Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Fallimento - procedura esecutiva - conguaglio

  • Daniele Battisti

    Colli al Metauro (PU)
    13/01/2020 09:29

    Fallimento - procedura esecutiva - conguaglio

    In una procedura di fallimento, un immobile è stato venduto nell'ambito di una procedura esecutiva. Quanto distribuito nella procedura esecutiva è andato interamente al creditore ipotecario procedente (si trattava di creditore fondiario).
    In fallimento, mi trovo nella fase del riparto finale (non ci sono stati riparti parziali). Ritengo corretto che gravi sul suddetto creditore fondiario quota parte delle spese di procedura (in sostanza il compenso del curatore e il contributo unificato).
    Chiedo, pertanto, se è corretto procedere come segue:
    1- depositare il progetto di riparto finale, prevedendo nell'ambito dello stesso il conguaglio a carico del creditore fondiario;
    2- solo dopo che il riparto sarà definitivo, richiedere al creditore fondiaro di restituire la sua quota delle spese di procedura di fallimento;
    3- eseguire i pagamenti previsti nel piano di riparto.
    Grazie anticipatamente.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/01/2020 13:52

      RE: Fallimento - procedura esecutiva - conguaglio

      Dalla descrizione della fattispecie ci sembra di capire che la vendita del bene e il pagamento del creditore fondiario sia avvenuto in pendenza di fallimento del debitore nell'ambito della procedura esecutiva individuale che il creditore fondiario può iniziare e proseguire anche in caso di fallimento del debitore, in deroga all'art. 51 l. fall. Se, infatti, la vicenda esecutiva si è completata prima della dichiarazione di fallimento, l'assegnazione del credito alla banca è definitiva e il discorso su come comportarsi al momento del riparto fallimentare diventa superfluo; peraltro non si può pensare neanche ad una revocatoria perché le somme pagate per far fronte a crediti fondiari sono esenti da revocatoria.
      Dobbiamo anche presumere che il curatore non sia intervenuto nella procedura esecutiva per far valere i crediti prioritari su quello ipotecario vantato dalla banca esecutante, che consistono (prevalentemente) nelle spese prededucibili che, a norma del terzo comma dell'art. 111 ter l. fall, gravano anche sui beni oggetto di ipoteca, in via piena le spese specifiche al bene gravato in via proporzionale le spese di carattere generale. E quelle da lei indicate (compenso curatore, contributo unificato) sono classificabili tra le spese di carattere generale (per quelle riguardanti il contributo bisognerebbe saperne di più).
      Tanto premesso, il punto è: come si attua la partecipazione del creditore fondiario alle spese in questione?
      Superata la questione dell'intervento nell'esecuzione, la via dettata dal legislatore è quella indicata nell'ult. comma dell'art. 52 l. fall. per il quale il creditore fondiario, anche se soddisfatto integralmente in sede di esecuzione individuale, poiché le attribuzioni ivi effettuate sono di carattere provvisorio, deve partecipare al passivo fallimentare perché è in sede fallimentare che si stabilisce definitivamente qual è il credito effettivo dell'ipotecario che va pagato, tenendo conto appunto delle spese prededucibili e degli altri eventuali crediti insinuati da preferire alle ipoteche, ai sensi del secondo comma dell'art. 2748 c.c..
      Quando si insinua, quindi, il creditore fondiario fa valere l'intero credito (ammettiamo 100), indicando quanto ricevuto (ammettiamo 80),, posto che viene ammesso al passivo per l'intero imposto richiesto di 100, si quantificano le spese specifiche che gravavano sul bene ipotecato e la quota proporzionale delle spese generali, che ammettiamo ammonta a 30, per cui si desume che quel creditore, se non avesse effettuato il pignoramento e seguito la via individuale, nel fallimento avrebbe percepito 70, di modo che, avendone percepito 80, ne deve restituire 10. Se invece, il creditore fondiario non si insinua, dovrà evidentemente restituire tutto ciò che ha ricevuto in sede esecutiva perché quell'attribuzione provvisoria non è diventata definitiva.
      Rapportando questi principi al caso concreto lei, sempre che si versi nella fattispecie ipotizzata all'inizio, deve in primo luogo verificare che la banca si sia insinuata e, in caso positivo effettuare i conteggi indicati. Qualora risulta un creduto a favore del fallimento, è opportuno chiederne il pagamento alla banca in modo da procedere al riparto includendovi anche la somma recuperata; in caso di rifiuto, deve agire giudizialmente contro la banca ed intanto ripartire tra gli altri creditori aventi diritto le disponibilità che ha, accennando all'esistenza di un credito da riscuotere verso la banca e comunicare l'avvenuto deposito dedl progetto di riparo anche alla banca. Poi eventualmente potrebbe chiudere in via anticipata il fallimento a norma dell'art. 118 co. 2 l. fall. in pendenza della causa di recupero somma.
      L'idea di depositare il progetto di riparto finale, prevedendo nell'ambito dello stesso il conguaglio a carico del creditore fondiario, è poco efficace, in primo luogo perché il riparto è destinato alla distribuzione dell'attivo tra i creditori e non al ricupero somme, per cui avrebbe senso includervi il creditore fondiario ove questi fosse ancora a credito, ed, inoltre, l'inclusione del conguaglio nel riparto non sarebbe un titolo idoneo per agire in via esecutiva contro la banca.
      Zucchetti Sg srl
      • Daniele Battisti

        Colli al Metauro (PU)
        13/01/2020 15:49

        RE: RE: Fallimento - procedura esecutiva - conguaglio

        Preciso quanto segue:
        - la vendita è avvenuta in pendenza di fallimento;
        - il creditore fondiario si è insinuato al passivo;
        - la curatela era intervenuta ma tutto il ricavato era comunque stato attribuito al creditore fondiario.
        Pongo una ulteriore domanda: nel caso in cui la banca rifiuti la restituzione della somma, trattandosi di un piccolo importo (circa duecento euro), è possibile chiedere al G.D. l'autorizzazione all'abbandono del credito?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          13/01/2020 20:15

          RE: RE: RE: Fallimento - procedura esecutiva - conguaglio

          Bene; vale pertanto la risposta data.
          Quanto alla possibilità della rinuncia- che. deve chiedere al comitato dei creditori e non al giudice delegato, giusto il disposto dell'art. 35 ml. fall. a meno che il comitato non esista- non vi sono dubbi, anzi appare quanto mai opportuna data la consistenza limitata dell'importo.
          Zucchetti Sg srl