Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

riparto a favore dei creditori prededucibili

  • Giacomo Giavazzi

    Bergamo
    21/05/2024 16:20

    riparto a favore dei creditori prededucibili

    Buongiorno.
    Mi accingo a predisporre il piano di riparto finale di un fallimento dichiarato nel 2013 avente una massa mobiliare e numerose masse immobiliari.
    In sede di ammissione al passivo sono stati ammessi in prededuzione alcuni creditori ( es. avvocato, advisor, commercialista) che avevano assistito la società nel tentativo, non andato a buon fine, di evitare il fallimento presentando domanda di concordato preventivo.
    Secondo me tali creditori devono gravare in proporzione su tutte le masse attive (mobiliare e immobiliari) e quindi i pagamenti li considererei pro quota come spese di carattere generale.
    Vorrei conoscere il vostro parere anche alla luce del recentissimo decreto del Tribunale di Lecco del 19 gennaio 2024.
    Grazie.
    Cordiali saluti.
    G. Giavazzi
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/05/2024 18:05

      RE: riparto a favore dei creditori prededucibili

      Per la verità non condividiamo la tesi del Tribunale di Lecco 19.01.2024, per il quale "L'espressione «costi generali» (o "uscite di carattere generale") della procedura designa esclusivamente i costi che sono sostenuti nell'interesse comune di tutti i creditori per la liquidazione invito domino dei beni del debitore e non include i costi per attività e servizi che riguardano il globale coacervo dei rapporti attivi e passivi di cui il debitore è parte". L'esclusione dalle uscite di carattere generale costi che non attengono strettamente alla liquidazione ci sembra eccessivamente restrittiva, e sembra riallacciarsi a quelle costruzioni sviluppatesi in passato con riferimento principalmente ai crediti maturati nel corso dell'amministrazione controllata cui era seguito il fallimento, secondo cui i beni gravati da ipoteca dovessero sopportare le sole spese della procedura che si riferivano al bene gravato, avendosi riguardo sia a quelle specificamente sostenute per la sua gestione e liquidazione, sia a quelle generali riconducibili all'interesse e all'utilità anche potenziale del creditore garantito, da calcolarsi in base alle circostanze concrete. Questo criterio dell'utilità è risultato non risolutivo, ma è servito a distinguere le spese in speciali e generali, nel senso che se una spesa è utile esclusivamente per un determinato bene, vuol dire che si tratta di una spesa specifica a quel bene e deve, perciò, incidere soltanto su esso; ma vi sono anche spese necessarie per lo svolgimento delle varie fasi della procedura cui sono tenuti gli organi della procedura, tra cui rientrano le spese per il compenso al curatore ed eventuali coadiutori, per rimborso comitato dei creditori, per l'apposizione dei sigilli, per compenso cancelliere per l'inventario, per le comunicazione ai creditori, quelle finalizzate alla formazione del passivo, all'esecutività del riparto, per la redazione delle relazioni e dei rapporti, del rendiconto, per la chiusura della procedura, nonchè le spese del giudizio per reclamo alla sentenza dichiarativa di fallimento, per il sussidio al fallito, ecc.; queste non sono riferibili ad un bene ma sono effettuate nell'interesse della massa generalizzata dei creditori e, come tali, rientrano nella categoria delle spese generali di cui ne risentono anche i creditori ipotecari, pignoratizi e privilegiati speciali.
      Questi concetti sono stati tradotti dal legislatore nell'art. 111ter, comma 3 l. fall. ed ora nell'art. 223 comma 3 CCII, e non sono in contrasto con la previsione del secondo comma dell'art. 111bis l. fall. ed ora dell'art. 222, nella parte in cui prevede il soddisfacimento dei crediti prededucibili con il ricavato della liquidazione concorsuale "con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e di ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Le due norme, infatti, operano su piani diversi ed hanno ad oggetto prededuzioni diverse. L'art. 111ter, comma 3, prescrivendo al curatore di tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili e mobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca con analitica indicazione delle entrate e delle uscite, attiene alle spese della procedura, sia quelle di carattere speciale che quelle di portata generali, che, attraverso la tenuta dei conti speciali, vanno distribuite sui beni dell'attivo, indipendentemente dal fatto che questi siano gravati da ipoteca o pegno o altra garanzia specifica. Il secondo comma dell'art. 111bis si occupa, invece, degli altri debiti, diversi dalle spese, da soddisfare egualmente in prededuzione- ad esempio quelli sorti nel corso dell'esercizio provvisorio, oppure in conseguenza di subentro o scioglimento di rapporti pendenti e di altre operazioni compiute dagli organi fallimentare- che non possono essere pagati con il ricavato dai beni assoggettati a pegno o ipoteca.
      Alla luce di tali chiarimenti, allora, il problema è: gli esborsi di cui si discute nella specie possono essere considerate spese della procedura? A nostro avviso la risposta non può che essere affermativa visto che si tratta appunto di esborsi effettuati nell'interesse della procedura dal momento che agli stessi è stata riconosciuta la prededuzione e, del resto, anche il Tribunale di Lucca le considera spese e non altre obbligazioni. Appurato che si tratta di spese, è chiaro che rientrano nella previsione del comma terzo dell'art. 111 ter, e bisogna solo capire se si tratta di spese specifiche o generiche, al fine soltanto di stabilire con il ricavato di quali beni possono essere soddisfatti, ma sempre prima del pagamento degli ipotecari e pignoratizi. Orbene, a nostro avviso le spese in questione non possono che avere carattere generale non essendo riferite alla conservazione, gestione o liquidazione di singoli beni, per cui le stesse vanno, come lei suggerisce, distribuite proporzionalmente tra tutti i beni dell'attivo, mobili e immobili, liberi o gravati da garanzie specifiche.
      Zucchetti SG srl
      • Barbara Tampieri

        forli (FC)
        02/06/2024 15:08

        RE: RE: riparto a favore dei creditori prededucibili

        Buongiorno,
        ricollagandomi a quanto esposto, pongo la seguente domanda. Concordato non omologato, a cui è seguito il fallimento. Vige la consecutio procedurarum. In sede di stato passivo sono stati ammessi in prededuzione: il Comune per l'Imu del periodo concordatario inerente a immobile gravato da ipoteca, l'Agenzia della riscossione per Irap inerente al periodo concordatario, l'Agenzia della riscossione per consorzio di bonifica sempre inerente al periodo concordatario.
        Seguendo il vs ragionamento ed accingendomi ad effettuare un riparto, io imputerei: l'Imu al relativo immobile come spesa specifica (anche se gode di privilegio generale mobiliare); l'Irap a tutte le masse mobiliari/immobiliari con e senza ipoteca come spesa generica; il consorzio di bonifica all'immobile a cui è inerente come spesa specifica.
        E' corretto?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          03/06/2024 17:19

          RE: RE: RE: riparto a favore dei creditori prededucibili

          Esatto.
          Zucchetti SG srl
      • Ferdinando Frasca

        AVELLINO
        10/06/2024 20:10

        RE: RE: riparto a favore dei creditori prededucibili

        Sono curatore di fallimento avente come attivo:
        a- il ricavato dalla vendita di 3 appartamenti e 4 box garage gravati da ipoteca a garanzia di creditore ammesso per il credito garantito da detta ipoteca, che gravava sia su immobili rivenuti ed acquisiti alla massa, e sia su immobili che erano stati venduti dal fallito e per i quali sono state esperite azioni revocatorie;
        b- il ricavato dalla vendita di un immobile gravato da ipoteca per mutuo fondiario, venduto ad esito di esecuzione individuale esperita dal creditore fondiario;
        c- il ricavato dalla vendita di altro immobile gravato da ipoteca per mutuo fondiario, venduto ad esito di esecuzione individuale esperita dal creditore fondiario;
        Alla massa è acquisito anche altro appartamento gravato dalla medesima ipoteca sopra detta, che sta per andare all' asta a breve
        All massa sono acquisti alcuni piccoli appezzamenti, adiacenti all' immobile innanzi sub c) già venduto, per i quali è in corso accertamento per verificare la destinazione urbanistica e l' esistenza o meno di valore commerciale

        Vi prego di darmi risposta e suggerimento in merito ai quesiti di seguito esposti:
        I) Il curatore può, previa autorizzazione del G.D., procedere al pagamento immediato fuori dal riparto di crediti prededucibili per compenso per prestazione rese da professionisti incaricati dal curatore previa autorizzazione del GD; segnatamente:
        1) tecnico stimatore degli immobili ipotecati;
        2) avvocato per azione per rilascio di uno degli immobili da occupante abusivo;
        3) quote oneri condominiali relativi agli immobili detti;
        4)avvocato che ha agito per far escludere esperibilità esecuzione individuale di creditore fondiario su uno dei beni, causa persa;
        5) avvocato che ha agito con esito positivo per conseguite l' attribuzione della quota di onorario curatore gravante su bene oggetto di esecuzione di creditore fondiario;
        6) onorario visurista che ha proceduto alla trascrizione decreto trasferimento beni ipotecati e cancellazione ipoteca;
        7) IMU gravante sui beni ipotecati per periodi successi al fallimento;
        8) commercialista che ha difeso la curatela in ricorsi avverso gli avvisi di accertamento ICI e IMU relativi ai beni ipotecati;
        9) notaio per relazione ipocatastale ultra ventennale da allegare a istanza vendita beni ipotecati.

        II) Ribadito che l' unico attivo del fallimento, al momento è costituito solo dal ricavo della vendita degli immobili ipotecati, come devo regolarmi in merito a istanze di pagamento di crediti prededucibili di professionisti incaricati dal curatore che hanno reso prestazioni non afferenti ai sopra detti immobili ipotecati venduti dal fallimento:
        a) istanza di pagamento di onorario in prededuzione di avvocato che ha difeso la curatela in cause di revocatoria di vendite di altri immobili gravati dalla medesima ipoteca cadente sui predetti altri immobili venduti dalla curatela; tenendo presente che pur essendo la domanda di revocatoria stata accolta, da ciò non è conseguita l' acquisizione alla massa dell' immobile in quanto, nelle more del giudizio per revocatoria, l' immobile a cui afferiva l' azione è stato venduto all' asta ad esito di esecuzione individuale esperita dal medesimo creditore fondiario godente dell' ipoteca iscritta sui predetti beni venduti dalla curatela.
        b) istanza di pagamento di onorario in prededuzione di ingegnere che, su incarico del curatore, ha proceduto:
        - al rilievo, accertamento e descrizione del patrimonio immobiliare esistente in capo al fallito alla data del fallimento, e del patrimonio alienato nei cinque anni precedenti la data del fallimento, individuando sia gli immobili ipotecati acquisiti alla massa e venduti dal fallimento, sia altri immobili;
        -rilievo ed accertamento di opere di urbanizzazione parzialmente realizzate in una lottizzazione realizzata dal fallito e verifica dei motivi di mancato collaudo tecnico amministrativo da parte del Comune, e della fondatezza o meno delle ragioni tecniche addotte dal Comune per la mancata acquisizione di dette opere al patrimonio comunale, come da convenzione di lottizzazione. TANTO AL FINE DI EVITARE L' ACCOLLO ALLA CURATELA DEI COSTI DI ADEGUAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DETTE, ED I RISARCIMENTI PER I PREGIUDIZI ARRECATI DAL MALFUNZIONAMENTO DELL' IMPIANTO FOGNARIO.
        Dette opere, all' esito della perizia sono state derelitte dal Fallimento ex art. 104 ter L:F.
        -partecipazione come CTP della curatela in giudizi innanzi al TAR ed al Consiglio di Stato incoati dalla curatela per l' annullamento di ordinanze sindacali di imposizione alla curatela di esecuzione dei lavori ed opere occorrenti per il ripristino manutenzione dell' impianto fognario della detta lottizzazione.
        Ringraziando fin d' ora per le risposte e suggerimento che vorrete darmi, resto in attesa e porgo molto cordiali saluti
        avv. Ferdinando Frasca
        email: ferdinando.frasca@studiofrasca.eu;
        ferdy.ferdy1@gmail.com
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          11/06/2024 20:01

          RE: RE: RE: riparto a favore dei creditori prededucibili

          A quanto abbiamo capito il fallimento ha acquisito all'attivo soltanto il ricavato della vendita sub a) in quanto il ricavato delle vendite sub b) e c) è stato attribuito ai creditori fondiari che hanno iniziato e proseguito l'azione esecutiva.
          Orbene, considerato che anche gli immobili di cui alla vendita sub a) sono gravati da ipoteca (non fondiaria) la prima selezione da fare tra le varie voci indicate è quella tra obbligazioni assunte dalla curatela e spese della procedura, in quanto nel primo caso l'ipoteca prevale sulle obbligazioni ai sensi dell'art. 111bis comma 2 l. fall. e nel secondo caso le spese vanno detratte dal ricavato prima di metterlo a disposizione del creditore ipotecario a norma dell'art. 111 ter, comma 3 l. fall. Scelta non agevole, ma da quello che ci dice ci sembra che tutte le voci elencate indichino spese, per cui queste possono essere pagate, se liquide, esigibili e non contestate, sempre che l'attivo disponibile sia sufficiente al pagamento di tutte le prededuzioni. Se ricorre questa ipotesi diventa superflua anche la distinzione tra spese specifiche e spese generali in quanto se sono pagate tutte non è necessario procedere alla graduazione tra loro (che farebbe degradare, nell'ambito della graduazione tra le prededuzioni, quelle specifiche al grado di chirografo, in mancanza del bene di riferimento (si pensi a quelle relative ai beni poi abbandonati).
          Fatte queste premesse, il fatto che l'attivo disponibile derivi soltanto dalla liquidazione di alcuni beni è irrilevante perché i creditori fondiari soddisfatti in sede esecutiva devono insinuarsi al passivo del fallimento (art. 52 ult. comma) e nell'ambito di questo si fa il conteggio di quanto avrebbero percepito nel fallimento in considerazione anche delle spese dello stesso, con obbligo di restituire quanto ricevuto in più del dovuto, che consentirebbe di ridistribuire le spese tra tutti i creditori ipotecari senza pregiudizio per il creditore ipotecario non fondiario, se non l'attesa nel pagamento.
          Zucchetti SG srl