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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
Credito IVA e riparto finale
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Enrico Pecchia
Piombino (LI)24/07/2026 16:58Credito IVA e riparto finale
Buonasera, sto predisponendo il piano di riparto finale, oltre al pagamento del compenso del curatore, nel piano di riparto ci sono anche numerosi professionisti che emetteranno fattura con iva.
Il fallimento pertanto sarà in credito di iva importante.
Al fine di avere più risorse per i creditori, appare opportuno compensare il credito iva sorto, con la ritenuta di acconto dei professionisti stessi, ovviamente attendendo l'anno successivo quando il credito si concretizzerà nella dichiarazione iva.
Poichè è un fallimento datato, sarebbe opportuno chiudere il fallimento e lasciare la partita iva aperta, al fine di compensare il credito l'anno successivo, inserendo tutta l'operazione illustrata nel piano di riparto.
Secondo voi l'Agenzia delle Entrate potrebbe eccepire la compensazione in quanto il fallimento è stato chiuso? e poi ancora è possibile chiudere il fallimento e lasciare la partita iva aperta?
Grazie in anticipo
Dott. Enrico Pecchia-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como27/07/2026 11:00RE: Credito IVA e riparto finale
In primo luogo ricordiamo che, per il noto principio della "causa genetica", l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti è "IVA ante" procedura, compensabile quindi ex art. 56 l.fall. (oggi art. 155 CCII) con eventuali debiti verso l'Erario, parimenti ante procedura.
Essendo il fallimento datato, ed essendo quindi probabilmente decorsi i termini per richieste di pagamento di tali debiti, dovrebbe essere certo se tali debiti esistano o meno.
Se tali debiti esistono, il credito IVA derivante dalle fatture dei professionisti è (fino all'ammontare di tali debiti) azzerato per compensazione e quindi inutilizzabile; se non esistono, l'utilizzo in compensazione ipotizzato nel quesito è invece certamente praticabile.
Ciò premesso, la persistenza dei doveri del Curatore anche dopo la chiusura della procedura è sancita più di una disposizione di legge, dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi relativa al maxi-periodo fallimentare, all'obbligo di presentare la dichiarazione IVA relativa all'anno di chiusura del fallimento/liquidazione giudiziale, dall'obbligo di rilascio delle certificazioni uniche a quello di presentazione del Mod. 770, sempre relativamente all'anno di chiusura della procedura.
Non vediamo perché alla persistenza dei doveri non debba affiancarsi la persistenza dei diritti, fra i quali quello di operare le compensazioni ipotizzate nel quesito e quello, per fare un altro esempio, di sottoscrivere l'atto notarile di cessione del credito IRES nascente dalla dichiarazione dei redditi relativa al maxi-periodo fallimentare.
Nella pratica è frequente è il caso di utilizzo, dopo la chiusura della procedura, del credito IVA nascente dalla fattura emessa dal Curatore per il suo compenso per il pagamento in compensazione della ritenuta su tale compenso, e non ci risulta che tale pratica sia mai stata contestata dall'Ufficio.
Nel caso in esame l'unica differenza è che quella esposta nella fattura del curatore è "IVA post" e non "IVA ante", ma una volta chiarito che l' "IVA ante" non è azzerata da debiti erariali concorsuali, la situazione è esattamente sovrapponibile.
Non vediamo quindi problemi nell'operare la compensazione ipotizzata nel quesito senza necessità di mantenere la partita IVA aperta dopo la chiusura della procedura, comportamento peraltro non possibile (al contrario dell'opposta possibilità, certamente esistente, di chiudere la partita IVA prima della chiusura della procedura, se non vi siano più da compiere operazioni rilevanti ai fini di tale tributo). -
Enrico Pecchia
Piombino (LI)27/07/2026 11:24RE: Credito IVA e riparto finale
Grazie per la risposta,
la problematica riguarda la tempistica: pagamento dei compensi ai professionisti e curatore a settembre, con conseguente pagamento della ritenuta a ottobre. E' possibile attendere anno nuovo e andare in compensazione della ritenuta d'acconto con il credito iva da dichiarazione annuale, con il ravvedimento operoso?
poiché l'operazione è nella fase di riparto finale, è possibile richiedere l'autorizzazione/presa d'atto al GD anche per il differimento del pagamento della ritenuta con il ravvedimento e inserire tutto nel piano di riparto?
grazie
Enrico Pecchia-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como27/07/2026 19:40RE: RE: Credito IVA e riparto finale
Non vediamo perché non ci si possa avvalere del ravvedimento operoso: nessuna disposizione lo vieta per le procedure, non c'è danno per l'Erario e porta un vantaggio ai creditori.
Nei casi in cui ciò si rende opportuno e/o necessario l'abbiamo fatto più volte e non vi sono mai state contestazioni.
Riteniamo certo opportuno evidenziare tale procedura nel rendiconto e nel riparto finale, e su ciò acquisire il parere/presa d'atto del Giudice Delegato.
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