Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

ESCLUSIONE DAL RIPARTO TERZO BENEFICIARIO DI IPOTECA

  • Elisa Celeste Ragusa

    Asti
    02/05/2023 15:03

    ESCLUSIONE DAL RIPARTO TERZO BENEFICIARIO DI IPOTECA

    Buongiorno,
    in una procedura fallimentare è stato escluso un creditore che vanta, sull'unico bene facente parte dell'attivo della procedura, un'ipoteca concessa dalla società in bonis a favore di terzo.
    Nelle more dell'attività di liquidazione si è altresì provveduto in sede stragiudiziale a contestare l'invalidtà dell'ipoteca concessa in forza di parere richiesto ad un legale.
    A questo punto, avendo incassato le somme relative al bene immobile ed essendoci alcuni contenziosi che impediscono la chiusura della procedura, sarebbe mia volontà procedere ad un riparto parziale dal quale però vorrei escludere il terzo beneficiario di ipoteca in virtù delle contestazioni già fatte e procedere a ripartire in favore dei restanti creditori, anche ipotecari.
    A vostro avviso sarebbe corretto procedere in tal senso, tenuto conto che l'ipoteca che si contesta è superiore al ricavato della vendita e che pertanto non si può procedere a ripartire e contestualmente anche accontare la somma oggetto del contendere.
    Ringraziando come sempre per la disponibilità si porgono
    Cordiali saluti
    ECR
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/05/2023 16:14

      RE: ESCLUSIONE DAL RIPARTO TERZO BENEFICIARIO DI IPOTECA

      Lei dice che "in una procedura fallimentare è stato escluso un creditore che vanta, sull'unico bene facente parte dell'attivo della procedura, un'ipoteca concessa dalla società in bonis a favore di terzo". Dovrebbe essere così gentile da chiarire:
      • Se si tratta di ipoteca data dal fallito a garanzia di un suo debito o di debito di terzo;
      • Se il creditore in questione si è insinuato al passivo;
      • Se in sede di verifica è stato escluso il credito oppure soltanto la collocazione in via ipotecaria, per cui il credito è stato ammesso al passivo in chirografo;
      • Se il creditore in questione ha promosso opposizione avverso lo stato passivo e lo stato della eventuale opposizione 8ossia se è stata decisa e come oppure è ancora in corso).
      Questi elementi sono determinanti per la risposta, che è divarsa a seconda della situazione che si verificata.
      Grazie
      Zucchetti Sg srl
      • Elisa Celeste Ragusa

        Asti
        04/05/2023 09:42

        RE: RE: ESCLUSIONE DAL RIPARTO TERZO BENEFICIARIO DI IPOTECA

        Buongiorno,
        - la garanzia è stata concessa per un debito di un terzo;
        - il creditore ha proposto domanda di ammissione al passivo che in sede di verifica è stata esclusa in quanto non creditore del fallimento, nessuna ammissione al chirografo, non è stata presentata opposizione allo stato passivo.
        Ringrazio e porgo
        Cordiali saluti
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          04/05/2023 18:17

          RE: RE: RE: ESCLUSIONE DAL RIPARTO TERZO BENEFICIARIO DI IPOTECA

          Avevamo intuito che si trattasse del fallimento del terzo datore di ipoteca. Con riferimento a questa fattispecie e ai fallimenti assoggettati alla legga fallimentare (nel nuovo codice ha trovato una apposita regolamentazione) sono recentissimamente intervenute le Sezioni unite della Cassazione (Cass. sez, un. 27/03/2023, n.8557) che, accogliendo la tesi quasi unanime della precedente giurisprudenza, hanno statuito che "I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e dal D.Lgs. n. 169 del 2007, avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al titolo II, capo V della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito, né soggetti che agiscono per la restituzione o la rivendica dei beni acquisiti al fallimento. I detti creditori possono intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell'attivo per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che sono stati ipotecati o pignorati".
          Alla luce di tanto si può sottolineare la correttezza della decisione del giudice della verifica di escludere il credito e la mancata opposizione riguarda esclusivamente la domanda di ammissione al passivo, che è stata respinta, il che non esclude che lo stesso creditore possa poi intervenire al momento del riparto per far valere le sue pretese sul bene.
          Non essendoci al momento una richiesta del creditore beneficiario dell'ipoteca di partecipare al riparto, lei potrebbe anche ripartire le somme ricavate dalla vendita dell'immobile gravato, ma dovrebbe comunque comunicare il progetto di riparto al creditore ipotecario in questione il quale, sempre secondo le citate Sezioni Unite, "avverso il piano di riparto del curatore che escluda o includa (in tutto o in parte) il diritto del titolare della nuda prelazione alla distribuzione delle dette somme, il creditore ipotecario o pignoratizio e, rispettivamente, gli altri creditori interessati al riparto del ricavato della vendita del bene possono proporre reclamo a norma dell'art. 110, comma 3, l. fall. e il reclamo può avere ad oggetto l'esistenza, la validità e l'opponibilità al fallimento della garanzia reale, avendo anche riguardo alla sua revocabilità, oltre che l'an e il quantum del debito garantito".
          Preso atto che il debito del terzo non può incidere sull'intera massa passiva in quanto il fallito non è debitore, ma il diritto reale di garanzia grava, piuttosto, sulla massa attiva, nel senso che osta a che il ricavato della vendita del bene possa essere ripartito tra i creditori del fallito prima che su di esso trovi soddisfacimento il titolare del detto diritto reale, è facile immaginare che il creditore ipotecario proporrà reclamo avverso il riparto che non preveda la sua prioritaria soddisfazione. Sarebbe, pertanto, opportuno comunicare a detto creditore l'intento di presentare un progetto di riparto delle somme ricavate dal bene oggetto di ipoteca ed invitarlo a manifestare la sua volontà in proposito in modo da sollecitarlo a fare una formale richiesta di partecipazione al riparto e organizzare questo tenendo conto della posizione di detto creditore.
          Zucchetti SG srl