Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

INTERVENTO IN PROCEDURA ESECUTIVA FONDIARIA

  • Paolo Angelo Alloisio

    NOVI LIGURE (AL)
    16/04/2020 17:27

    INTERVENTO IN PROCEDURA ESECUTIVA FONDIARIA

    Buonasera

    Sono intervenuto, in qualità di Curatore di un fallimento, in una procedura esecutiva fondiaria preesistente alla declaratoria fallimentare, per la quale il creditore ipotecario mi ha manifestato la volontà di proseguire l'esecuzione medesima.
    Il creditore fondiario, ovviamente, si è insinuato anche al passivo fallimentare.
    Secondo istruzioni ricevute dal mio GD, per poter partecipare al riparto nell'ambito della procedura esecutiva fondiaria, ho redatto un piano di riparto parziale fallimentare, regolarmente comunicato ai creditori e dotato dell'esecutività. In tale riparto ho evidenziato i crediti sorti nel fallimento per spese di giustizia prededucibili ex art. 2770 c.c. antergati rispetto al credito per mutuo erogato del creditore fondiario.
    In sede di riparto della procedura esecutiva fondiaria, il professionista delegato ha preferito ai suddetti crediti (sorti nel fallimento) quelli per spese di giustizia specifici della procedura esecutiva (per esempio il suo compenso), ma anche le spese sostenute dal creditore fondiario procedente (per esempio le spese legali) , di fatto decurtando (per incapienza) i crediti prededucibili fallimentari. Non è stata attribuita al creditore fondiaria alcuna somma a titolo di parziale rimborso del mutuo a suo tempo erogato.
    A me pare corretto, però vorrei un parere, per favore.
    Grazie, come sempre
    Paolo Angelo Alloisio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/04/2020 21:31

      RE: INTERVENTO IN PROCEDURA ESECUTIVA FONDIARIA

      Situazione abbastanza strana in cui l'attivo realizzato dalla vendita immobiliare è risultata sufficiente al solo pagamento delle spese dell'esecuzione individuale, senza nulla attribuire al creditore fondiario in pagamento del credito azionato e niente al curatore fallimentare che era intervenuto per far valere le prededuzioni.
      Situazione difficile da risolvere perché nell'esecuzione individuale non esistono le prededuzioni, come nelle procedure concorsuali e la prededuzione azionata dal curatore ha lo scopo di indicare che si tratta di crediti che vanno pagati prima del credito ipotecario, che nella specie non è stato soddisfatto neanche in minima parte. Il problema, pertanto è come deve comportarsi il giudice dell'esecuzione o il delegato in sede esecutiva quando si trova crediti chiamiamoli prededucibili in quanto spese del procedimento esecutivo e altre prededuzioni sorte nel fallimento e azionate con l'intervento nell'esecuzione, in mancanza di una norma simile a quella di cui all'ult. comma dell'art. 111bis l.fall; a nostro avviso in un caso del genere il delegato avrebbe egualmente dovuto effettuare una graduazione tra i vari crediti prededucibili in quanto il principio della graduazione in caso di insufficienza dell'attivo ha carattere generale cui la giurisprudenza era pervenuta ancor prima che fosse codificato con la riforma del 2006. Ovviamente è una ipotesi.
      Zucchetti SG srl
      • Paolo Angelo Alloisio

        NOVI LIGURE (AL)
        17/04/2020 10:41

        RE: RE: INTERVENTO IN PROCEDURA ESECUTIVA FONDIARIA

        Grazie per la risposta,
        ho riflettuto e studiato la questione dopo il mio precedente quesito, arrivando ad una prospettazione diversa.

        Propongo la soluzione, che di seguito espongo, per la quale è molto gradito il Vostro parere, da presentare al professionista delegato alla procedura esecutiva fondiaria

        Preciso, inoltre, (e secondo me può essere utile) che il creditore fondiario nella propria istanza di ammissione al passivo fallimentare non ha indicato alcuna spesa di giustizia sostenuta nella procedura esecutiva individuale. Pertanto, con riferimento a tali spese, non è stato ammesso al passivo della procedura concorsuale.

        A mio avviso, infine, è utile distinguere tra creditori estranei al fallimento e creditori inclusi nel fallimento.
        I primi sono il professionista delegato nell'esecuzione fondiaria e l' istituto di vendite giudiziarie.
        I secondi sono rappresentati dal creditore fondiario.

        Ipotesi di soluzione per il riparto in sede di esecuzione individuale.

        Al primo posto I creditori estranei al fallimento, come sopra identificati.
        Al secondo posto i creditori fallimentari (per l'intero) in preduzione che io "rappresento".
        Al terzo posto, per la somma residua il creditore fondiario . Il creditore
        fondiario, infatti, ha un semplice privilegio processuale nell'iniziare o proseguire una procedura esecutiva individuale in pendenza di fallimento. NON ha, però, come è noto, un privilegio sostanziale. Deve, come tutti i creditori concorsuali, soggiacere alle regole del concorso (ed infatti ha presentato istanza di ammissione al passivo). Non avendo, però, inserito nella propria domanda di ammissione al passivo le spese di giustizia dell'esecuzione fondiaria, non può partecipare per queste alla ripartizione dell'attivo insieme con i creditori "al secondo posto", non avendone "il titolo".

        Il professionista delegato alla vendita, invece, nel proprio progetto di riparto, ha antergato le spese di giustizia sostenute dal creditore fondiario ai crediti fallimentari (riconoscendo a questi ultimi una piccola somma ad esaurimento dei fondi disponibili) , in pratica considerando il creditore fondiario, con riferimento a tali spese, come un creditore estraneo al fallimento (e ciò non mi pare tecnicamente corretto).

        Mi sembra , infine, non praticabile la strada di riproporzionare l'attivo realizzato tra le 3 categorie di soggetti coinvolti, perchè (credo) debba avere una rilevanza la distinzione tra creditori estranei al fallimento e creditori inclusi nel fallimento, nè un'ulteriore soluzione similare consistente nel pagare prima i creditori estranei al fallimento, ripartendo la differenza (in proporzione) tra le altre 2 categorie, dal momento che il creditore fondiario, non avendo chiesto l'ammissione al passivo fallimentare per le proprie spese di giustizia nell'esecuzione individuale, non può porsi sullo stesso piano degli altri creditori prededucibili fallimentari.

        Attendo un gentile riscontro.
        Grazie
        Paolo Angelo Alloisio

        • Zucchetti SG

          Vicenza
          17/04/2020 20:53

          RE: RE: RE: INTERVENTO IN PROCEDURA ESECUTIVA FONDIARIA

          Come abbiamo detto nella precedente risposta la situazione prospettata presenta aspetti di difficile soluzione in considerazione della scarsa entità del ricavato dalla vendita del bene e dalla mancanza di una regolamentazione delle prededuzioni nell'esecuzione individuale, per cui qualsiasi soluzione si proponga può essere valida.
          Ciò detto, la distinzione che lei fa tra creditori estranei al fallimento e quelli inclusi non ci convince perché il problema è stabilire come vanno trattati nell'esecuzione individuale il creditore esecutante fondiario, le spese dell'esecuzione da questi anticipate e i crediti azionati dal curatore con l'intervento nel processo esecutivo e qualificati come crediti prioritari su quello ipotecario del credito fondiario. Poiché i crediti azionati dal curatore sono a loro volta spese di giustizia del fallimento, la domanda è: le spese dell'esecuzione vanno preferite a quelle del fallimento, vanno preferite quest'ultime oppure, trattandosi di spese procedurali, vanno considerate come paritetiche tra loro. Noi abbiamo optato per quest'ultima soluzione, cui si arriva attraverso la graduazione, applicando per analogia l'ult. comma dell'art. 111bis, da cui la pariteticità trattandosi tutte di spese di giustizia.
          Ovviamente si tratta di una soluzione come un'altra, e conosciamo bene i punti deboli di quanto proposto, ma tra le varie prospettabili ci è sembrata quella che, oltre a trovare un qualche addentellato normativo, si presenti anche come la più equa.
          Aggiungiamo che giustamente il creditore fondiario non ha insinuato nel fallimento il credito per le spese dell'esecuzione essendo stato già rimborsato di dette spese in sede esecutiva e il discorso che lei fa sulla natura processuale del privilegio è corretto, come abbiamo avuto modo di dire svariate volte in questo Forum, ma riguarda il pagamento del credito fondiario, non le spese dell'esecuzione che sono state definitivamente pagate.
          Zucchetti Sg srl
          • Paolo Angelo Alloisio

            NOVI LIGURE (AL)
            17/04/2020 21:05

            RE: RE: RE: RE: INTERVENTO IN PROCEDURA ESECUTIVA FONDIARIA

            Solo un'ultimissima cosa :
            il trattamento paritetico di cui Voi parlate si riferisce solo ai crediti prededucibili fallimentari ed alle spese di giustizia sostenute dal creditore fondiario procedente nella procedura esecutiva individuale o riguardano anche i compensi del professionista delegato alla vendita e dell'istituto di vendite giudiziarie?
            Grazie
            Cordiali saluti
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              18/04/2020 20:20

              RE: RE: RE: RE: RE: INTERVENTO IN PROCEDURA ESECUTIVA FONDIARIA

              Nella nostra costruzione il trattamento paritetico riguarda anche il compenso del professionista delegato alla vendita e dell'IVG perché tutte spese di giustizia finalizzate in via diretta all'esecuzione.
              Zucchetti SG srl
          • Paolo Angelo Alloisio

            NOVI LIGURE (AL)
            01/10/2020 13:02

            RE: RE: RE: RE: INTERVENTO IN PROCEDURA ESECUTIVA FONDIARIA

            Premesso che, come da Voi giustamente osservato, non esiste una risposta certa ed univoca, come mai Voi scrivete quanto segue:
            "Aggiungiamo che giustamente il creditore fondiario non ha insinuato nel fallimento il credito per le spese dell'esecuzione essendo stato già rimborsato di dette spese in sede esecutiva e il discorso che lei fa sulla natura processuale del privilegio è corretto, come abbiamo avuto modo di dire svariate volte in questo Forum, ma riguarda il pagamento del credito fondiario, non le spese dell'esecuzione che sono state definitivamente pagate. Zucchetti Sg srl".
            Perchè scrivete che le spese di esecuzione sono state definitivamente pagate? In realtà il creditore fondiario ha incassato una somma solo a titolo provvisorio, come una sorta di custode, somma che deve essere rimessa "sul piatto" per essere distribuita secondo le prelazioni di legge.
            Inoltre, guardiamola in altro modo: se il creditore fondiario (come tutti gli altri creditori) NON avesse la possibilità concessa dalla legge di continuare la propria azione esecutiva in pendenza di fallimento, si insinuerebbe al passivo per le spese di giustizia in prededuzione e con garanzia ipotecaria per il resto. Perchè la possibilità di continuare un'azione esecutiva individuale (che è privilegio solo processuale) dovrebbe trasformarsi in privilegio sostanziale, consentendo addirittura al creditore fondiario di percepire somme in prededuzione per spese di giustizia senza averne chiesto l'insinuazione al passivo?
            Grazie
            Paolo Angelo Alloisio
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              01/10/2020 20:52

              RE: RE: RE: RE: RE: INTERVENTO IN PROCEDURA ESECUTIVA FONDIARIA

              Il creditore fondiario per ottenere il pagamento del suo credito ha dovuto iniziare una azione esecutiva e, a norma dell'art. 95 cpc, le spese dell'esecuzione sono a carico di chi la subisce. Queste spese non fanno parte del credito fondiario- che ha la consistenza che deriva dal finanziamento effettuato e dai rimborsi eseguiti- ma è costituito dagli esborsi che il creditore deve subire per ottenere il rimborso del credito fondiario; per questo dicevamo, anche nel passo da lei richiamato, che l'attribuzione del ricavato al creditore fondiario nel giudizio esecutivo in pendenza del fallimento del debitore, ha natura provvisoria, dovendosi confrontare e valutare nel fallimento, nel mentre le spese sostenute dal creditore per l'esecuzione costituiscono il rimborso, non del credito fondiario, bensì delle spese del giudizio esecutivo
              Il problema della natura provvisoria o meno del rimborso delle spese non si pone, perché avendo tale voce una sua causale collegata al rimborso delle anticipazioni sostenute per realizzare il pagamento del credito fondiario e, godendo del privilegio ex art. 2770 c.c., prioritario su ogni altro privilegio, compreso quello ipotecario fondiario, il relativo importo va detratto dal ricavato lordo della vendita, per definire il netto attribuibile in pagamento al creditore fondiario in conto del credito fondiario..
              Come abbiamo cercato di dire nelle risposte che precedono, il vero problema è il coordinamento di tale credito con quelli azionati dal curatore con il suo intervento. Noi abbiamo fornito una soluzione, non è suffragata da precedenti giudiziari in quanto non ci risulta che questo tema specifico sia stato mai trattato, per cui l'abbiamo prospettata con i dubbi che ogni questione nuova e complessa presenta. Tuttavia, qualunque criterio si segua per risolvere questo problema, una volta decurtato il ricavato dalla vendita dell'immobile ipotecato delle prededuzioni azionate dal curatore con l'intervento e delle spese della procedura, il residuo viene attributo, quale ricavato netto della vendita, al creditore fondiario in pagamento del suo credito e questo pagamento, a nostro avviso- e non le spese- è attribuito in via provvisoria ed è ridiscutibile nel fallimento.
              Zucchetti SG srl
              • Paolo Casarini

                Carpi (MO)
                02/10/2020 19:09

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: INTERVENTO IN PROCEDURA ESECUTIVA FONDIARIA

                Provo a fare un esempio: attivo realizzato in sede di esecuzione immobiliare 10, spese ex art. 2770 banca procedente fondiaria 12, pagamento alla banca 10 da parte dell'e.i. Fallimento: spese generali imputabili (aliquota) 2, spese specifiche dell'immobile oggeto dell'e.i., ad esmpio IMU, 1.
                La banca "dovrebbe" versare al fallimento 2: 12+3 = 15 (spese di "giustizia" complessive, e.i.+fall.), 10 (realizzo)/15= 67% x 3.
                Potrebbe avere un senso seguendo la vs. interpretazione ?
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  06/10/2020 13:06

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: INTERVENTO IN PROCEDURA ESECUTIVA FONDIARIA

                  Esatto. Facendo le percentuali sulla base dei dati da lei forniti, la banca dovrebbe ricevere il 67% (arrotondato) del suo credito di 12, ossia 8,04, per cui avendo ricevuto 10, dovrebbe restituire 1,96.
                  Zucchetti SG srl