Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Ausiliario del giudice e inerzia del Curatore

  • Lisa Prosperi

    Roseto degli Abruzzi (TE)
    26/11/2024 20:36

    Ausiliario del giudice e inerzia del Curatore

    Salve, mi trovo non ad operare come curatore ma come ausiliario del Giudice nominata per svolgere tutta l'attività contabile. Siamo arrivati quasi al riparto e dico quasi perché il curatore non ha depositato più nulla se non istanza di liquidazione del suo compenso dopo il rendiconto mentre non è stata depositata la mia istanza di liquidazione né quella di altri ausiliari legali. Il giudice ha emesso il provvedimento di liquidazione del curatore mentre nulla è stato richiesto in merito al mio compenso e di altri ausiliari. Il curatore dice che devo attendere il riparto. Chiedo é corretto questo iter? Io ho sempre fatto liquidare e pagare prima gli ausiliari e poi me come curatore senza dover attendere il riparto. Se questo modus operandi non è corretto É possibile a questo punto depositare a mezzo di un legale la richiesta di liquidazione del mio compenso sul fascicolo del fallimento o cosa é possibile fare? Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/11/2024 20:06

      RE: Ausiliario del giudice e inerzia del Curatore

      Il nuovo codice prevede all'art. 49, comma 3, la possibilità che il tribunale con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale nomini, oltre al curatore, "uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore", che possono essere considerati in senso lato ausiliari del giudice, ma lei parla di fallimento e quindi di applicazione della legge fallimentare che non prevede una figura di ausiliario del giudice delegato, oltre il curatore (ammesso che questi possa definirsi tale). E' probabile quindi che lei stata nominata coadiutore del curatore a norma del comma 2 dell'art. 32 l. fall., con il compito di seguire l'attività contabile e, quindi è un "ausiliario" coadiutore del curatore .
      Questa precisazione si riversa sulla questione dl compenso e conforta la giustezza del suo comportamento in altri fallimenti in quanto l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 32 l. fall. dispone che "Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore", da cui si deduce che deve prima essere liquidato il compenso del coadiutore e poi quello del curatore visto che nella liquidazione di questo bisogna tenere conto di quanto liquidato al primo e la liquidazione dell'opera del coadiutore va fatta dal curatore, come si deduce dall'art. 25, comma 1, n. 4 l. fall..
      Dato che nel caso il curatore ha ssunto la linea da lei indicata, inoltri lei una istanza di liquidazione del compenso al giudice delegato.
      Zucchetti SG srl .