caso per caso, se una tale richiesta basta per effettuare il calcolo o siano necessari ulteriori elementi.
        La rivalutazione (come gli interessi) sui crediti di lavoro è prevista dalla legge (art. 429 cpc) e deve essere effettuata dal giudice anche d'ufficio, ossia pur in mancanza di richiesta. Lo stesso criterio va seguito per tutti i crediti di valore che sono quelli in cui la prestazione pecuniaria non è né liquida né agevolmente liquidabile avendo come oggetto l'equivalente del controvalore di un determinato bene espresso in denaro (l'esempio più tipico è quello del risarcimento per il compimento di un illecito extracontrattuale), come chiarito dalla Cassazione già con la risalente sentenza numero 4637/1987.
        Non sono soggetti a rivalutazione i crediti di valuta che sono quelli in cui la prestazione pecuniaria è determinata nel suo ammontare in maniera chiara ed è riferita con precisione a una somma di denaro determinata, e quindi riguarda le obbligazioni contrattuali.. Tuttavia, in caso di inadempimento o ritardato adempimento dell'obbligazione la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta, sempreché il creditore alleghi e dimostri sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, l'esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata dall'art. 1224 c.c., comma 1; questo spiega perché nel fallimento non si ricorre a questa forma di rivalutazione.
        Zucchetti SG srl