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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
riparto finale creditori irreperibili
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Andrea Culot
Gorizia02/06/2023 08:30riparto finale creditori irreperibili
Buongiorno, mi trovo nella seguente situazione: sono in fase di riparto finale di un fallimento (il cui piano di riparto non è stato contestato né sono state proposte osservazioni di alcun tipo). E' stato emesso assegno circolare a favore di un creditore (società di capitali) che, pur ricevendo correttamente tutte le comunicazioni inerenti la procedura (e lo stesso vale per le comunicazioni inviate all'avvocato domiciliatario), non si è attivato per il ritiro del titolo di credito.
A questo punto, trascorsi più di due mesi dalla prima comunicazione inviata (alla quale sono seguiti diversi solleciti) vorrei concludere.
Come devo comportarmi:
- invio del titolo con assicurata alla sede legale del creditore;
- accensione di un conto corrente intestato al creditore con contestuale deposito del titolo di credito ai sensi art. 117 L.F.
Ringrazio per il Vs. prezioso supporto.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/06/2023 09:32RE: riparto finale creditori irreperibili
E' il caso tipico previsto dal quarto comma dell'art. 117 l. fall. del creditore che non si presenta o è irreperibili, per cui, avendo già effettuato i solleciti del caso, crediamo sia il caso di procedere al deposito delle somme dovute presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 34, secondo quanto previsto dalla norma citata.
Zucchetti SG srl-
Santina Meli
siracusa09/01/2024 12:44RE: RE: riparto finale creditori irreperibili
Buongiorno, mi trovo nella stessa situazione: in esecuzione di un piano di riparto finale sono rimasti n. 3 assegni circolari da consegnare a 3 lavoratori. E' quasi decorso un mese dall'emissione degli assegni e dalle comunicazioni eseguite al difensore costituito, che è lo stesso per tutti. Non so se sia ancora il caso di attendere. Potrei, comunque, consegnare i titoli al difensore costituito o devo necessariamente versare le somme su un conto, nel quale caso potrei utilizzare lo stesso conto già aperto per il fallimento o dovrei aprire n. 3 conti o libretti distinti intestati ai singoli creditori? anche perchè a breve vorrei chiudere il fallimento.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/01/2024 17:55RE: RE: RE: riparto finale creditori irreperibili
Può consegnare gli assegni allegale se n dal mandato a lui rilasciato risulta che questi ha anche il potere di riscuotere. Diversamente deve provvedere ai sensi del quarto comma dell'art. 117 l. fall. ; allo scopo non può utilizzare il conto della procedura che, con la chiusura del fallimento va chiuso ed è preferibile creare distinti depositi, uno per ciascun creditore, in quanto questi sono vincolati all'interesse di ciascuno per la durata di cinque anni.
Zucchetti SG srl-
Roberto Marinelli
Macerata22/10/2024 17:43RE: RE: RE: RE: riparto finale creditori irreperibili
In riferimento alla risposta in commento, e cioè apertura di un nuovo conto distinto per ogni creditore irreperibile, vi sono riferimenti normativi in tal senso?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/10/2024 18:02RE: RE: RE: RE: RE: riparto finale creditori irreperibili
Il riferimento normativo è dato dall'art. 117, comma 4 l. fall. , ripreso dall'art. 232, comma 4, c.c.i.i..
Trattandosi di somme che dal riparto risultano assegnate a determinati creditori, anche il deposito deve essere fatto singolarmente per ciascun creditorie in quanto qualcuno di essi, irreperibile al momento del riparto, potrebbe farsi avanti e pretendere il pagamento ed altri rimanere inerti.
Zucchetti SG srl
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Chiara Mazzetti
Bologna20/04/2026 13:52RE: RE: riparto finale creditori irreperibili
Buongiorno, mi unisco a questa discussione per chiedere se, secondo voi, l'importo che andrebbe pagato con il riparto finale a favore di una società nel frattempo cancellata dal registro imprese possa essere svincolato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, così come citato dall'art. 117 LF, senza dover attendere 5 anni considerato che il soggetto è estinto.
Ringrazio anticipatamente per gli spunti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/04/2026 20:51RE: RE: RE: riparto finale creditori irreperibili
No perché l'estinzione conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, in caso di mancato esaurimento di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, determina (per costante giurisprudenza a partire da Cass. sez. un. 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071 e 6072, confermate da ultimo da Cass. 15 novembre 2025, n. 30166) un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società si trasferisce ai soci, i quali diventano quindi legittimati a pretendere quanto assegnato alla società e non materialmente attribuito per l'intervenuta estinzione.
Zucchetti SG srl
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Alessandro Civati
Milano06/05/2024 10:28RE: riparto finale creditori irreperibili
Buongiorno.
Per un fallimento aperto dal 2013 mi accingo a depositare il progetto di ripartizione finale.
Molti creditori, nonostante le richieste della curatela, indirizzate alle PEC del domicilio eletto, non hanno comunicato i dati bancari per il pagamento.
Tali creditori possono essere considerati "irreperibili"?
Può il curatore , una volta dichiarata l'esecutività del progetto, provvedere ai pagamenti solo in favore dei creditori che hanno fornito i dati bancari, lasciando le somme non riscosse sul conto corrente del Fallimento, come disposto dall'art. 117 LF, e chiedere la chiusura della Procedura?
Ringrazio anticipatamente per la cortese risposta.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/05/2024 20:00RE: RE: riparto finale creditori irreperibili
No, i creditori che non hanno fornito i dati bancari non sono irreperibili, per cui gli stessi vanno pagati, anche perché trova applicazione la legge fallimentare che non prevede, a differenza dell'art. 201 CCII, che il creditore indichi nella domanda di insinuazione le coordinate bancarie; pertanto il pagamento va eseguito secondo le disposizioni del giudice o, in mancanza, con i normali mezzi dell'invio di assegno circolare all'indirizzo indicato nella domanda di insinuazione.
Zucchetti SG srl-
Alberto Rabbia
Mondovì (CN)17/04/2025 10:59RE: RE: RE: riparto finale creditori irreperibili
Buongiorno,
e laddove come nel concordato preventivo non ci sia domanda di insinuazione?
Nel caso di concordato infatti vengono pagati tutti i creditori di cui risulti un credito ma se nelle more della procedura non sono stati comunicati gli aggiornamenti dei recapiti si dovrà comunque tentare l'invio dell'assegno circolare all'ultimo indirizzo risultante?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/04/2025 13:59RE: RE: RE: RE: riparto finale creditori irreperibili
Esatto, in conformità a quanto detto nell'ultima risposta. La mancanza di una domanda di insinuazione nel concordato preventivo e, più in generale, la mancanza di una completa disciplina sul riparto, dovrebbe indurre i tribunali a dare disposizioni sulle modalità dello stesso e anche come comportarsi in casi come quello da lei segnalato. In mancanza non vediamo altra via che ricorrere ai tradizionali sistemi dell'invio dell'assegno a mezzo raccomandata all'ultimo domicilio noto e provvedere, in caso di ritorno della raccomandata, al deposito di cui al comma 4 dell'art. 232 c.c.i.i., che riprende l'art. 117 l. fall..
Zucchetti SG srl
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Chiara Mazzetti
Bologna24/04/2026 16:17RE: riparto finale creditori irreperibili
Secondo voi è quindi possibile svincolare le somme a favore dei soci della SRL estinta già in sede di riparto?
Grazie per le vostre preziose risposte-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/04/2026 11:42RE: RE: riparto finale creditori irreperibili
Si, se risulta che la società è estinta per avvenuta cancellazione dal registro delle imprese.
Zucchetti SG srl
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