Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

I Creditori che reclamano la prededuzione devono proporre domanda ex art. 93 l.f. ?

  • Mariano Allegro

    LODI
    20/03/2024 15:46

    I Creditori che reclamano la prededuzione devono proporre domanda ex art. 93 l.f. ?

    Buongiorno,
    ho in corso l'elaborazione di un riparto e, come credo facciano tutti i Curatori, prima di chiuderlo verifico i "carichi" erariali imputati al fallimento.
    Alcuni di questi, quelli che sono sorti in epoca antecedente alla declaratoria di fallimento, sono stati ammessi al fallimento per intervento di A.d.E.R. ex art. 93 l.f. Altri ancora, che sono sorti in epoca successiva a detta declaratoria e notificati dall'A.R. al sottoscritto Curatore (che ha ritenuto opportuno rimanere inerte, per ragioni che qui non vale la pena argomentare) non sono state ancora acquisite al passivo della procedura concorsuale.
    Se, da una parte mi è chiaro che le spese in prededuzioni "formate" nell'ambito della procedura e necessarie per il funzionamento di questa (es. compenso Curatore, contributo unificato, professionisti chiamati a tutelare le ragioni del fallimento, etc.) possono essere liquidate ancor prima del riparto ed al di fuori di questo benché, ovviamente, se ed in quanto approvate dagli altri organi della procedura, dall'altra parte non mi è chiaro se le spese in prededuzione formatesi per intervento di terzi e non necessarie al funzionamento del fallimento, possano essere liquidate al di fuori del riparto e, dunque, debbano essere preventivamente acquisite al passivo con tale privilegio per azione del titolare del credito (nella fattispecie rappresentata in apertura, per azione di A.d.E.R. ex art. 93 l.f.)
    Ringrazio preventivamente per la risposta.
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/03/2024 17:47

      RE: I Creditori che reclamano la prededuzione devono proporre domanda ex art. 93 l.f. ?

      Il principio posto dal comma primo dell'art. 111-bis l. fall. è che "I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V (ossia con il rito dell'accertamento del passivo), con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare". Il comma terzo dello stesso articolo poi precisa che "I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e' presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti". Il che si spiega agevolmente perché trattandosi di crediti sorti nel corso della procedura, sotto l'egida del curatore, , liquidi, scaduti e non contestati dal curatore, danno sufficiente garanzia che si tratti di crediti che non abbisognano di un vaglio del giudice per cui possono essere pagati quando ne viene richiesto il pagamento, se vi sono le disponibilità per far fronte a tutte le prededuzioni. A di fuori di questi casi, specie lì dove vi è una contestazione del curatore, sul credito o sulla collocazione, trova applicazione la regola generale che sottopone tali crediti alla verifica del giudice.
      Zucchetti SG srl