Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

riparto con massa mobiliare e immobiliare

  • Marco De Iapinis

    ROMA
    10/05/2024 15:11

    riparto con massa mobiliare e immobiliare

    Buongiorno, mi trovo in un riparto dove c'è sia massa mobiliare che massa immobiliare ipotecaria. La massa mobiliare è incapiente a soddisfare i crediti prededucibili specifici della massa, la massa immobiliare invece è capiente per i prededucibili specifici ma incapiente per l'ipotecario. Indico dei numeri casuali per comodità:
    massa mobiliare: 20
    crediti prededucibili massa mobiliare: 40
    massa immobiliare: 200
    crediti prededucibili massa immobiliare: 100
    credito ipotecario: 300

    La mia domanda è: il legale che si è occupato del recupero dei crediti è un credito specifico della massa mobiliare o rientra tra i crediti prededucibili di carattere generale? I 200 della massa immobiliare soddisfano i crediti prededucibili specifici immobiliari per 100 e i residui 100 vanno tutti al creditore ipotecario o possono soddisfare i crediti prededucibili della massa mobiliare?
    grazie mille
    Saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/05/2024 09:11

      RE: riparto con massa mobiliare e immobiliare

      Problema ancora controverso e dibattuto quello della soddisfazione delle spese specifiche. Se si tratta di spese specifiche ad un bene il pagamento di quella spesa non dovrebbe essere effettuato ove quel bene non esista o non abbia determinato un realizzo, creando delle sperequazioni con altri creditori, per cui la tendenza è, da un lato, ad ampliare il concetto di spese generali, che vanno soddisfatte con il ricavo di tutti i beni (mobili e immobili) in proporzione e, dall'altro, nel ritenere che spese specifiche incapienti possano essere comunque considerate prededucibili ma in chirografo nell'ambito della categoria delle prededuzioni. Nel caso di specie considereremmo quindi la spesa del legale come una spesa di carattere generale.
      Fin quando si parla di spese della procedura, queste vanno decurtate dall'attivo prima della distribuzione del netto residuato ai creditori, compresi i pignoratizi e gli ipotecari; nel mentre le altre prededuzioni vanno soddisfatte dopo i creditori pignoratizi e ipotecari (art. 222, comma 2 e art. 223, comma 3).
      Zucchetti SG srl