Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Ordine privilegio ex art. 2755 e credito pignoratizio

  • Giulio Severo Tavella

    Gorizia
    22/07/2016 16:53

    Ordine privilegio ex art. 2755 e credito pignoratizio

    Buongiorno,
    si chiedono delucidazioni in merito all'ordine di soddisfazione proposto dal gestionale Fallco per un credito privilegiato ex art. 2755 c.c. (spese di giustizia) e un credito pignoratizio concorrente.
    Il gestionale, coerentemente con quanto indicato all'art. 2748 c.c., soddisfa prioritariamente il credito pignoratizio; tale trattamento appare, però, in contrasto con l'art. 2777 c.c. il quale prevede che "i crediti per spese di giustizia enunciati dagli artt. 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario".
    Faccio, inoltre, notare che l'ordine di soddisfazione proposto dal gestionale, prevedendo il pagamento del credito privilegiato ex art. 2755 con priorità rispetto agli altri crediti privilegiati, appare coerente con quanto indicato all'art. 2781 c.c..
    Chiedo, quindi, gentilmente se l'ordine di soddisfazione utilizzato da Fallco possa ritenersi corretto o se riteniate vada riconsiderato in ragione di quanto previsto dall'art. 2777 c.c..
    Ringrazio e saluto cordialmente.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/07/2016 19:37

      RE: Ordine privilegio ex art. 2755 e credito pignoratizio

      Non vi è dubbio che i crediti assistiti dal privilegio speciale di cui all'art. 2755 c.c. debbano essere preferiti ai crediti assistiti da pegno, dato il chiaro disposto dell'art. 2777 c.c., da lei richiamato. Pur essendo ben consci di tanto e del fatto che la norma citata costituisce una eccezione alla graduazione di cui al primo comma dell'art. 2748 c.c., che, appunto , fa salve diverse disposizioni di legge, non abbiamo previsto l'eccezione nel sistema perché la fattispecie rappresentata del concorso sullo stesso bene di un privilegio speciale per spese di giustizia e di un pegno è abbastanza ipotetica. Invero se il bene X di proprietà di A viene pignorato dal creditore B, il pegno successivamente costituito sullo stesso bene da A in favore di C è inefficace nei confronti di B e, in caso di fallimento di A, di tale inefficacia si giova il fallimento. Al contrario se il bene X di A è stato dato in pegno a C, si è avuto lo spossessamento dello stesso, per cui non può essere pignorato dal creditore B presso il debitore e, riteniamo, neanche presso terzi (ossia presso C) perché la restituzione dello stesso ad A è condizionata all'avvenuto pagamento del debito garantito.
      E' questa eccezionalità del caso che ci ha indotti a non prevedere la priorità da lei segnalata. Lo avevamo fatto all'inizio con riserva di rivedere il meccanismo nel caso la fattispecie ipotizzata si fosse verificata, ma in tutti questi anni di utilizzo di Fallco da parte di migliaia di curatori non si è mai verificato, per cui abbiamo mantenuto l'originario impianto. Ora che lei segnala il caso, ci farebbe piacere sapere se la sua domanda propone un caso pratico che le è accaduto in concreto oppure si tratta di una considerazione teorica tendente a migliorare il programma. In ogni caso la ringraziamo per la sua collaborazione.
      Zucchetti Sg srl
      • Giulio Severo Tavella

        Gorizia
        26/07/2016 10:41

        RE: RE: Ordine privilegio ex art. 2755 e credito pignoratizio

        Buongiorno,
        ringrazio per la celere e puntuale risposta e, come richiesto, vi specifico che la mia domanda nasce dalla necessità di dover gestire un caso concreto che vede un pegno istituito dal creditore C su un bene X di proprietà della società fallita A in data antecedente al pignoramento da parte del creditore B. Il bene oggetto di pegno, al momento della redazione del verbale di pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario, si trovava, infatti, ancora nella disponibilità della società A, poi fallita; per questo motivo è stato ricompreso, assieme ad altri, tra i beni pignorati su cui al creditore B è stato riconosciuto privilegio ex art. 2755 c.c..
        Cordiali saluti.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          26/07/2016 19:26

          RE: RE: RE: Ordine privilegio ex art. 2755 e credito pignoratizio

          Il caso da lei prospettato ci conferma la estrema marginalità della fattispecie, che infatti presuppone l'anomalia del pegno di bene materiale individuato senza spossessamento, da cui, peraltro, potrebbe derivare la nullità del pegno stesso, posto che la costituzione ed il mantenimento della garanzia presuppongono necessariamente la privazione del possesso (o del possesso esclusivo) della cosa da parte del debitore e, in ogni caso, il diritto di prelazione del creditore pignoratizio, che rappresenta il contenuto del diritto di pegno, non avrebbe potuto essere esercitato ove privo di oggetto per non aver il creditore mai avuto o perso il possesso della cosa.
          Ad ogni modo, posto che allo stato passivo sono stati ammessi e il creditore pignoratizio e il creditore privilegiato ex art. 2755 c.c, bisogna gestire la situazione con un modesto intervento sul riparto automatico. Allo scopo la contatterà un nostro addetto del servizio consulenza per guidarla nella formazione del riparto.
          Zucchetti SG srl
          • Viola Petruzziello

            PARMA
            11/12/2025 12:12

            RE: RE: RE: RE: Ordine privilegio ex art. 2755 e credito pignoratizio

            Buongiorno, il mio caso è il seguente: una società agricola aveva concesso pegno a favore del Consorzio sulle quote latte; trattandosi di beni "immateriali" la consegna fisica ovviamente non poteva avvenire. Antecedentemente all'apertura della liquidazione controllata veniva avviata la procedura esecutiva sulle quote da parte di alcuni creditori; le quote quindi venivano vendute in via esecutiva, a seguito del subentro della LC nella procedura esecutiva. Successivamente il ricavato veniva versato dal Giudice delle esecuzioni alla procedura di LC. Al passivo la sottoscritta liquidatrice ammetteva pertanto il consorzio con il pegno e altresì il creditore che aveva dato corso alla procedura esecutiva, con il privilegio A1.1 ex art. 2755 per le spese di giustizia e conservative del bene. Sto procedendo al riparto delle somme derivanti da tale vendita e il programma distribuisce l'intero ricavato al creditore pignoratizio, senza prevedere il soddisfacimento dei creditori con privilegio speciale ex 2755. alla luce dell'art. 2777 cc ritengo tale impostazione errata, condividete? quindi come posso ovviare a tale ingessatura del programma? Grazie.