Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

creditore professionista deceduto

  • Augusto Tucci

    Bergamo
    22/02/2021 12:47

    creditore professionista deceduto

    In sede di riparto viene prevista una somma al professionista o meglio ai suoi eredi. Come si devono comportare gli eredi? sia documentalmente che fiscalmente?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      28/02/2021 12:49

      RE: creditore professionista deceduto

      Punto di partenza è la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 8059 del 21/4/2016, che ha stabilito il seguente chiaro principio di diritto: "il compenso di prestazione professionale è imponibile a fini IVA, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione". Di conseguenza il percipiente, se al momento della percezione del compenso avesse già chiuso la posizione IVA, deve riaprirla.

      Cosa accade se il titolare del credito professionale è deceduto prima del pagamento?

      Sul punto la dottrina maggioritaria ha sempre sostenuto che al momento dell'incasso gli eredi fossero tenuti all'emissione di una semplice ricevuta; fra altri si segnalano Federica Furlani in Euroconference News del 6/6/2018, il Documento della Fondazione Nazionale Commercialisti del 15/7/2016, Giuseppe Vanni in Enti Locali Online del 24/6/2014, il quale ultimo richiama la Risoluzione n. 501918 del 5/6/1973 che testualmente recita: "non vi è dubbio che i corrispettivi pagati agli eredi e riguardanti prestazioni rese dall'imprenditore deceduto devono considerarsi fuori del campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per assenza del presupposto soggettivo".

      Non mancavano comunque pareri contrari, fra i quali segnaliamo Marco Peirolo in Corriere tributario n. 25/2016, Dario Stevanato in Rassegna tributaria n. 1/1994, Nicola Forte in Rivista di diritto tributario 1991, I, 266.


      Di parere opposto a tale prevalente dottrina è però la ben più recente Risoluzione n. 34 del 11/3/2019, che richiama la già citata sentenza Cass. SS.UU. 8059/2016 della quale, oltre a quello già riportato sopra, cita i seguenti stralci: "il fatto generatore del tributo IVA e, dunque, l'insorgenza della correlativa imponibilità vanno identificati … con la materiale esecuzione della prestazione, giacché … la previsione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3, va intesa nel senso che, con il conseguimento del compenso, coincide, non l'evento generatore del tributo, bensì … solo la sua condizione di esigibilità ed estremo limite temporale per l'adempimento dell'obbligo di fatturazione".

      Essa prosegue sottolineando un passaggio di tale sentenza finora non tenuto in adeguato conto dalla dottrina, ovvero che "non emergono, peraltro, ragioni logico-giuridiche ostative all'applicazione della soluzione indicata relativamente ai corrispettivi di prestazioni eseguite, nell'esercizio dell'attività economica di soggetto deceduto o di società estinta, incassati dagli eredi o dai soci".

      Inevitabile è quindi l'affermazione, da parte della Risoluzione, che "Ne consegue che, i principi sopra richiamati e le indicazioni di cui ai richiamati documenti di prassi tornano applicabili anche agli eredi del professionista. Ciò significa che, in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista defunto sino a quando non viene incassata l'ultima parcella".

      Il problema è che la partita IVA del professionista deceduto è stata presumibilmente già chiusa, e comunque non è facile per gli eredi operare utilizzandola. Fortunatamente la questione è stata recentemente oggetto di istanza di interpello e l'Agenzia, nella Risposta n. 52 del 12/2/2020, ha indicato una soluzione che ci pare assolutamente ragionevole e quindi ora, con il conforto di una presa di posizione ufficiale, certamente praticabile e indubbiamente conveniente per tutti.

      Essa sviluppa il seguente ragionamento:
      "Per le suesposte considerazioni ... la prestazione di servizi professionali svolta dal de cuius e per la quale si è generato il credito in esame, rientra nel campo di applicazione dell'IVA, anche se il prestatore (de cuius) ha chiuso anticipatamente la partita IVA.
      Tale ultima circostanza comporta l'impossibilità (da parte degli eredi) di porre in essere gli adempimenti relativi all'obbligo di fatturazione quando avviene il pagamento del corrispettivo da parte della curatela, momento in cui si verifica anche l'esigibilità dell'imposta.
      Pertanto, non potendo gli eredi riaprire la partita IVA del de cuius, si ritiene che l'obbligo di fatturazione relativo alla predetta operazione da assoggettare ad iva dovrà essere assolto dal committente (curatore fallimentare) ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del d.lgs n. 471 del 1997".

      Pertanto, sarà il Curatore a emettere una autofattura, non gli eredi a dover riaprire una partita IVA magari chiusa da anni, a nome di un soggetto deceduto da tempo.
      • Francesco Bellesia

        Modena
        28/04/2021 18:33

        RE: RE: creditore professionista deceduto

        Gent.mi, letta anche un'analoga risposta nel caso di professionista creditore in pensione, chiedo se le indicazioni per la compilazione della fattura elettronica, che nell'altra risposta avete dato per l'emissione dell'autofattura, si applichino anche nel caso che il professionista creditore sia nel frattempo deceduto. In particolare chiedo se l'autofattura con iva debba essere contenere come cedente/prestatore i dati del notaio defunto (codice fiscale o p.iva ? e quale codice univoco: immagino quello di 7 zeri) ovvero i dati di uno degli eredi.
        Chiedo anche se vi siano altri campi e sezioni da compilare oltre a quelli indicati nell'altro forum.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          17/05/2021 18:52

          RE: RE: RE: creditore professionista deceduto

          La Risposta n. 52 del 12/2/2020, che ha indicato la strada dell'autofattura per risolvere il problema in esame, non ha fornito i dettagli che ci vengono chiesti ora; non possiamo quindi che ipotizzare la soluzione che ci pare più ragionevole: indicheremmo il codice fiscale del professionista deceduto, non la partita IVA, che è chiusa e che non possiamo riaprire.

          Quale codice univoco i sette zeri e ovviamente la consegna della copia di cortesia agli eredi.

          Non riteniamo vadano compilati altri campi o sezioni.