Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

riparto finale - mancata comunicazione iban creditori

  • Elisa Rossi

    FORLI' (FC)
    15/07/2025 11:49

    riparto finale - mancata comunicazione iban creditori

    In fase di esecuzione del riparto finale di un fallimento mi trovo a non ricevere l'IBAN di numerosi creditori (circa 100 su 450 creditori), i quali nonostante i ripetuti solleciti non stanno rispondendo alla Curatela (trattasi di dipendenti, sia tramite legale per chi ne era provvisto o tramite sindacato che aveva presentato insinuazione al passivo)
    Chiedo se posso procedere ai sensi dell'art. 117 c. 4 le somme spettanti possono restare depositate presso il c/c della procedura attualmente esistente, il quale dovrà restare aperto già per altra motivazione in quanto il fallimento dovrà essere chiuso in presenza di giudizi pendenti, e nel frattempo se posso procedere alla chiusura del fallimento.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/07/2025 12:04

      RE: riparto finale - mancata comunicazione iban creditori


      La trasmissione della Pec da parte dei creditori è finalizzata alle comunicazioni e la sua mancanza comporta, a norma del comma 2 dell'art. 31bis l. fall., che queste vanno
      96-eseguite mediante deposito in cancelleria, ma detta mancanza non equivale ad irreperibilità, anche perché nel caso, alcuni creditori si non insinuati tramite sindacato o legale, presso i quali potrebbe fare qualche ricerca, previa verifica di eventuali deleghe all'incasso.
      Dal punto di vista strettamente legale può limitarsi a fare la comunicazione a ciascuno dei creditori in questione che, a seguito del riparto, è a loro disposizione un assegno dell'importo di X da ritirare presso lo studio del curatore in mancanza dei dati per effettuare un bonifico e depositare detta comunicazione nel fascicolo fallimentare. Probabilmente nessuno si farà viso e lei, a quel punto potrà invocare la prima causa prevista dal comma 4 dell'art. 117 l. fall., ossia quella dei creditori che non si presentano e procedere quindi al deposito.
      Quanto alla chiusura del fallimento, il deposito di cui all'art. 117, co.4, è previsto proprio min vista della chiusura della procedura, una volta effettuato il riparto finale.
      Zucchetti SG srl
      • Elisa Rossi

        FORLI' (FC)
        16/07/2025 15:11

        RE: RE: riparto finale - mancata comunicazione iban creditori

        Buongiorno ringrazio,
        chiedo ulteriori delucidazioni, con riferimento alla vs prima risposta faccio presente che ai creditori in questione risulta trasmessa pec ai relativi legali o patronati, indicati come domiciliatari, si chiede pertanto se la mancata risposta da parte dei legali o patronati sia sufficiente a invocare la causa prevista dal comma 4 art 117 l.f., non comprendo il motivo per cui si debba effettuare il deposito in cancelleria avendo richiesto i dati al legale domiciliatario.
        si chiede inoltre se per i creditori irreperibili sia possibile lasciare depositate le somme sul conto corrente intestato alla procedura.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          17/07/2025 12:56

          RE: RE: RE: riparto finale - mancata comunicazione iban creditori

          La comunicazione via Pec ai legali e ai patronati, di cui ci dà notizia ora, significa, anche se non ha ricevuto risposte, che i lavoratori hanno comunque un indirizzo di posta elettronica cui fare riferimento evitando il deposto in cancelleria delle successive eventuali comunicazioni. Tuttavia la mancata risposta dei destinatari non equivale a irreperibilità sia perché, come dicevamo, costoro hanno un riferimento Pec sia perché la irreperibilità significa che un soggetto non è più rintracciabile presso il suo abituale indirizzo, per cui la irreperibilità richiede almeno qualche indagine, nche anagrafica, che attesti che quel soggetto non è rintracciabile; fermo restando che nel caso, come detto, vi è un recapito presso i legali e i patronati ai quali chiedere informazioni. Per questo avevamo suggerito, nella precedente risposta di seguire per applicare il comma 4 dell'art. 117 l. fall. la strada non della irreperibilità ma quella del mancato ritiro dell'assegno. Avendo ora lei precisato che può fare comunicazione ai legali e ai patronati che hanno rappresentato i dipendenti nella presentazione della domanda di ammissione al passivo, rispetto a quanto detto in precedenza, può inviare alla Pec di questi la comunicazione che dicevamo e in caso di silenzio procedere al deposito.
          Zucchetti SG Srl