Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Emissione della fattura in caso di cessione del credito di professionista/agente

  • Fabio Mora

    Porto S.Giorgio (FM)
    29/03/2024 20:02

    Emissione della fattura in caso di cessione del credito di professionista/agente

    Espongo il seguente caso.
    Alcuni crediti di agente di commercio e di professionista vengono ammessi allo stato passivo sulla base di note proforma per le loro prestazioni eseguite anteriormente alla dichiarazione di fallimento ma non ancora fatturate.
    I creditori ammessi cedono successivamente il loro credito a soggetto persona fisica, non esercente alcuna attività professionale o d'impresa.
    Il curatore provvede alla rettifica dello Stato passivo ex art. 115 L.F. sostituendo i creditori cedenti con il cessionario.
    Al momento del riparto e del conseguente pagamento al creditore cessionario, persona fisica, chi deve emettere la fattura per il credito pagato?
    Il cedente al momento della cessione del credito o successivamente? Il cessionario previa apertura di apposita partita iva? Il fallimento con autofattura? Ci sono indicazioni dell'Agenzia Entrate?
    Ringrazio sin d'ora per la risposta
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      03/04/2024 21:21

      RE: Emissione della fattura in caso di cessione del credito di professionista/agente

      La questione è affrontata, per una fattispecie ancor più complessa (il creditore originario era fallito prima del pagamento del corrispettivo) dalla Risposta a interpello n. 163 del 8/3/2021.

      Tale Risposta parte dalla pacifica considerazione (che quindi è la risposta al quesito di cui ci stiamo occupando) che la fattura deve essere emessa dal prestatore d'opera / creditore originario, anche se ha ceduto il suo credito.

      Tale emissione può essere effettuata al momento della cessione, in tal modo "liberando" il creditore originario da tale obbligo (ma costringendolo a versare in quel momento l'IVA sull'intero importo del suo credito), ovvero al momento dell'incasso da parte del cessionario di tale credito (e quindi versando l'IVA solo in tale successivo momento, e sulla sola parte di credito effettivamente riscossa).