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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
Riparto fallimentare: priorità, proporzioni e gestione IVA in prededuzione
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Umberto Di Pede
MATERA12/01/2026 15:41Riparto fallimentare: priorità, proporzioni e gestione IVA in prededuzione
In una procedura di fallimento, l'attivo disponibile per il riparto è pari, a titolo esemplificativo, a € 10.000. Sono stati liquidati i seguenti compensi:
• Curatore: € 5.000 oltre IVA 22%
• Legale: € 15.000 oltre IVA 22%
• Commercialista: € 10.000 oltre IVA 22%
Si chiede:
1. È corretto procedere al pagamento dando priorità al curatore (compenso + IVA) e ripartire il residuo tra avvocato e commercialista in proporzione?
2. Il pagamento del curatore deve essere effettuato per € 6.100 (ossia € 5.000 + IVA 22%)?
3. Per il calcolo della proporzione tra avvocato e commercialista, gli importi da considerare devono essere al netto o al lordo dell'IVA?
4. Le fatture ricevute dal curatore, dall'avvocato e dal commercialista genereranno un credito IVA: come deve essere gestito tale credito? Dott. Umberto Di Pede-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/01/2026 18:45RE: Riparto fallimentare: priorità, proporzioni e gestione IVA in prededuzione
E' corretto quanto esposto nel punto 1, posto che, pur presumendo che si tratti di crediti tutti prededucibili tra i quali effettuare la graduazione per carenza di attivo, il credito del curatore gode del privilegio per spese di giustizia ex artt. 2755 e 2770 c.c., che occupa il primo posto, nel mentre quelli dell'avvocato e del commercialista godono del medesimo privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., da soddisfare quindi proporzionalmente.
Per la risposta alle altre domande rimettiamo il quesito alla nostra sezione fiscale.
Zucchetti SG srl-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como17/01/2026 19:17RE: RE: Riparto fallimentare: priorità, proporzioni e gestione IVA in prededuzione
Dopo la modifica dell'art. 2751-bis c.c., che ha esteso il privilegio di cui al n. 2 di tale articolo anche a CAP e IVA, tutti i conteggi debbono essere fatti considerando anche tali componenti.
Per quanto riguarda il credito IVA, esso (in assenza di altri importi di IVA a credito o debito della procedura) potrà essere utilizzato per il versamento della ritenuta d'acconto (e il residuo abbandonato, data la modestia dell'importo).
Nel caso numerico in esame quindi, tenuto conto che ai compensi indicati debba essere aggiunto il CAP, dovranno essere attribuiti:
- al Curatore, 5.000 di compenso, più 200 di CAP, più 1.144 di IVA, meno 1.000 di ritenuta d'acconto, quindi 5.344
- a legale e commercialista, congiuntamente, 4.356,29 di compenso, più e 174,25 di CAP, più 996,72 di IVA, meno 871,26 di ritenuta d'acconto, quindi 4.656
- fra questi ultimi, tale importo andrà ripartito proporzionalmente a quanto spettante, quindi 2.793,60 al legale ed 1.862,40 al commercialista.
L'IVA a credito complessivamente generata dalle relative fatture, pari a 2.140,72, è sufficiente al pagamento delle ritenute d'acconto, pari a complessivi 1.871,26, anche qualora (a parte il caso di pagamenti effettuati nel mese di dicembre) tale versamento sia tardivo e quindi debba essere maggiorato di interessi e sanzione ridotta mediante ravvedimento operoso.
Il credito residuo è talmente modesto che (ovviamente se si tratta di riparto finale) dovrà essere, previa autorizzazione del Giudice Delegato, rinunciato.
Infine, segnaliamo che qualora uno o più di tali professionisti fosse in regime forfetario e quindi non soggetto né a IVA né a ritenuta d'acconto, gli importi varierebbero di conseguenza (considerando che la differenza fra IVA e ritenuta d'acconto non è particolarmente rilevante, le variazioni non sarebbero comunque di importo consistente).-
Umberto Di Pede
MATERA04/05/2026 15:05RE: RE: Riparto fallimentare – gestione del credito IVA e limiti di utilizzabilità
Dott. Andreani,
in riscontro al Suo intervento del 17/01/2026 in tema di gestione del credito IVA nelle procedure concorsuali, approfitto per sottoporLe alcuni ulteriori profili di approfondimento con riferimento a una fattispecie concreta.
Nel rendiconto della gestione, approvato ed esecutivo, è stato indicato un credito IVA emergente da dichiarazione fiscale regolarmente presentata, certo nella sua esistenza e già determinato nel suo importo, ma non ancora riscosso.
Si precisa, inoltre, che tale credito era già indicato nella Dichiarazione IVA 2025 (periodo d'imposta 2024) ed è stato confermato, senza variazioni nell'importo, anche nella successiva Dichiarazione IVA 2026 (periodo d'imposta 2025), in assenza di operazioni nel relativo esercizio.
In sede di predisposizione del progetto di riparto finale, tale credito non è stato incluso tra le somme distribuibili, in quanto non disponibile sul conto della procedura e non caratterizzato da tempi prevedibili di realizzo.
Ciò premesso, si chiedono i seguenti chiarimenti:
1- Natura del credito IVA
Se il credito IVA risultante da dichiarazione fiscale già presentata debba qualificarsi, sotto il profilo concorsuale, come credito certo e determinato, anche se non ancora riscosso.
2 - Rilevanza ai fini del riparto ex art. 110 L.F.
Se, ai fini della predisposizione del riparto finale, sia corretto limitare la distribuzione alle sole somme liquide effettivamente disponibili, escludendo crediti, pur certi, ma non ancora incassati.
3 - Distinzione tra esistenza del credito e sua utilizzabilità
Se la mancata riscossione e la non prevedibilità dei tempi di rimborso incidano sulla possibilità di considerare tali poste come attivo distribuibile, senza mettere in discussione la certezza del credito in sé.
4 - Attività del curatore in ordine ai tempi di rimborso
Se rientri tra i doveri del curatore attivarsi per la verifica o la previsione dei tempi di rimborso del credito IVA presso l'Agenzia delle Entrate, ovvero se tali tempistiche debbano ritenersi rimesse esclusivamente alle procedure dell'Amministrazione finanziaria.
5 - Gestione del credito IVA ai fini della chiusura della procedura
Se la presenza di un credito IVA non ancora riscosso renda necessario rinviare la chiusura della procedura o adottare soluzioni successive, oppure se sia corretto procedere al riparto finale sulla base delle sole disponibilità liquide.
6 - Eventuale utilizzabilità del credito IVA
Se l'eventuale possibilità di utilizzo del credito IVA in compensazione per debiti fiscali della procedura incida sulla sua qualificazione ai fini del riparto e sulla sua eventuale considerazione quale attivo distribuibile.
Ringraziando per l'attenzione, si porgono cordiali saluti.
Dott. Umberto Di Pede-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como09/05/2026 09:10RE: RE: RE: Riparto fallimentare – gestione del credito IVA e limiti di utilizzabilità
E' vero che l'art. 117, comma 3, l.fall. stabilisce che "Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati", con ciò presupponendo che si può provvedere al riparto finale anche se esistono crediti fiscali non ceduti nè riscossi.
Ma, come è emerso da svariati interventi su questo Forum, l'applicazione pratica di tale disposizione è estremamente difficile, sia perché è necessario che il creditore vi consenta espressamente, sia perché la procedura per attuarla non è mai stata resa nota dall'Agenzia delle Entrate.
Ciò premesso, e volendo ritenere superabili le problematiche procedurali, riteniamo che si possano considerare chiuse le operazioni di realizzo dell'attivo in presenza di un credito fiscale solo se si sia già certi che vi sia già uno dei partecipanti al riparto che ha acconsentito a essere soddisfatto mediante trasferimento di quel credito.
In caso contrario riteniamo che, volendo procedere alla chiusura della procedura ed effettuazione del riparto finale, tale credito non possa essere considerato "attivo ripartibile" ma "attivo da realizzare" o mediante cessione, o mediante richiesta di rimborso e attesa dell'erogazione. Tale seconda ipotesi è percorribile solo se la procedura può essere chiusa con giudizi in corso: nelle more del prosieguo dei giudizi in corso giungerà il rimborso, che potrà essere oggetto del riparto supplementare.
Tutto ciò premesso le risposte ci paiono obbligate nel senso che esponiamo qui di seguito:
1) Stante la natura "unilaterale" delle dichiarazioni fiscali, il credito che esse evidenziano non può considerarsi certo e determinato, essendo sempre possibile che in sede di controllo l'Agenzia delle Entrate lo disconosca in tutto o in parte.
2 e 5) I crediti non ancora riscossi non possono essere oggetto di riparto finale, e il riparto non può dirsi finale se non sono stati riscossi tutti i crediti. L'unica eccezione, come scritto sopra, è il riparto finale in procedura chiusa con giudizi in corso, che finale non è essendo possibile, anzi solitamente probabile, un ulteriore riparto supplementare
3) Come detto, non sono solo i tempi a non essere certi, ma anche l'esistenza stessa del credito, essendo sempre possibile una diversa quantificazione da parte dell'Agenzia delle Entrate
4) Riteniamo che il Curatore non abbia né il dovere né in realtà il potere di prevedere i tempi del rimborso
6) Se parte del credito IVA è utilizzabile in compensazione (caso classico: per il versamento della ritenuta d'acconto sugli importi corrisposti in sede di riparto, la cui fatturazione genera o incrementa proprio il credito IVA), di tale utilizzo certamente si potrà tener conto in sede di riparto.
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