Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

riparto da procedura esecutiva immobiliare

  • Lorenza Brienza

    Campobasso
    07/07/2025 15:35

    riparto da procedura esecutiva immobiliare

    Buongiorno si verifica il seguente caso: fallimento con esecuzione immobiliare per creditore fondiario (unico creditore non risultano intervenuti). Il fallimento è intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare e il creditore fondiario è stato ammesso al passivo fallimentare.
    durante le vendite il creditore a seguito di istanza ex art 41 tub riceve una somma parziale quale anticipo provvisorio del riparto.
    Il curatore presenta come spese prededucibili la liquidazione del compenso, il saldo dell'avvocato che è intervenuto nella procedura e l'imu.
    Quale è l'ordine di ripartizione, posto che la procedura tra le spese prededucibili ha il compenso del delegato e del custode oltre alle spese legali del creditore fondiario procedente.
    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/07/2025 13:10

      RE: riparto da procedura esecutiva immobiliare

      Quelle indicate sono tutte spese della procedura esecutiva che vanno pagate nello stesso prima del pagamento di una quota al creditore fondiario, sicchè se l'attivo ricavato dalla vendita è sufficiente a soddisfare tutte le spese non sorge alcun problema. Ove l'attivo sia insufficiente a pagare tutte le spese prededucibili, bisogna fare una graduazione tra le stesse. In tal caso al primo posto andrebbero collocate le spese del curatore intervenuto, del delegato e del custode, tra loro in posizione paritetica in quanto tutte spese di giustizia, indi andrebbero considerate le spese sostenute dal creditore procedente dal pignoramento in poi che godono del privilegio di cui all'art. 2770 c.c., poi l'avvocato della procedura, il cui credito è assistito dal privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., e infine l'IMU.
      Zucchetti SG Srl