Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto massa immobiliare ex art. 2776 c.c. e pregiudizio creditori chirografari.

  • Cosmo Formichelli

    Isernia
    18/03/2025 12:26

    Riparto massa immobiliare ex art. 2776 c.c. e pregiudizio creditori chirografari.

    A oggi il fallimento ha realizzato un attivo ammontante a 300, di cui 50 di massa mobiliare e 250 di massa immobiliare. Risulta in corso un giudizio civile da cui il Fallimento potrebbe incassare ulteriore massa mobiliare.
    Risultano ammessi al passivo crediti privilegiati mobiliari ammontanti a 600, di cui 150 con collocazione sussidiaria sugli immobili (sussidiari) e 450 senza collocazione (non sussidiari), crediti ipotecari per 50 e crediti chirografari per 350.
    Con il primo riparto parziale (non considerando, per semplificare, gli accantonamenti ex art. 113 L.F. per le spese futuribili in prededuzione) sono stati pagati parzialmente i crediti privilegiati mobiliari ex art. 2751-bis n. 1 c.c. con 50 della massa mobiliare distribuibile e saldati i crediti ipotecari con 50 della massa immobiliare.
    Domando a questo punto se, in attesa della definizione del giudizio civile, possa predisporsi un secondo riparto parziale, utilizzandosi in via sussidiaria ex art. 2776 c.c. la restante massa immobiliare (pari a 200) per il pagamento dei restanti crediti privilegiati mobiliari sussidiari (pari a 100). A questo punto verrebbero pagati integralmente tutti i creditori privilegiati mobiliari sussidiari (50 con la massa mobiliare e 100 con la massa immobiliare attivata in via sussidiaria).
    Mi sembra che ciò non sia possibile poiché, se si procedesse in tal modo (ovvero se allo stato si attivasse in via sussidiaria la massa immobiliare) e in seguito si formasse altra massa mobiliare con l'esito favorevole del contenzioso civile, si arrecherebbe pregiudizio ai creditori chirografari che avrebbero potuto attingere dalla massa immobiliare ex art. 2776 c.c. (violazione par condicio creditorum) in proporzione ai rispettivi crediti concorrendo, peraltro, con i creditori privilegiati mobiliari (non sussidiari), degradati al chirografo per incapienza della massa mobiliare, massa questa da utilizzare in primis per il pagamento dei crediti privilegiati mobiliari (sussidiari) di grado anteriore.
    Non mi sembra inoltre inerente alla fattispecie quanto previsto dall'art. 54, comma 2 L.F.
    Ciò significherebbe dover attendere l'esito del giudizio civile, non di breve durata considerando anche i potenziali gradi, al fine di poter eseguire, a questo punto, il riparto finale delle masse con conseguente chiusura del Fallimento.
    Resto in attesa del vostro conforto in merito e ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/03/2025 19:12

      RE: Riparto massa immobiliare ex art. 2776 c.c. e pregiudizio creditori chirografari.

      Le sue considerazioni sono esatte, ma l'alternativa, come lei giustamente sottolinea, sarebbe quella di tenere aperto il fallimento per anni. A nostro avviso potrebbe essere applicato alla specie il comma 2 dell'art. 54 l.fall. in quanto la ratio a fondamento dello stesso ricorre anche in questo caso, ma in tal modo comuqnue bisognerebbe mantenere aperto il fallimento per eventuali conguagli.
      In una situazione del genere, a nostro avviso, considerato che il futuro incasso è eventuale e non definito nel tempo, considerato che l'alterazione della par condicio sarebbe minima perché comunque il futuro incasso sarebbe a disposizione dei creditori rimasti impagati, non procederemmo alla chiusura anticipata del fallimento, ora generalmente ammessa anche per l'ipotesi di chiusura ex art. 11/8, comma 1, n. 3, in interpretazione conforme a quanto stabilito dal nuovo codice.
      Zucchetti Sg srl