Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

creditori irreperibili

  • Antonino Fazio

    27/11/2025 11:40

    creditori irreperibili

    Buongiorno,
    le somme non ripartite per irreperibilità ai creditori come vanno depositate?
    Come giudice delegato ho sempre autorizzato il Curatore (fallimentare) / Liquidatore giudiziale (concordato preventivo) ad aprire un solo libretto intestato alla procedura, con allegato l'elenco dei creditori irreperibili.
    Mi viene segnalato adesso da alcuni Curatori che occorrerebbe invece aprire un libretto nominativo per ciascun creditore.
    Mi sembra tuttavia francamente stupido aprire decine di libretti il cui costo (16 euro a libretto) può anche essere pari o di poco inferiore al credito del singolo creditore irreperibile.
    Chiedo pertanto quale sia la base normativa (primaria o secondaria) di tale richiesta per me poco comprensibile.
    Ringrazio
    Antonino Fazio - Giudice delegato Tribunale di Piacenza
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/11/2025 16:47

      RE: creditori irreperibili

      E' opportuno fare qualche premessa, muovendo dalla constatazione che secondo la pacifica giurisprudenza degli ultimi anni (Cass. 28/02/2020, n.5618; Cass. sez. un., 27/03/2023, n. 8557; Cass. 8/07/2025, n. 18582; Cass. 8/07/2025, n. 18571; Cass. 8/07/2025, n. 18585; Cass. 8/07/2025, n. 18580) nel regime originario della legge fallimentare, il deposito delle somme fatto dalla procedura veniva a innestare un rapporto contrattuale in modo diretto tra il creditore, non presentato o irreperibile, e l'istituto depositario, posto che la previsione del comma 3 dell'art. 117 l. fall. ante riforma del 2006, disponeva che "Il certificato di deposito vale quietanza", che rispondeva, quindi, al "pagamento" posto in essere dalla procedura a mezzo deposito liberatorio con la medesima forza effettuale, cioè, di cui è dotato il deposito previsto dall'art. 1210 c.c." Si aggiungeva che nel regime poi sostituito dalla riforma del 2006, le somme rimaste, depositate ai sensi del comma 4 dell'art. 117 l. fall. e non riscosse non fanno più parte della massa attiva del fallimento, né sono più nella disponibilità degli organi della procedura perché non sono più, prima di ogni altra cosa, di proprietà del debitore ex-fallito le somme rimaste non riscosse non fanno più parte della massa attiva del fallimento, nè sono più nella disponibilità degli organi della procedura. Perchè non sono più, prima di ogni altra cosa, di proprietà del debitore ex-fallito (così la disposizione di base dettata dall'art. 2010 c.c., comma 2: "eseguito il deposito... il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione").
      Posto che la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 117 l. fall. è stata trasfusa nel pari comma dell'art. 232 CCII, secondo l'accennata costruzione nell'attuale sistema non dovrebbero esserci ostacoli giuridici derivanti dalla normativa fallimentare e codicistica alla creazione di un unico libretto nominativo con l'indicazione dei vari creditori irreperibili aventi diritto a pretendere il pagamento.
      Noi in altre occasioni siamo giunti alla stessa conclusione seppur non aderendo alla costruzione del sistema vigente in quanto ci sembra che anche nell'attuale disciplina il deposito delle somme presso l'istituto di credito, abbia un'efficacia liberatoria per la procedura dato che comunque questo impedisce alla procedura di riottenerne la disponibilità. E' pur vero che la nuova norma prevede che, decorsi cinque anni dal deposito senza che il creditore si sia attivato, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, possono essere attribuite ai creditori che abbiano fatta richiesta, ma proprio questa formalità di distribuzione evidenzia che non si tratta di un riparto supplementare tra i creditori aventi diritto secondo l'ordine di legge, ma semplicemente di un prelievo- come avviene peri creditori irreperibili che si facciano vivi- per distribuire le somme ai creditori insoddisfatti che lo hanno richiesto prima di versare le somme depositate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato". Ed è significativo che questo compito non è stato attribuito al curatore, ma al depositario e che la dizione della norma permette la diversa destinazione delle somme depositate, se le stesse non sono "riscosse dagli aventi diritto", ossia dai creditori irreperibili ai quali dette somme erano destinate. Se infine i creditori irreperibili rimangono inerti o comunque la somma residua dopo la loro soddisfazione, e altri creditori insoddisfatti non abbiano fatta domanda, le somme in questione non ritornano al fallito tornato in bonis, proprio perché non fanno più parte dell'attivo fallimentare, ma seguono la destinazione indicata nell'art. 117l . fall., ossia vanno ad una apposita "unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia" o, come si esprime l'art. 232 CCII "allo Stato di previsione del Ministero della giustizia", e cioè al bilancio di previsione del Ministero della giustizia.
      Anche questa versione- per la quale il deposito presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 131 CCII equivale al pagamento diretto al creditore- non esclude la formazione di un unico libretto, con il nominativo dei vari aventi diritto. dato che comunque il deposito è formalmente intestato alla procedura, benchè chiusa, e l'effetto liberatorio non incide sulla formalità della costituzione del libretto
      Dov'è allora l'ostacolo alla formazione di una tale forma di deposito? Le banche lo trovano nelle leggi anti riciclaggio (D. lgs. 21 novembre 2007, n. 231; D. lgs. 4 ottobre 2019, n. 125) che, allo scopo di impedire che il denaro di provenienza criminale entri nel sistema legale, impongono a determinati soggetti (banche, finanziarie, professionisti, ecc.) di effettuare scrupolosi controlli prima di accettare denaro da altre persone. In particolare gli operatori finanziari, inclusi banche, intermediari finanziari, compagnie di assicurazione e altri soggetti obbligati, sono tenuti al momento dell'apertura di un libretto a verificare l'identità del cliente,a conservare i documenti e le informazioni pertinenti, e a riconoscere e segnalare eventuali attività sospette.
      Nel nostro Forum si è a lungo dibattuto su questa prassi delle banche, che al di là dei depositi in favore degli irreperibili, hanno per un certo periodo addirittura la identificazione del giudice delegato, oltre che del curatore che apriva un deposito, e ci sembra che la questione sia stata superata, con la identificazione del solo soggetto che apre il libretto. A maggior ragione riteniamo possa esserlo nel caso specifico in esame, dove non si tratta di aprire un nuovo libretto ma semplicemente di "nuovamente depositare presso l'ufficio postale o la banca già indicata ai sensi dell'art. 131" le somme in favore degli irreperibili;, pertanto ci sembra che neanche la disciplina antiriciclaggio possa essere di ostacolo ad un deposito unico con indicazione di ciascun beneficiario.
      Zucchetti SG srl