Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Crediti prededucibili

  • Filomena Acinelli

    Pordenone
    15/01/2020 09:15

    Crediti prededucibili

    In una procedura fallimentare, per un immobile facente parte dell'attivo fallimentare, sottoposto a procedura esecutiva, in cui sono intervenuta, che non è stato ancora venduto, l'amministratore del condominio mi chiede il pagamento delle spese condominiali maturate dalla data del fallimento.
    Il credito essendo sorto nel corso della procedura è un credito prededucibile e a norma dell'art.111.bis, andrebbe soddisfatto al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti.
    Al comma 2 l'art.111 bis, viene precisato che i crediti prededucibili vanno soddisfatti con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei bei oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai crediti garantiti.
    L'attivo del fallimento, al momento della richiesta del pagamento delle spese condominiali, è costituito dal ricavato della vendita di altri immobili oggetto di ipoteca e dai canoni di locazione maturati sempre sugli immobili oggetto di ipoteca, in questo caso è possibile pagare le spese condominiali dell'immobile non venduto oppure è necessario attendere la vendita dell'immobile per liquidare le spese condominiali essendo una spesa specifica dell'immobile?
    Inoltre per i crediti prededucibili quali sono le cause di prelazione?
    Quali spese condominiali, sorte dopo il fallimento, devo pagare prima?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/01/2020 19:33

      RE: Crediti prededucibili

      Le spese condominiali sono una tipica spesa specifica all'immobile interessato, da soddisfare in prededuzione per la parte maturata successivamente all'apertura del fallimento. Il fatto che si tratti di una spesa comporta che trova applicazione il terzo comma dell'art. 111ter e non il secondo comma dell'art. 111bis; distinzione nella fattispecie abbastanza irrilevante perché, trattandosi di spesa di carattere specifica all'appartamento condominiale, il pagamento della stessa grava esclusivamente su detto immobile e non va distribuito proporzionalmente su tutti i beni, come le spese di carattere generale.
      Lei ha detto che è intervenuto nell'esecuzione fondiaria in corso, e l'intervento ha come scopo primario proprio quello di far valere, nell'esecuzione individuale, i crediti prioritari su quelli ipotecari, quale è la spesa in questione. Ossia, se non vi fosse stata l'esecuzione individuale, quel bene sarebbe stato venduto nel fallimento e sarebbe stato detratto dal ricavato la somma per spese condominiali, prima di distribuire il residuo al creditore ipotecario; lo stesso sistema va utilizzato nell'esecuzione individuale visto che lei è intervenuta in quella procedura.
      Pertanto, lei, se ha prospettato il credito per spese condominiali nell'esecuzione individuale, può attendere che si proceda alla vendita del bene e alla distribuzione della somma in quella sede (la quota di spese condominiali verrebbe dato a lei, che la girerebbe al condominio); tuttavia, posto che, a quanto pare di capire, ha altre disponibilità e tutte le prededuzioni saranno pagate, potrebbe già soddisfare il condominio, per evitare eventuali controversie, anticipando i fondi, che poi recupererebbe al momento della distribuzione in sede esecutiva.
      Zucchetti SG srl