Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto fallimentare: priorità, proporzioni e gestione IVA in prededuzione

  • Umberto Di Pede

    MATERA
    12/01/2026 15:41

    Riparto fallimentare: priorità, proporzioni e gestione IVA in prededuzione

    In una procedura di fallimento, l'attivo disponibile per il riparto è pari, a titolo esemplificativo, a € 10.000. Sono stati liquidati i seguenti compensi:
    • Curatore: € 5.000 oltre IVA 22%
    • Legale: € 15.000 oltre IVA 22%
    • Commercialista: € 10.000 oltre IVA 22%
    Si chiede:
    1. È corretto procedere al pagamento dando priorità al curatore (compenso + IVA) e ripartire il residuo tra avvocato e commercialista in proporzione?
    2. Il pagamento del curatore deve essere effettuato per € 6.100 (ossia € 5.000 + IVA 22%)?
    3. Per il calcolo della proporzione tra avvocato e commercialista, gli importi da considerare devono essere al netto o al lordo dell'IVA?
    4. Le fatture ricevute dal curatore, dall'avvocato e dal commercialista genereranno un credito IVA: come deve essere gestito tale credito? Dott. Umberto Di Pede
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/01/2026 18:45

      RE: Riparto fallimentare: priorità, proporzioni e gestione IVA in prededuzione

      E' corretto quanto esposto nel punto 1, posto che, pur presumendo che si tratti di crediti tutti prededucibili tra i quali effettuare la graduazione per carenza di attivo, il credito del curatore gode del privilegio per spese di giustizia ex artt. 2755 e 2770 c.c., che occupa il primo posto, nel mentre quelli dell'avvocato e del commercialista godono del medesimo privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., da soddisfare quindi proporzionalmente.
      Per la risposta alle altre domande rimettiamo il quesito alla nostra sezione fiscale.
      Zucchetti SG srl
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        17/01/2026 19:17

        RE: RE: Riparto fallimentare: priorità, proporzioni e gestione IVA in prededuzione

        Dopo la modifica dell'art. 2751-bis c.c., che ha esteso il privilegio di cui al n. 2 di tale articolo anche a CAP e IVA, tutti i conteggi debbono essere fatti considerando anche tali componenti.

        Per quanto riguarda il credito IVA, esso (in assenza di altri importi di IVA a credito o debito della procedura) potrà essere utilizzato per il versamento della ritenuta d'acconto (e il residuo abbandonato, data la modestia dell'importo).

        Nel caso numerico in esame quindi, tenuto conto che ai compensi indicati debba essere aggiunto il CAP, dovranno essere attribuiti:

        - al Curatore, € 5.000 di compenso, più € 200 di CAP, più 1.144 di IVA, meno 1.000 di ritenuta d'acconto, quindi € 5.344

        - a legale e commercialista, congiuntamente, € 4.356,29 di compenso, più e 174,25 di CAP, più 996,72 di IVA, meno 871,26 di ritenuta d'acconto, quindi € 4.656

        - fra questi ultimi, tale importo andrà ripartito proporzionalmente a quanto spettante, quindi € 2.793,60 al legale ed € 1.862,40 al commercialista.

        L'IVA a credito complessivamente generata dalle relative fatture, pari a € 2.140,72, è sufficiente al pagamento delle ritenute d'acconto, pari a complessivi € 1.871,26, anche qualora (a parte il caso di pagamenti effettuati nel mese di dicembre) tale versamento sia tardivo e quindi debba essere maggiorato di interessi e sanzione ridotta mediante ravvedimento operoso.

        Il credito residuo è talmente modesto che (ovviamente se si tratta di riparto finale) dovrà essere, previa autorizzazione del Giudice Delegato, rinunciato.

        Infine, segnaliamo che qualora uno o più di tali professionisti fosse in regime forfetario e quindi non soggetto né a IVA né a ritenuta d'acconto, gli importi varierebbero di conseguenza (considerando che la differenza fra IVA e ritenuta d'acconto non è particolarmente rilevante, le variazioni non sarebbero comunque di importo consistente).