Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

RIPARTO PER VENDITA IMMOBILE NON INTERAMENTE DI PROPRIETA' DEL FALLITO

  • Andrea Panattoni

    Lucca
    05/04/2023 17:43

    RIPARTO PER VENDITA IMMOBILE NON INTERAMENTE DI PROPRIETA' DEL FALLITO

    Gentilissimi,
    sono il curatore di un fallimento nel cui attivo è ricaduta, fra le altre cose, una quota di un terreno.
    Gli altri comproprietari, persone fisiche non fallite, hanno rilasciato procura speciale a vendere le restanti quote non ricadute in fallimento.
    Incassato il prezzo di aggiudicazione dell'intero terreno ed eseguite le necessarie registrazioni e trascrizioni, devo ora effettuare un riparto in favore dei comproprietari.
    I comproprietari devono presentare formale domanda di ammissione al passivo oppure posso provvedere in autonomia al conteggio del dovuto decurtando le varie spese sostenute (notaio, tributi, perizie, ecc.) dal prezzo di vendita?
    Riterrei che il compenso del curatore debba essere conteggiato anche sulle quote dei comproprietari e, dunque, addebitato a questi ultimi. Concordate con questa impostazione?
    Ringrazio e saluto cordialmente
    Andrea Panattoni
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/04/2023 19:31

      RE: RIPARTO PER VENDITA IMMOBILE NON INTERAMENTE DI PROPRIETA' DEL FALLITO

      I terzi comproprietari non sono creditori verso il debitore fallito né verso il fallimento, per cui non devono presentare alcuna domanda di insinuazione al passivo. Lei ha venduto le loro quote in forza della procura a vendere che ha ricevuto e, in forza della stessa procura, deve restituire ad essi il ricavato della vendita corrispondente alle loro quote, decurtato esclusivamente dele spese della vendita.
      Le modalità con cui è pervenuto alla vendita anche delle quote dei terzi in bonis condiziona anche la questione del compenso, che va determinato soltanto sulla quota del fallimento. Quando, infatti, il d.m. n. 30 del 2012 fa riferimento a percentuali da calcolare "sull'ammontare dell'attivo realizzato", implicitamente ammette che l'attivo realizzato sia quell'attivo acquisito al patrimonio fallimentare. Considerazione confortata dal fatto che, quale curatore, lei avrebbe potuto disporre e, quindi vendere, solo la quota del fallito e, in tanto ha potuto alienare l'intero, perché ha ricevuto una procura dagli altri comproprietari in bonis, per cui, per la parte di loro competenza, lei ha agito non quale curatore bensì quale loro procuratore, tant'è che la parte del ricavato corrispondente alle loro quote di comproprietà va, come detto, ad esse attribuito.. Inoltre le attività che ha svolto per cedere l'intero sarebbero state le stesse che se avesse venduto solo la quota del fallito, incontrando anche maggiori difficoltà a realizzare il prezzo che ha ricavato, per cui la vendita dell'intero si è risolta in un vantaggio anche ai fini del compenso perché ha permesso sicuramente un maggior proporzionale realizzo, con lo stesso impegno.
      Zucchetti SG srl
      • Andrea Panattoni

        Lucca
        06/04/2023 11:36

        RE: RE: RIPARTO PER VENDITA IMMOBILE NON INTERAMENTE DI PROPRIETA' DEL FALLITO

        Vi ringrazio per il chiarimento.
        Saluti
        Andrea Panattoni