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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
piano di riparto
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Sauro Zecchini
Ravenna11/09/2026 16:30piano di riparto
La società "A Srl" in data 01/04/2009 acquista da "B Srl" un compendio immobiliare di diverse unità sulle quali risulta iscritta in data 09/07/2002 una ipoteca volontaria a favore di una banca per un mutuo fondiario.
E' altresì trascritta da parte di "C Srl" una domanda giudiziale datata 12/03/2003 con la quale "C Srl" ha domandato l'inefficacia di precedenti atti di compravendita, domanda accolta dal Tribunale adito con sentenza del 2008 trascritta in data 19/02/2009, confermata dalla Corte di Appello con pronuncia del 2013, passata in giudicato e con la quale è stato riconosciuto a favore di "C Srl" un credito di euro 50.000 oltre interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda.
"A Srl" viene dichiarata fallita in data 20/10/2016.
Gli immobili sono stati venduti dalla procedura, e trasferiti agli aggiudicatari con decreti di trasferimento nei quali il GD ha ordinato la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria del 2002 e la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria del 12/03/2003.
In merito a quest'ultima il conservatore ha rifiutato la cancellazione ordinata dal G.D. asserendo che questa può essere effettuata solo se tale ordine è contenuto in una sentenza passata in giudicato, come previsto dall'art. 2668 c.c., ovvero quando vi sia il consenso di tutte le parti interessate.
Il curatore, ultimate tutte le attività di liquidazione, si accinge a predisporre il piano di riparto finale.
"C Srl" ha comunicato a mezzo mail trasmessa al curatore, l'intenzione di tutelare le proprie ragioni creditorie nelle competenti sedi legali ed esecutive, facendo formale leva sul credito accertato di euro 50.000, oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia, mediante:
a. Intervento e reclamo ex art. 110 l.f.: formale atto di intervento e opposizione/reclamo in sede di riparto del ricavato delle vendite
b. Azioni esecutive ed opponibilità: pieno esercizio delle prerogative connesse all'efficacia della sentenza di revocatoria passata in giudicato sui beni della massa.
Il sottoscritto curatore ritiene:
- che la sentenza di revocatoria non attribuisca un diritto di proprietà o un diritto reale sul bene, ma produca una semplice inefficacia relativa dell'atto di acquisto a favore del solo creditore che ha agito, e essa conferisca unicamente il diritto di promuovere sul bene le azioni esecutive come se il bene fosse ancora del debitore originario.
- che "C Srl" non possa in alcun modo pretendere di essere inserito nel piano di riparto non avendo preventivamente fatto valere e ottenuto il riconoscimento della sussistenza del proprio credito tramite domanda di insinuazione al passivo.
- che avendo la procedura venduto gli immobili attraverso la liquidazione fallimentare (che "paga" la massa), "C Srl" rimanga un creditore terzo rispetto al fallimento fino a quando non si insinua e se sussitono ancora i termini per una tardiva ex art. 101 L.F.
- di non avere la facoltà, né la base legale, per inserire "C Srl" nel piano di riparto.
Si chiede se secondo i vostri esperti legali quanto sopra può risultare corretto e se sì, come può essere "blindato" il piano di riparto da potenziali reclami ex artt. 110 o 26 da parte del creditore revocante (il quale potrebbe eccepire di essere stato pretermesso o contestare la distribuzione delle somme derivanti da quegli specifici immobili)-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/09/2026 18:05RE: piano di riparto
Lei ci dice che è stata trascritta, sui beni acquistati da A srl "da parte di "C Srl" una domanda giudiziale datata 12/03/2003 con la quale "C Srl" ha domandato l'inefficacia di precedenti atti di compravendita, domanda accolta dal Tribunale adito con sentenza del 2008 trascritta in data 19/02/2009, confermata dalla Corte di Appello con pronuncia del 2013, passata in giudicato e con la quale è stato riconosciuto a favore di "C Srl" un credito di euro 50.000 oltre interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda".
Lei conosce la situazione, ma noi no, e quindi non capiamo perché vi è trascrizione sui beni in questione se la revocatoria riguarda precedenti atti di compravendita, né capiamo quale sia il titolo del credito di C srl e nei confronti di chi è stata emessa la sentenza di condanna al pagamento della citata somma. Ulteriori incertezze sulla ricostruzione ci vengono dal fatto che C srl non ssi è insinuata al passivo di Asrl, pur avendone avuto il tempo.
Sia così gentile da darci qualche ulteriore dettaglio in modo che possiamo inquadrare il problema per una risposta pertinente alla fattispecie.
Grazie
Zucchetti SG srl-
Sauro Zecchini
Ravenna14/09/2026 12:57RE: RE: piano di riparto
Buon giorno,
il dettaglio richiesto è il seguente:
- "B Srl" acquistò da "D Srl" nel 2002 il compendio immobiliare e "C Srl" presentò azione revocatoria inerentemente a questo trasferimento per vari motivi, con citazione in giudizio e richiesta di riconoscimento di ragioni creditorie.
- Il giudizio si è concluso con la citata sentenza del 2013 che ha visto riconosciuto a "C srl" il credito di 50.000 verso "D srl", mai corrisposto per cui la trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria del 12/03/2003 è tutt'ora iscritta sui beni immobili.
- Nell'atto di compravendita dei beni intervenuto tra "A srl" e "B srl", si è dato atto che la parte acquirente era a conoscenza dell'esistenza del decreto di sequestro conservativo iscritto sugli immobili e "A Srl" ha espresso comunque la volontà di rogitare.
- "C Srl", al fine di rendere liberi da dagli effetti delle trascrizioni gli immobili ceduti dalla fallita ai vari aggiudicatari, propone a quest'ultima la disponibilità alla cancellazione della trascrizione previo una transazione, e in mancanza di accettazione minaccia di fare valere quelle che ritiene essere le proprie ragioni creditorie con intervento nel piano di riparto.
Un saluto,
Rag. Sauro Zecchini
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