Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

SUBENTRO CURATORE - RIPARTI PARZIALI ERRATI - SURROGA MEDIOCREDITO EX ART 2777 C.C. U.C.

  • Francesco Cappello

    ALBA (CN)
    23/10/2020 14:57

    SUBENTRO CURATORE - RIPARTI PARZIALI ERRATI - SURROGA MEDIOCREDITO EX ART 2777 C.C. U.C.

    Gent.mi,
    sottopongo alla vostra attenzione il seguente problema.
    Sono stato nominato curatore in sostituzione di un collega nell'ambito di un fallimento del 2014.
    Ll precedente curatore ha già effettuato n 2 riparti con soddisfazione sino al grado 18°, non opposti.
    Ricevo ora una istanza (in surroga) da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione a seguito di surroga del Mediocredito (avvenuta a maggio 2020) con privilegio ex art 2777 c.c. u.c. per oltre 160 mila euro.
    Ora, sorge tale problema.
    Le disponibilità liquide attuali (residue) sono modeste ed in sede di riparto finale il credito di A.E.R. con privilegio ex art 2777 c.c. u.c. non potrà di certo essere soddisfatto.
    Chiedo se in sede di riparto finale posso imputare le somme - a suo tempo assegnate all'Agenzia delle Entrate Riscossione (a titolo di crediti aventi privilegio 4-18 e 19°) - in acconto al credito ora vantato ex art 2777 c.c. u.c., o quale altra soluzione posso adottare.
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/10/2020 19:55

      RE: SUBENTRO CURATORE - RIPARTI PARZIALI ERRATI - SURROGA MEDIOCREDITO EX ART 2777 C.C. U.C.

      No, ostandovi il disposto dell'art. 114 l. fall.
      Potremmo fermarci, qui, ma per rendere comprensibile la questione anche a chi non ha mai affrontato la questione della posizione del Medio Credito, è opportuno premettere che, l'art. 8bis del d.l. n. 3 del 2015, convertito dalla legge n. 33 del 2015, stabilisce quanto segue: "Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni".
      Quindi la banca che ha fatto un finanziamento chirografario garantito da MCM, in caso di inadempimento del debitore può escutere il garante per il pagamento e questi, ossia MCM, anche se nel frattempo il debitore è fallito e la banca si è insinuata al passivo del fallimento del suo debitore in via chirografaria, può surrogarsi, attraverso AER, per la quota pagata, nella posizione della banca con il privilegio ante primo grado di cui alla norma citata. Quanto all'anomalia che MCM si surroghi in via privilegiata nella posizione di un creditore già ammesso in chirografo, Cass. 30 gennaio 2019 n. 2664 ha spiegato che "non vi è alcuna necessità - sotto il profilo strutturale, come pure sotto quello logico - che la posizione del creditore garantito si avvantaggi di un privilegio, perchè di un privilegio possa disporre il garante: la posizione del creditore, cioè, non si pone come un medio logico inevitabile in proposito".
      Questa premessa spiega perché il precedente curatore, nei due riparti già effettuati con cui ha soddisfatto i creditori privilegiati fino al grado 18°, non abbia pagato anche la Banca chirografaria e perché, ora sorge il problema prospettato, dal momento che MCM, escusso dalla banca, si surroga nella posizione della banca, con un privilegio che precede tutti gli altri, ad eccezione di quello per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis c.c..
      Questa surroga non creerebbe alcun problema se non fossero stati effettuati riparti e se vi fosse attivo disponibile per soddisfare MCM per intero quale privilegiato, ma nella specie sono stati eseguiti due riparti e l'art. 114 l. fall. stabilisce che "I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione". Esclusa la revocazione dei pagamenti ritualmente e correttamente effettuati nell'ordine dei privilegi all'epoca esistente con i precedenti riparti, a disposizione di Mediocredito per il pagamento del credito nuovo rimane l'attivo attualmente esistente, detratte sempre le prededuzioni e i privilegi antecedenti (spese giustizia e art. 2751 bis c.c.) eventualmente sopravvenuti ai precedenti riparti. Ovviamente si avrà MCM, pur godendo di un privilegio elevato, sarà soddisfatta solo parzialmente nel mentre altri creditori i di grado inferiore saranno soddisfatti per intero, ma questo è il meccanismo dettato dal legislatore per i creditori insinuatisi tardivamente e la surroga in via privilegiata al posto di un creditore chirografrio può essere sostanzialmente considerata come una domanda tardiva, anche se la surroga avviene con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 115 l. fall.
      Zucchetti Sg srl
      • Mario De Luigi

        Milano
        29/10/2020 17:30

        RE: RE: SUBENTRO CURATORE - RIPARTI PARZIALI ERRATI - SURROGA MEDIOCREDITO EX ART 2777 C.C. U.C.

        Mario De Luigi (Milano)
        Buonasera.
        Nella scelta del privilegio da attribuire alla domanda di AER per la surroga di Mediocredito, qual'è la preferenza da assegnare, tra quelle proposte nella Vostra tabella? A7.8?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          29/10/2020 19:13

          RE: RE: RE: SUBENTRO CURATORE - RIPARTI PARZIALI ERRATI - SURROGA MEDIOCREDITO EX ART 2777 C.C. U.C.

          Corretto.
          Zucchetti SG srl
          • Paolo Gaini

            San Giovanni Teatino (CH)
            22/05/2023 10:26

            SUBENTRO CURATORE - RIPARTI PARZIALI ERRATI - SURROGA MEDIOCREDITO EX ART 2777 C.C. U.C.

            Riattivo questo Forum perché è sorto, a mio dire, una nuova complicazione.
            Nella giornata del 15.05.2023 la Corte di Cassazione nell'Ordinanza n.13180 ha precisato che il credito di MCC di fatto gode del privilegio generale mobiliare (come d'altronde emerge anche nello schema di Fallco) -postergato solo ai crediti da lavoro- e del privilegio sussidiario immobiliare di cui all'art.2776 c.c. (grado di privilegio non indicabile nella voce A7.8).
            Proprio in ragione di quest'ultima Ordinanza mi sono posto il quesito se sia corretto quanto previsto indicato la voce di privilegio A7.8 vista la non possibilità di indicare sui beni il privilegio sussidiario, invitandovi a riscontrare la veridicità di quanto da me riscontrato nell'ordinanza.
            Grazie
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              24/05/2023 09:57

              RE: SUBENTRO CURATORE - RIPARTI PARZIALI ERRATI - SURROGA MEDIOCREDITO EX ART 2777 C.C. U.C.

              I privilegi generali hanno ad oggetto tutti i beni mobili del debitore per cui, quando viene riconosciuto un tale tipo di privilegio, non è necessario specifica i beni su cui si esercita in quanto Fallco sa che essi gravano su tutti i beni mobili inventariati e si regola di conseguenza. Non riteniamo pertanto che vi sia nulla da cambiare nella voce da lei indicata, che individua poroprio un privilegio di carattere generale preferito ad ogni altro.
              I privilegi speciali, come le ipoteche e i pegni, sono invece forme di garanzie specifiche che ineriscono a singoli beni, per cui per essi va specificato il o i beni mobili o immobili su cui gravano perchè il programma deve abbinare la soddisfazione di questi creditori al ricavo dei beni su cui la garanzia si esercita; ed infatti, l'art. 111 ter solo in questi ultimi casi chiesi richiede la tenuta dei conti speciali recitando il terzo comma di tale norma che "Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale".
              Zucchetti SG srl