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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
riparto finale - mancata comunicazione iban creditori
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Elisa Rossi
FORLI' (FC)15/07/2025 11:49riparto finale - mancata comunicazione iban creditori
In fase di esecuzione del riparto finale di un fallimento mi trovo a non ricevere l'IBAN di numerosi creditori (circa 100 su 450 creditori), i quali nonostante i ripetuti solleciti non stanno rispondendo alla Curatela (trattasi di dipendenti, sia tramite legale per chi ne era provvisto o tramite sindacato che aveva presentato insinuazione al passivo)
Chiedo se posso procedere ai sensi dell'art. 117 c. 4 le somme spettanti possono restare depositate presso il c/c della procedura attualmente esistente, il quale dovrà restare aperto già per altra motivazione in quanto il fallimento dovrà essere chiuso in presenza di giudizi pendenti, e nel frattempo se posso procedere alla chiusura del fallimento.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/07/2025 12:04RE: riparto finale - mancata comunicazione iban creditori
La trasmissione della Pec da parte dei creditori è finalizzata alle comunicazioni e la sua mancanza comporta, a norma del comma 2 dell'art. 31bis l. fall., che queste vanno
96-eseguite mediante deposito in cancelleria, ma detta mancanza non equivale ad irreperibilità, anche perché nel caso, alcuni creditori si non insinuati tramite sindacato o legale, presso i quali potrebbe fare qualche ricerca, previa verifica di eventuali deleghe all'incasso.
Dal punto di vista strettamente legale può limitarsi a fare la comunicazione a ciascuno dei creditori in questione che, a seguito del riparto, è a loro disposizione un assegno dell'importo di X da ritirare presso lo studio del curatore in mancanza dei dati per effettuare un bonifico e depositare detta comunicazione nel fascicolo fallimentare. Probabilmente nessuno si farà viso e lei, a quel punto potrà invocare la prima causa prevista dal comma 4 dell'art. 117 l. fall., ossia quella dei creditori che non si presentano e procedere quindi al deposito.
Quanto alla chiusura del fallimento, il deposito di cui all'art. 117, co.4, è previsto proprio min vista della chiusura della procedura, una volta effettuato il riparto finale.
Zucchetti SG srl
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Elisa Rossi
FORLI' (FC)16/07/2025 15:11RE: RE: riparto finale - mancata comunicazione iban creditori
Buongiorno ringrazio,
chiedo ulteriori delucidazioni, con riferimento alla vs prima risposta faccio presente che ai creditori in questione risulta trasmessa pec ai relativi legali o patronati, indicati come domiciliatari, si chiede pertanto se la mancata risposta da parte dei legali o patronati sia sufficiente a invocare la causa prevista dal comma 4 art 117 l.f., non comprendo il motivo per cui si debba effettuare il deposito in cancelleria avendo richiesto i dati al legale domiciliatario.
si chiede inoltre se per i creditori irreperibili sia possibile lasciare depositate le somme sul conto corrente intestato alla procedura.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/07/2025 12:56RE: RE: RE: riparto finale - mancata comunicazione iban creditori
La comunicazione via Pec ai legali e ai patronati, di cui ci dà notizia ora, significa, anche se non ha ricevuto risposte, che i lavoratori hanno comunque un indirizzo di posta elettronica cui fare riferimento evitando il deposto in cancelleria delle successive eventuali comunicazioni. Tuttavia la mancata risposta dei destinatari non equivale a irreperibilità sia perché, come dicevamo, costoro hanno un riferimento Pec sia perché la irreperibilità significa che un soggetto non è più rintracciabile presso il suo abituale indirizzo, per cui la irreperibilità richiede almeno qualche indagine, nche anagrafica, che attesti che quel soggetto non è rintracciabile; fermo restando che nel caso, come detto, vi è un recapito presso i legali e i patronati ai quali chiedere informazioni. Per questo avevamo suggerito, nella precedente risposta di seguire per applicare il comma 4 dell'art. 117 l. fall. la strada non della irreperibilità ma quella del mancato ritiro dell'assegno. Avendo ora lei precisato che può fare comunicazione ai legali e ai patronati che hanno rappresentato i dipendenti nella presentazione della domanda di ammissione al passivo, rispetto a quanto detto in precedenza, può inviare alla Pec di questi la comunicazione che dicevamo e in caso di silenzio procedere al deposito.
Zucchetti SG Srl
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