Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto parziale - conti speciali

  • Paolo Angelo Alloisio

    NOVI LIGURE (AL)
    12/03/2021 17:06

    Riparto parziale - conti speciali

    Buonasera,
    all'interno dei conti speciali relativi ad ogni immobile ipotecato sono presenti uscite(da soddisfarsi prioritariamente rispetto al credito ipotecario) per conservazione, amministrazione e liquidazione del beni immobili medesimi.
    Alcune di queste uscite sono già state pagate, altre devono essere ancora pagate.
    La somma a disposizione del creditore ipotecario è ovviamente il netto (entrate meno tali uscite, queste ultime indipendentemente dal loro effettivo pagamento).
    Questi debiti antergati rispetto al creditore ipotecario possono/devono rientrare nel piano di riparto, oppure sono al di fuori dello stesso?
    Mi spiego meglio: mi sembra più logico che il piano di riparto (parziale) preveda il pagamento di tali spese almeno contemporaneamente a quelle riservate al creditore ipotecario, anche se (forse) nulla vieta di pagare cronologicamente prima il creditore ipotecario e poi dopo i creditori inclusi nei conti speciali, magari con la procedura ex art. 111 bis L.F..
    Fallco come gestisce i creditori da conti speciali nell'ambito del riparto parziale? Li riesce ad evidenziare in preferenza rispetto al creditore ipotecario?
    Grazie, come sempre.
    Cordialità
    Paolo Angelo Alloisio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/03/2021 19:47

      RE: Riparto parziale - conti speciali

      I conti speciali servono esattamente allo scopo che lei dice: individuare le spese che gravano su ciascun bene oggetto di una garanzia speciale, per cui le spese che attengono ad un bene e i crediti garantiti da quel bene non sono in conflitto tra loro in quanto, come lei giustamente rileva, la somma disponibile per i creditori ipotecari (quale è la garanzia nel caso) sono quelle ricavate dalla vendita del bene gravato, al netto delle spese relative.
      Queste spese, se non sono contestate e se l'attivo disponibile è sufficiente a soddisfare tutte le prededuzioni, possono essere pagate fuori riparto, anzi è preferibile pagarle, ricorrendo le accennate condizioni, pagarle man mano che maturano e vengono richieste.
      Il riparto in Fallco, così come prevede la legge fallimentare, rispecchia lo stato passivo, sicchè, se le spese non sono contestate, non vi è bisogno di accertamento e quindi non estrano nel riparto e, per questo vanno pagate al di fuori dello stesso, nel mentre solo ove sorga una contestazione devono essere appurate in sede di verifica (tranne l'eccezione di cui al primo comma dell'art. 111bis) e, a quel punto, possono essere soddisfatte solo con un riparto.
      Come vede il meccanismo ideato dal legislatore ha una sua logica.
      Zucchetti SG srl