Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto finale - Trattamento creditore ipotecario parzialmente insoddisfatto

  • Gabriella Ansaldo

    Prato
    08/06/2020 17:51

    Riparto finale - Trattamento creditore ipotecario parzialmente insoddisfatto

    Buonasera,
    vorrei sottoporre alla Vostra attenzione il seguente caso.

    Fallimento di società di persone e dei soci illimitatamente responsabili.
    Mutuo erogato in favore della società e socio fallito terzo datore di ipoteca.
    Creditore societario ammesso in chirografo nello stato passivo della società e, per le medesime ragioni di credito, con privilegio ipotecario in quello del socio, quale garante.
    Riparto finale.

    Posto che il valore di realizzo del bene immobile non consente l'integrale soddisfazione del creditore ipotecario, in sede di riparto finale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 54 e 148 L.F. (il quale dispone che "il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci"), ho fatto concorrere il predetto, per la sola parte del credito insoddisfatta, in via chirografaria con tutti gli altri creditori chirografari - sia sociali che particolari - nelle ripartizioni dell'attivo residuo mobiliare dei soci.

    Il creditore ipotecario ritiene invece che, in sede di partecipazione alle ripartizioni dell'attivo residuo dei soci, il credito debba essere considerato per l'intero, anziché limitatamente a quanto rimasto insoddisfatto per incapienza del valore di realizzo del bene vincolato, sostenendo che il socio è coobbligato solidale e che, pertanto, troverebbe applicazione l'art. 61 LF.

    A mio sommesso parere l'art. 61 LF nel caso di specie non dovrebbe trovare applicazione, in quanto il socio non è un coobbligato, bensì soltanto un garante, ovvero un terzo datore di ipoteca.

    Vi chiedo pertanto cortesemente di voler fornire il Vostro parere in ordine al quesito ivi posto.
    Cordiali saluti

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/06/2020 20:04

      RE: Riparto finale - Trattamento creditore ipotecario parzialmente insoddisfatto

      Crediamo che il creditore abbia ragione, anche nel caso che il socio non abbia personalmente assunto il mutuo, ma abbia solo dato ipoteca su un bene proprio a garanzia del debito sociale.
      Se a dare ipoteca a garanzia di un debito altrui fosse stato un terzo qualsiasi, il creditore avrebbe avuto diritto a soddisfarsi solo sul bene dato a garanzia e non avrebbe partecipato come chirografo sul restante patrimonio del datore di ipoteca perché costui non era debitore verso il beneficiario dell'ipoteca; nel caso però l'ipoteca è stata data da un socio della snc, il quale risponde dei debiti sociali, per cui il socio, al di là della garanzia ipotecaria (peraltro da stabilire in questi casi se data per debito proprio o altrui) rimane obbligato come condebitore solidale della società.
      Orbene, una delle conseguenze della regime della solidarietà è che il creditore sociale, una volta insinuato il credito al passivo del o dei fallimenti dei coobbligati solidali con riferimento all'effettivo credito residuato al momento di ciascun fallimento, continua a concorrere in ciascuna procedura- e, quindi, ai riparti di ciascuna massa- per l'importo del credito ammesso, sia che non abbia ricevuto alcun pagamento, sia che abbia ricevuto dei pagamenti parziali da altri coobbligati, secondo la regola che si ricava dall'art. 61 e dalla lettura a contrario del primo comma dell'art. 62.
      Se quindi il credito iniziale della banca era di 100 e col ricavato della vendita del bene ipotecato gli è stato assegnato 60, egli continua a partecipare al passivo della società e del socio per 100; il che non vuol dire che i questi fallimenti debbano pagare 100 (altrimenti il creditore riceverebbe 160) ma che la percentuale di soddisfazione va calcolata su 100, nel senso che se, fatto il rapporto attivo-passivo, paga il 30%, questa quota va calcolata su 100 (ossia 30) e non sulle residue 40 (ossia 12), fermo restando che il limite massimo di soddisfazione del creditore rimane 100. Pertanto, se la percentuale distribuibile fosse 50, è chiaro che lei non potrebbe attribuire 50 alla banca in questione (che in tal caso verrebbe a prendere 110), ma al massimo 40, avendo già ricevuto 60.
      Zucchetti SG srl
      • Gabriella Ansaldo

        Prato
        02/03/2021 17:04

        RE: RE: Riparto finale - Trattamento creditore ipotecario parzialmente insoddisfatto

        Buonasera,
        faccio seguito al parere da Voi reso il 09.06.2020, di cui Vi ringrazio, per sottoporre alla Vostra attenzione le seguenti considerazioni, cui sono pervenuta operando un ulteriore approfondimento. Vi sarei grata se poteste esaminarle, nonchè fornire un Vostro ulteriore autorevole parere.

        1. GARANZIA IPOTECARIA PRESTATA DAL SOCIO ACCOMANDATARIO PER UN DEBITO DELLA SOCIETÀ.
        In ordine al trattamento del creditore sociale titolare di garanzia ipotecaria rilasciata dal socio illimitatamente responsabile per un debito della società in seguito fallita, la sottoscritta è del sommesso parere che debba trovare applicazione un consolidato orientamento della Suprema Corte, in virtù del quale "nel fallimento della società che si estende ai soci illimitatamente responsabili, il creditore del socio che ha prestato ipoteca è ammesso al passivo di questi in via ipotecaria ed in via chirografaria al passivo della società (come è accaduto nel fallimento di cui sono Curatrice) …il fallimento della società di persone produce con effetto automatico, ai sensi dell'art. 147 l. fall., il fallimento dei soci illimitatamente responsabili e il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero anche nel fallimento dei singoli soci (art. 148, comma terzo, l. fall.).
        Alla stregua di tali postulati, l'atto con cui il socio accomandatario rilascia garanzia ipotecaria per un debito della società non può essere considerato costitutivo di garanzia per un'obbligazione altrui, ma va qualificato quale atto di costituzione di garanzia per una obbligazione propria, con la conseguenza che il creditore che, in relazione a un credito verso la società, in seguito fallita, sia titolare di garanzia ipotecaria prestata dal socio accomandatario, ha diritto di insinuarsi in via ipotecaria nel passivo del fallimento di quest'ultimo, ASSUMENDO EGLI LA VESTE DI CREDITORE IPOTECARIO DEL FALLITO, non già di mero titolare d'ipoteca rilasciata dal fallito quale terzo garante di un debito altrui" (Cfr, ex multiis, Cass. n. 3022/2015; Cass. 06.11.2006; Cass. n. 18312/2007).
        La sottoscritta, pertanto, in aderenza del principio sopra esposto oltre che nel rispetto della par condicio, è del sommesso parere che laddove il medesimo credito abbia una diversa qualificazione, ovvero chirografaria nel fallimento societario e con privilegio ipotecario in quello del socio, in sede di graduazione dei crediti ai fini della ripartizione delle somme disponibili debba considerarsi esclusivamente come credito privilegiato, vantato dal creditore ipotecario del fallito, come peraltro precisato dalla Suprema Corte (Cfr Cass. n. 3022/2015: "è dunque ben possibile, anche in sede di concordato fallimentare di società di persone, ritenere, per le medesime ragioni dianzi esposte, che il credito che abbia una diversa qualificazione nel fallimento della società ed in quello del socio, e, cioè, chirografario nel primo e ipotecario nel secondo, debba essere riconosciuto in sede concordataria come privilegiato…") e non anche come credito chirografario.

        2. TRATTAMENTO DEL CREDITORE IPOTECARIO PARZIALMENTE INSODDISFATTO.
        Alla luce di quanto significato nel precedente paragrafo, dunque del fatto che qualora il creditore che, in relazione a un credito verso la società, in seguito fallita, sia titolare di garanzia ipotecaria prestata dal socio accomandatario, assume la veste di creditore ipotecario del fallito, la sottoscritta è del sommesso avviso che in sede di ripartizione delle somme disponibili debba trovare applicazione il combinato disposto di cui agli artt. 54 e 148 L.F.. In particolare:
        a. ai sensi di quanto disposto dall'art. 54, comma 1, L.F., "I CREDITORI GARANTITI DA IPOTECA, pegno o privilegio, fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; SE NON SONO SODDISFATTI INTEGRALMENTE, CONCORRONO, PER QUANTO È ANCORA LORO DOVUTO, CON I CREDITORI CHIROGRAFARI NELLE RIPARTIZIONI DEL RESTO DELL'ATTIVO".
        In altri termini, tenuto conto che la garanzia ipotecaria è un privilegio speciale, in quanto gravante su un bene immobile, in caso di incapienza del relativo valore di realizzo, il creditore ipotecario, limitatamente a quanto ancora dovuto – ovvero esclusivamente per la parte rimasta insoddisfatta e non anche per l'intero credito – partecipa alle ripartizioni dell'eventuale residuo attivo mobiliare in via chirografaria.
        Ciò significa che la massa mobiliare deve essere attribuita secondo le regole della graduazione, dunque prima ai privilegiati mobiliari ed in seguito ai chirografari, siano essi tali ab origine, siano essi diventati tali per la parte ipotecaria non capiente sull'immobile gravato;
        b. in virtù di quanto disposto dall'art. 148, comma 3, L.F., "il credito dichiaratodai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva".
        I creditori sociali, laddove insoddisfatti, devono pertanto essere considerati per l'intero anche nei riparti di ciascun socio e sino a quando non siano stati integralmente soddisfatti.
        La sottoscritta è del sommesso avviso che il predetto disposto di cui all'art. 148 L.F. non possa trovare applicazione nei confronti del creditore sociale ammesso sia in via chirografaria nello stato passivo della società che in via ipotecaria in quello del socio, laddove parzialmente insoddisfatto, in quanto:
        - la norma trova applicazione nei confronti dei creditori muniti di eventuale privilegio generale e non anche speciale, quale è invece l'ipoteca;
        - la partecipazione alle successive ripartizioni per l'intero credito anziché per la parte rimasta insoddisfatta, implicherebbe non soltanto il mancato rispetto di quanto disposto dall'art. 54 L.F. bensì e soprattutto della par condicio, attesa l'evidente duplicazione delle ragioni di credito;
        - alla luce del citato orientamento della Suprema Corte, il predetto creditore assume la veste di creditore ipotecario del fallito e non più di creditore sociale: come tale si ritiene sommessamente che possa partecipare soltanto alle ripartizioni dell'eventuale residuo attivo dei soci, come disposto dall'art. 148, comma 4, L.F., in via chirografaria ma limitatamente alla parte di credito rimasta insoddisfatta per incapienza del valore di realizzo dei beni immobili gravati da ipoteca, in ossequio a quanto disposto dall'art. 54 L.F..

        3. INAPPLICABILITÀ DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 61 E 62 L.F..
        La sottoscritta è del sommesso parere che non possa trovare applicazione il combinato disposto di cui agli artt. 61 e 62 L.F., non soltanto per le ragioni già esposte nei precedenti paragrafi, bensì e soprattutto in quanto, come statuito dalla Suprema Corte (n. 3022/2015, cit.) , il socio illimitatamente responsabile non rientra "…tra i soggetti di cui all'art. 184, comma primo ultima parte (coobbligati, fideiussori e obbligati di regresso)", né può "… essere considerato terzo rispetto all'obbligazione sociale, ma debitore al pari della società per il solo fatto di essere socio tenuto a rispondere senza limitazioni … Alla stregua di tali postulati, L'ATTO CON CUI IL SOCIO ACCOMANDATARIO RILASCIA GARANZIA IPOTECARIA PER UN DEBITO DELLA SOCIETÀ NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO COSTITUTIVO DI GARANZIA PER UN'OBBLIGAZIONE ALTRUI, MA VA QUALIFICATO QUALE ATTO DI COSTITUZIONE DI GARANZIA PER UNA OBBLIGAZIONE PROPRIA…".

        Vi ringrazio della cortese attenzione e resto in attesa di conoscere il Vostro parere.
        Cordiali saluti
        Dott.ssa Gabriella Ansaldo




        • Zucchetti SG

          Vicenza
          02/03/2021 19:53

          RE: RE: RE: Riparto finale - Trattamento creditore ipotecario parzialmente insoddisfatto

          Lei tocca uno dei problemi più controversi e dibattuti perché la configurazione delle società di persone quali centri autonomi di imputazione di situazioni giuridiche e, quindi, come soggetti giuridici distinti dai soci, ma con autonomia patrimoniale imperfetta, permette di adattare la responsabilità illimitata dei soci della società di persone per le obbligazio¬ni sociali a seconda dei casi, a volte accentuando ed altre attenuando la distinzione tra società e soci o l'ampiezza della autonomia patrimoniale sociale, per pervenire poi a risultati completamente diversi.
          E così, quando si parla di fideiussione prestata da un socio illimitatamente responsabile in favore della società, se ne esclude la nullità per difetto del requisito dell'altruità dell'obbligazione garantita, sottolineando l'autonomia patrimoniale che, sebbene non valga ad attribuire alla società la personalità giuridica riconosciuta dall'ordinamento giuridico alle sole società di capitali, "non pare contestabile che essa si manifesti in una forma di soggettività giuridica, sia pure attenuata e tale in ogni caso da configurare un'alterità tra soci, da una parte, e società, dall'altra, come si desume da ben precisi indici normativi" (In termini, Cass. 26/02/2014, n. 4528; conf., Cass. 22/03/2018, n.7139; Cass. 16/03/2018, n.6650; Cass. 05/05/2016, n.8944; ecc. ). E, su questa premessa si perviene ad affermare che il socio illimitatamente responsabile può prestare una garanzia in proprio, in favore della società, perché egli, in tal modo, assume una responsabilità autonoma che è regolata da norme diverse da quelle della responsabilità come socio.
          Tuttavia, in modo altrettanto costante, almeno a partire da Cass. sez. un. 24/08/1989 n. 3749, si afferma che l'effetto esdebitatorio nei confronti dei soci illimitatamente responsabili relativamente ai debiti sociali, previsto dal secondo comma dell'art. 184, opera anche quando, per tali debiti, i soci abbiano prestato fideiussione, "in ragione del fatto che il comma 1 di detto articolo, nello stabilire che i creditori, soggetti alla obbligatorietà del concordato, conservano impregiudicati i diritti contro i fideiussori, si riferisce ai terzi diversi dai soci, trovando titolo la responsabilità di questi ultimi (nel concordato come nel fallimento) proprio nella loro qualità di soci, in via assorbente rispetto ad eventuali diverse fonti di responsabilità per i medesimi debiti sociali" (da ult., Cass. sez. un. 16/02/2015, n. 3022).
          Come si vede, si giustifica la validità della fideiussione data dal socio illimitatamente responsabile in favore della società di persone con la considerazione che questa, pur se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci stessi", sicchè "la predetta garanzia rientra tra quelle prestate per le obbligazioni altrui secondo l'art. 1936 c.c., che non si sovrappone alla garanzia fissata "ex lege" dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale…" (Cass. 12/12/2007, n. 26012). Quando poi si passa agli effetti del concordato nei confronti dei soci si afferma il principio per il quale i creditori sociali ai quali sia stata prestata dai soci una garanzia fideiussoria non possono escuterla nei confronti dei fideiubenti per la parte non soddisfatta nel concordato perché la responsabilità in quanto socio assorbe quella in quanto fideiussore e, così, quegli altri interessi che ne avevano giustificato l'ottenimento - alla stregua di garanzia ulteriore - in capo al creditore sociale svaniscono di fronte alla posizione di socio del fideiussore.
          Questo quadro, già poco chiaro, diventa ulteriormente confuso quando si passa dalla garanzia personale a quella reale data dal socio per l'adempimento di un debito sociale, perché, in tal caso, l'effetto esdebitatorio- che prevale, come visto, sul vincolo fideiussorio- cede il passo all'ipoteca concessa dal socio, in quanto la garanzia reale non viene più assorbita dalla responsabilità quale socio. Nel 2015, infatti, le Sezioni unite hanno statuito che "il credito nei confronti di una società di persone garantito da ipoteca rilasciata dal socio illimitatamente responsabile va riconosciuto come credito ipotecario nell'ambito del concordato preventivo della medesima società, ove va soddisfatto in misura integrale e, comunque, nei limiti di capienza del bene ipotecato"; e ciò perché "se il debito del socio illimitatamente responsabile è sostanzialmente il medesimo di quello della società, non vi è ragione che l'ipoteca che il detto socio abbia prestato per un debito sociale e che è al tempo stesso un debito proprio non possa rientrare nella previsione dell'art. 177 l. fall., comma 2, applicabile ratione temporis, e ritenersi che l'espressione <prelazione sui beni del debitore> riguardi complessivamente sia i beni della società che quelli dei soci illimitatamente responsabili, con la conseguenza che "l'ipoteca prestata da questi ultimi riguardi ad un tempo il debito proprio e quello della società, per cui, come debito societario, dovrebbe comunque essere soddisfatto integralmente". (Cass. sez. un. 16/02/2015, n. 3022). E, se secondo queste Sezioni unite "il debito del socio illimitatamente responsabile è sostanzialmente il medesimo di quello della società", perché la responsabilità del socio trova la sua genesi e la sua ragione nel rapporto sociale- che precede in senso cronologico o anche soltanto giuridico il fatto da cui discende, ma si attualizza al sorgere dell'obbligazione sociale- al punto che l'ipoteca data per un debito sociale dal socio trasforma il debito sociale in ipotecario, la responsabilità del socio deve configurarsi come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale, in sede di esecuzione individuale.
          Come vede, la materia è quanto mai controversia, per cui evitiamo di prendere una posizione netta. Diciamo che la distinzione da lei fatta sub n. 1 è pienamente convincente e può, secondo il criterio dominante (in questo senso sono anche le nostre direttive giuridiche) ammettersi in chirografo il credito nel passivo del fallimento della società e in privilegio ipotecario nel passivo del fallimento del socio accomandatario che ha dato ipoteca su un suo bene.
          Quanto al punto 2, corretta l'argomentazione sub 2.a relativa all'applicazione dell'art. 54 co. 1 l. fal.
          Il richiamo nel punto 2.b, all'art. 148 co. 3 l. fall. va invece meglio centrato. Tale norma, infatti opera sul piano dell'ammissione e non del riparto e costituisce una semplice facilitazione per i creditori. Essa, infatti, come lei ricorda, statuisce che "il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva". ossia il creditore sociale se non differenzia l'ammissione nel passivo della società da quello dei soci può presentare una unica domanda e il suo credito sociale è ammesso al passivo della società e, automaticamente, anche al passivo del fallimento dei soci, nel mentre quando le insinuazioni sono differenziate, nel quantum o, come nel caso, per collocazione, il creditore deve trasmettere due domande (o comunque esplicitare le due posizioni nell'unica domanda) chiedendo l'ammissione in chirografo nella società e in via ipotecaria nel socio.
          L'ultima parte della norma spiega poi che il creditore ammesso al passivo della società può partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale soddisfazione, per cui se, come lei ipotizza, il creditore ipotecario non viene soddisfatto integralmente con il ricavato del bene gravato, passa al chirografo per il residuo nel passivo del fallimento del socio, ma rimane la sua insinuazione originaria al passivo della società in chirografo, per cui, fino al pagamento integrale del suo credito, egli partecipa ai riparti sociali e a quelli del socio come chirografario.
          Quanto al punto sub 3, abbiamo già detto nella iniziale risposta che il rapporto di sussidiarietà originaria della resposnsabilità del socio, con il fallimento della società si trasforma in solidarietà, con conseguente applicazione della disciplina di cui agli artt. 61 e 62 l. fal.
          Zucchetti Sg srl
          • Gabriella Ansaldo

            Prato
            03/03/2021 13:47

            RE: RE: RE: RE: Riparto finale - Trattamento creditore ipotecario parzialmente insoddisfatto

            Gentilissimi,
            alla luce del tempestivo parere fornitomi, di cui Vi ringrazio, sono cortesemente a richiederVi di volermi fornire un ulteriore chiarimento di carattere pratico.

            Supponiamo, a mero titolo esemplificativo, quanto segue:
            1) fallimento di una società di persone ("A") e di n. 2 soci illimitatamente responsabili (socio "B" e socio "C");
            2) la società "A", in epoca antecedente alla sua dichiarazione di fallimento, stipula un contratto di mutuo di € 100, cointestato ad altra società "D". In tale sede il socio "B" rilascia garanzia ipotecaria in favore della Banca;
            3) la società "D" viene ammessa alla procedura di concordato preventivo: la Banca viene ammessa nell'elenco dei creditori e, a fronte del credito di € 100 (vantato nei confronti di "A" e "D") riceve, in sede di esecuzione del concordato la somma di € 10;
            4) la Banca, quale creditore sociale, con credito di € 100, viene successivamente ammessa in chirografo nello stato passivo della società "A" e con privilegio ipotecario nello stato passivo del socio "B";
            5) la massa immobiliare del socio "B" consente di soddisfare la Banca in misura pari al 60%, con conseguente residuo di € 40,00;
            6) la massa mobiliare del socio "B" consente l'integrale soddisfazione dei suoi creditori particolari, con conseguente residuo attivo da distribuire tra tutti i creditori chirografari, sia sociali che particolari.

            La ripartizione del residuo attivo del socio "B" del punto 6) deve avvenire facendo concorrere la Banca soltanto per il credito residuo di € 40 (ipotecario degradato al chirografo per incapienza del valore di realizzo del bene immobile in ossequio a quanto disposto dall'art. 54 L.F.) oppure in misura pari al credito originario di € 100? La differenza è ovviamente di carattere sostanziale.

            Inoltre, tenuto conto che:
            - il credito della Banca rimasto insoddisfatto in sede di riparto della massa immobiliare del socio "B" è di € 40;
            - il credito insoddisfatto della Banca di fatto è però pari ad € 30,00, avendo la predetta ricevuto dal coobbligato "D" un pagamento di € 10;
            laddove la ripartizione della massa residua del punto 6) implichi in ogni caso (ovvero a prescindere dall'importo del credito utilizzato in sede di ripartizione, € 40 o € 100) l'assegnazione in favore della Banca di una somma pari ad € 40,00, è corretto avere riguardo a quanto ricevuto dalla stessa dal coobbligato "D" e dunque assegnare alla medesima soltanto € 30,00, ovvero sino a sua integrale soddisfazione, con conseguente ripartizione della somma residua di € 10,00 in favore degli altri creditori chirografari?

            Vi ringrazio della cortese attenzione e resto in attesa di ricevere il Vostro cortese riscontro.
            Cordiali saluti
            Dott.ssa Gabriella Ansaldo

            • Zucchetti SG

              Vicenza
              03/03/2021 19:21

              RE: RE: RE: RE: RE: Riparto finale - Trattamento creditore ipotecario parzialmente insoddisfatto

              Partiamo dal punto 6, in cui lei dice che "la massa mobiliare del socio "B" consente l'integrale soddisfazione dei suoi creditori particolari, con conseguente residuo attivo da distribuire tra tutti i creditori chirografari, sia sociali che particolari".
              Non sappiamo se abbiamo capito bene, ma è opportuno precisare che il ricavato mobiliare (come anche quello immobiliare) del socio B non va distribuito prima ai creditori particolari del socio e poi ai creditori sociali. La massa passiva del socio B è unica e comprende i creditori sociali e i creditori personali, e tutti vanno pagati secondo l'ordine delle preferenze, per cui va bene se l'attivo mobiliare di B è stato distribuito prima ai creditori particolari perché questi erano privilegiati e prioritari rispetto agli altri; non va bene se si sono pretermessi creditori sociali con pari posizione di quelli particolari soddisfatti.
              Comunque questo era solo un chiarimento e partiamo dalla posizione che è rimasto un residuo attivo mobiliare nel fallimento del socio B, da distribuire tra i creditori chirografari, siano essi societari che personali, siano essi tali ab origine o divenuti tali per incapienza.
              Lei vuol sapere se la Banca, che ha ricevuto 60 dal riparto del ricavo immobiliare del socio B (punto sub 5), partecipa al riparto mobiliare sempre del socioB per 100 o per 40. Partecipa per 40, perchè il discorso del mantenimento dell'originaria insinuazione in caso di pagamento parziale riguarda i rapporti le obbligazioni solidali, come abbiamo detto nelle precedenti risposte, richiamando anche gli artt. 61 e 62 l. fall..
              Quando, come nel caso, il pagamento parziale proviene dallo stesso fallimento (quello del socio B), che successivamente fa un ulteriore riparto, il credito partecipa ad ogni riparto per l'importo effettivo residuo.
              Nel suo caso, la solidarietà ritorna nei rapporti con il condebitore D (punto sub 2), che, in sede di concordato ha pagato alla banca 10 (punto sub 3), per cui lei giustamente si pone il problema se la banca, ammesso che partecipi al riparto del fallimento del socio B per 40, debba parteciparvi per tale importo o per 30, decurtando il residuo credito della banca delle 10 ricevute dal concordato D.
              Sembra di capire che la banca sia stata ammessa al passivo del fallimento della snc A e del fallimento del socio B per 100, il che fa ritenere che il pagamento di 10 sia avvenuto quando già erano aperti i fallimenti della snc A e del socio B, altrimenti, a norma del primo comma dell'art. 62 l.fall., la banca avrebbe dovuto decurtare le 10 ricevute ed essere ammessa per 90.
              Se è corretta l'ipotesi che abbiamo fatta, la banca partecipa al riparto del fallimento del socio B per 40 perché, in questo momento, si sta parlando di adempimento parziale di una obbligazione solidale da parte di un coobbligato (D), avvenuto dopo l'apertura del fallimento dell'altro coobbligato A, dei cui debiti risponde B quale socio illimitatamente responsabile; dal combinato disposto degli art. 61 e 62 si ricava proprio che il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito sino al totale pagamento, in modo da aumentare le possibilità di recupero evitando che il coobbligato che ha pagato venga soddisfatto in regresso prima dell'integrale soddisfazione del creditore principale.
              Ovviamente nel riparto in questione la banca non potrà ottenere 40, ma al massimo 30, che è il suo credito effettivo residuo, ma il fatto di partecipare per 40 comporta che la percentuale di pagamento venga calcolata su questa maggior somma, consentendogli maggiori possibilità di essere pagato.
              Zucchetti SG srl
              • Gabriella Ansaldo

                Prato
                04/03/2021 13:09

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Riparto finale - Trattamento creditore ipotecario parzialmente insoddisfatto

                Buongiorno,
                Vi ringrazio nuovamente della tempestiva risposta e dei chiarimenti forniti.
                Mi scuso se non ho fornito ulteriori precisazioni in merito alla vicenda, ma il mio intento era quello di esemplificare al massimo e numericamente un caso così complesso.

                Confermo pertanto, come da Voi presupposto:
                - di aver proceduto alla ripartizione della massa mobiliare dei soci ivi considerando i creditori sociali insoddisfatti nonché quelli personali nel rispetto dell'ordine delle preferenze;
                - che il fallimento della società "A" e dei relativi soci "B" e "C", di cui sono la curatrice, è stato dichiarato dopo la richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo della società "D" e che i pagamenti di € 10,00 sono stati effettuati da parte di quest'ultima in favore della Banca (ammessa per € 100 allo stato passivo di "A" e "B") quando già erano aperti i fallimenti di "A", "B" e "C".

                L'ultimo ma importante chiarimento che Vi prego cortesemente di volermi fornire è il seguente: richiamando l'esempio di cui sopra, la Banca in quale misura partecipa alla distribuzione della massa mobiliare societaria di "A" in favore dei creditori chirografari ed in quella eventualmente residua del socio "C"?
                In misura pari al credito residuo di € 40 (ipotecario degradato al chirografo per incapienza del valore di realizzo del bene immobile, in conformità a quanto disposto dall'art. 54 L.F., come a mio sommesso avviso dovrebbe essere, non solo in conformità all'espressa disposizione che i creditori ipotecari "se non soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo", bensì anche nel rispetto della par condicio), oppure per € 100 (circostanza che a mio sommesso parere implicherebbe un'ingiustificata duplicazione delle ragioni di credito della parte già soddisfatta per € 60 con privilegio ipotecario ed atteso il disposto dell'art. 54 L.F.), assegnando in ogni caso al massimo € 30, ovvero il suo credito effettivo residuo?

                La differenza anche in tal caso è ovviamente sostanziale, in quanto involve la percentuale di soddisfazione degli altri creditori chirografari, societari e particolari.

                Vi ringrazio e resto in attesa di ricevere il Vostro cortese riscontro.
                Cordiali saluti
                Dott.ssa Gabriella Ansaldo
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  04/03/2021 19:45

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Riparto finale - Trattamento creditore ipotecario parzialmente insoddisfatto

                  Per 40, come da lei esattamente ipotizzato.
                  Zucchetti Sg srl