Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Concordato preventivo, crediti per canoni di locazione

  • Rita Tatti

    AREZZO
    19/05/2020 17:59

    Concordato preventivo, crediti per canoni di locazione

    Buonasera,
    sono il liquidatore di un concordato preventivo e mi sto accingendo a predisporre il piano di riparto.
    Tra i creditori c'è la società proprietaria dell'immobile sede dell'attività della società in concordato, per un cospicuo importo per canoni non pagati. Una quota di canoni è dovuta in prededuzione, per il periodo successivo all'ammissione al concordato, ed una ulteriore quota in privilegio, per il periodo precedente.
    In sede di riparto verrà pagata esclusivamente la quota del credito in prededuzione, mentre non verrà pagata la quota in privilegio per incapienza.
    Mi chiedo come comportarmi con i depositi cauzionali: devo detrarli dalla quota dei canoni prededucibili, quindi versare in sede di riparto al creditore la differenza tra il credito e detti depositi, oppure detrarli dalla quota in privilegio che non verrà pagata e quindi sostanzialmente compensarli e non recuperarli?
    Il creditore sostiene la seconda ipotesi, con riferimento all'art. 56 della Legge Fallimentare in materia di compensazione.
    Come devo comportarmi?
    Vi ringrazio anticipatamente.
    Rita Tatti

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/05/2020 19:47

      RE: Concordato preventivo, crediti per canoni di locazione

      E' chiaro che il creditore opti per la compensazione con il credito privilegiato, posto che comunque questo non sarà soddisfatto.
      Tale pretesa però è o meno sostenibile a seconda del momento in cui è cessato il rapporto di locazione (che è un dato che lei non offre), tenendo presente che la compensazione tra crediti contrapposti ai sensi dell'art. 56, richiamato dall'art. 169, richiede la reciprocità tra i crediti contrapposti. D'altra parte nel concordato, a differenza del fallimento che determina uno spossessamento del patrimonio e il trasferimento della disponibilità dei beni al curatore- il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.
      Pertanto, se il rapporto di locazione è cessato prima dell'omologa, il debito restitutorio del locatore, può essere compensato con tutti i suoi crediti vantati nei confronti del debitore, siano essi anteriori all'inizio della procedura che successivi, in quanto crediti e debiti corrono tra gli stessi soggetti. In questo caso, avrebbe ragione il locatore perché, posto che la compensazione è una forma di estinzione, tra più crediti il pagamento (e quindi anche la compensazione) deve essere imputata ai crediti meno garantiti, a norma dell'art. 1193 c.c.(ed è evidente che tra crediti prededucibili e crediti privilegiati i secondi sono meno garantiti dei primi).
      Con l'omologa del concordato con cessione dei beni e la nomina del liquidatore, a questi si trasferisce, senza scendere troppo per il sottile, la disponibilità dei beni da liquidare e dell'intero attivo, per cui, se il rapporto locativo è cessato in questa fase, anche il credito di restituzione del deposito cauzionale compete al liquidatore, per cui questo credito può essere compensato solo con la parte del debito per canoni maturati nella stessa fase della adempimento del concordato; il deposito, per la restante parte non compensata, va restituita al liquidatore e non è compensabile con i crediti precedenti in prededuzione, né con quelli privilegiati, che sono nei confronti del debitore.
      Zucchetti Sg srl