Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Acconto compenso curatore in un riparto parziale

  • Paolo Angelo Alloisio

    NOVI LIGURE (AL)
    01/02/2021 12:26

    Acconto compenso curatore in un riparto parziale

    Buongiorno,
    devo effettuare un piano di riparto parziale con il quale pagare anche un acconto sul mio compenso non ancora liquidato.

    L'art. 39 L.F così recita:

    "Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale".

    Non capisco la norma:
    il progetto di riparto parziale NON deve seguire seguire la liquidazione dell'acconto?
    1) Io chiederei la liquidazione dell'acconto;
    2) imputerei poi l'acconto alle masse mobiliari ed immobiliari secondo criteri di proporzionalità trattandosi di spesa generale;
    3) distribuirei la somma netta (entrate mobiliari o immobiliari - costi specifici - costi generali).
    Probabilmente non ho capito nulla.
    Grazie
    Paolo Angelo Alloisio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/02/2021 20:02

      RE: Acconto compenso curatore in un riparto parziale

      La disposizione da lei richiamata, aggiunta al terzo comma dell'art. 39 con il d.l. n.83 del 2015, convertito nella l. n.132 del 2015, ha il chiaro scopo di incentivare i curatori a non lasciare immobilizzate le liquidità disponibili e distribuirle tra i creditori con piani di riparto parziali, per i quali l'art. 110 pone una cadenza quadrimestrale, nell'intento, presupposto dal legislatore, che il desiderio di ricevere un acconto sul compenso spinga i curatori a predisporrei riparti, che è la finalità cui tende il fallimento. Norma anche di giustizia, che contempera l'interesse dell'organo fallimentare che lavora con quello dei creditori di ricevere, quando le disponibilità ci sono, quanto dovuto. Ed, infatti, la norma fa salva la ricorrenza di "giustificati motivi", che ricorrono in quei casi in cui non si può oggettivamente effettuare un riparto pur esistendone le disponibilità (si pensi ad es. ad una causa di opposizione in corso che blocca tutto); in questi casi in cui non vi è inerzia del curatore, la norma prevede che possano essere corrisposti acconti.
      Essendo, quindi, in linea generale la liquidazione di acconti subordinata alla effettuazione di un riparto parziale, ne discende che lei deve prima presentare il riparto parziale e poi chiedere la liquidazione dell'acconto. Ovviamente nel redigere il progeto di riparto potrà tenere conto del presumibile acconto che richiederà giostrando sull' accantonamento generale, che minimo deve essere del 20%, ma può essere anche superiore. I conteggi esatti si faranno poi nella fase finale ove, appunto, la liquidazione del compenso precede il riparto finale.
      Zucchetti SG srl
      • Giuliana Pallucca

        MATELICA (MC)
        17/07/2022 20:42

        RE: RE: Acconto compenso curatore in un riparto parziale

        Quali sono i "giustificati motivi"? C'è qualche circolare, sentenza in proposito? I criteri di liquidazione degli acconti hanno una regola o ogni Tribunale fa come crede?
        Sto predisponendo un reclamo ex art. 26 L.F. contro un provvedimento del G.D. che alla mia richiesta di compenso a procedura bloccata per la definizione di altra causa ( divisione con presenza di minore) e con riparto parziale effettuato ha concesso il 50% del minimo maturato sull'attivo.
        Significa che aspetterò almeno 10 anni per chiudere la procedura, se tutto va bene.
        Richiesto il riesame esponendo tutto il lavoro svolto e che in altra procedura analoga, ma con tempi ben più brevi, era stata disposta la liquidazione dell'intero minimo maturato, il G.D. ha ritenuto di non sottoporre al Collegio la richiesta. Vedo solo io qualcosa che non va? Il reclamo mi scade a breve e gradirei un vostro parere.
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          18/07/2022 12:16

          RE: RE: RE: Acconto compenso curatore in un riparto parziale

          Il secondo comma dell'art. 39 l.fall. dispone che è " in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi", da cui il primo dato che emerge è che il tribunale e non il giudice delegato a concedere acconti, come del resto, a liquidare il compenso finale. Nel suo caso ha provveduto il giudice delegato, come a volte avviene, per cui quando lei ha chiesto un riesame il giudice delegato giustamente non si è rivolto al tribunale perché il riesame di un provvedimento compete all'organo che lo ha emesso.
          Tanto premesso e posto che il compenso va liquidato a fine procedura dopo l'approvazione del conto gestione, i giustificati motivi che consentono la liquidazione di un acconto sul compenso lasciano indubbiamente una certa discrezionalità al tribunale, che tuttavia non significa libertà di fare quello che vuole in quanto devono ricorrere, per concedere acconti e definirne l'entità, motivi giustificativi che vanno indicati. Un primo motivo lo prevede la stessa norma quando richiede per la concessione dell'acconto la presentazione di un progetto di riparto, altri motivi, che incidono prevalentemente sulla entità dello stesso, sono dati dallo stato della procedura (inizio o fine, attivo liquidato interamente o rimane ancora da liquidarne parte e di che entità), dall'entità del riparto (quanti creditori ha soddisfatto), oltre alle altre condizioni che giustificano il compenso, quali i risultati ottenuti, la diligenza spiegata ecc..
          E' evidente che nel suo caso una cosa è se lei ha già sostanzialmente espletato il suo compito rimanendo in sospeso solo la controversia cui ha fatto cenno ed altro è se ha liquidato una piccola parte dell'attivo che le ha consentito di fare un riparto. Prima di fare un reclamo (essendo stato l'acconto liquidato dal GD il reclamo va rivolto al Tribunale) valuti bene la situazione concreta giacchè i reclami avverso provvedimenti di contenuto alquanto discrezionale possono essere accolti solo in presenza di un errore di valutazione abbastanza evidente.
          Zucchetti SG Srl
          • Giuliana Pallucca

            MATELICA (MC)
            18/07/2022 19:28

            RE: RE: RE: RE: Acconto compenso curatore in un riparto parziale

            Il compito del Curatore è stato completamente espletato e rimane in sospeso solo per la controversia di cui ho accennato.
            Ma non mi è chiaro se esistano circolari o sentenze che indichino quali sono i "giustificati motivi".
            Considerato che "è facolta del tribunale accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi", qualora il Tribunale non intenda accordarne il Curatore non può fare nulla, perchè se non ricordo male si può ricorrere solo sul compenso finale e non per gli acconti o acconti negati.
            Giusto?
            Ringrazio di cuore per il vostro prezioso aiuto.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              19/07/2022 19:05

              RE: RE: RE: RE: RE: Acconto compenso curatore in un riparto parziale

              Quando il legislatore usa formule quale quella che richiede la presenza di giustificati motivi per una decisione lascia volutamente al giudice la libertà di valutare caso per caso se emettere quel provvedimento e, come nel caso, di stabilirne l'entità. I giustificati motivi per concedere un acconto al curatore sono quelli che abbiamo indicato nella risposta precedente tratti dallo stesso art. 39 l. fall. e da spunti di varie decisioni, che non abbiamo citato perché nessuna di esse si è soffermata sul tema.
              L'art. 39 nulla dispone in ordine alla impugnabilità dei provvedimenti di liquidazione acconti, ma considerato che il decreto che liquida il compenso finale pè espressamente dichiarato non reclamabile dall'art. 39 e, quindi ricorribile solo in Cassazione ex art. 111 Cost., anche il provvedimento sugli acconti subisce presumibilmente la stessa sorte.
              Noi avevamo parlato di ricorso al tribunale per il fatto che nel caso l'acconto è stato disposto dal giudice delegato e non dal tribunale, per cui questo vizio ci sembra impugnabile con l'effetto che se viene riconosciuto e annullato il provvedimento, può chiedere un nuovo acconto. Tuttavia ribadiamo che il percorso è impervio ma poi compete a lei valutare se ne vale la pena.
              Zucchetti SG Srl