Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

r.a. professionista

  • Raffaella Agostinelli

    MILANO
    26/01/2021 14:00

    r.a. professionista

    La presente per chiedere Vostro cortese parere sulla seguente questione.
    Il soggetto A è stato ammesso al passivo per prestazioni professionali privilegiate ex art. 2751 bis n. 2 c.c., in base a note pro forma.
    Al momento del riparto, il soggetto ha comunicato di aver chiuso la partita Iva e di essere lavoratore dipendente.
    Il Fallimento deve applicare la r.a. del 20%, ugualmente?
    Grazie per l'attenzione.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      27/01/2021 11:57

      RE: r.a. professionista

      Certamente il Curatore deve operare e versare la ritenuta d'acconto del 20% e inoltre, come già evidenziato in svariati interventi su questo Forum, il professionista deve riaprire la partita IVA ed emettere regolare fattura.

      Per comodità anche degli altri lettori di questo Forum riportiamo qui di seguito le principali fonti di tale obbligo.

      La Circolare dell'Agenzia delle Entrate 11/2007, che al punto 7.1, afferma: "l'attività del professionista non si può considerare cessata fino all'esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all'interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell'attività professionale".

      La successiva Risoluzione 232/2009 precisa ulteriormente che "La cessazione dell'attività per il professionista non coincide, pertanto, con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali. Fino al momento in cui il professionista, che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo, non realizza la riscossione dei crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile (perché, ad esempio, non è decorso il termine di prescrizione di cui all'art. 2956, comma 1, n. 2 del codice civile), l'attività professionale non può ritenersi cessata".

      E soprattutto la sentenza della Corte di Cassazione n. 8059/2016, che ha enunciato il seguente principio di diritto: "il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini IVA, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione"; e questo perché "il fatto generatore del tributo IVA e, dunque, l'insorgenza della correlativa imponibilità vanno identificati ... con la materiale esecuzione della prestazione, giacché, in doverosa aderenza alla disciplina Europea, la previsione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3, va intesa nel senso che, con il conseguimento del compenso, coincide, non l'evento generatore del tributo, bensì, per esigenze di semplificazione funzionali alla riscossione, solo la sua condizione di esigibilità ed estremo limite temporale per l'adempimento dell'obbligo di fatturazione.".
      • Raffaella Agostinelli

        MILANO
        27/01/2021 17:29

        RE: RE: r.a. professionista

        Grazie, Cordiali saluti.