Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

CONTO SPECIALE E PREDEDUZIONI

  • Fabrizio Cotto

    Asti
    19/09/2024 17:24

    CONTO SPECIALE E PREDEDUZIONI

    Buongiorno,
    ringraziando anticipatamente per il vostro sempre gradito aiuto, avrei la necessità di confrontarmi sulla seguente questione.
    Ho un fallimento nel quale ho realizzato attivo dalla massa mobiliare e da tre distinte masse immobiliari, ciascuna delle quali gravata da ipoteca. Ho quindi provveduto alla composizione di tre conti speciali relativi ai beni immobili provvedendo ad annotare le relative spese specifiche. In uno di questi immobili l'attivo realizzato non sarà sufficiente a coprire interamente le spese specifiche del bene e pertanto ritengo che si debba procedere ad una graduazione delle prededuzioni in virtù dei gradi di ciascuna spesa. Procederei quindi al pagamento integrale delle spese relative alla bonifica e dello smaltimento amianto, smaltimento di materiali e rifiuti presenti nell'immobile, compenso perito che ha redatto la perizia, spese di pubblicità per le vendite competitive dell'immobile, procedendo a versare le rimanenti somme per il tributo IMU maturato in corso di procedura che però a questo punto sarà soddisfatto non integralmente. Se tale modalità operativa fosse corretta mi domando unicamente se sia corretto imputare anche la percentuale di spese generali della procedura e quindi procedere al versamento della somma residua risultante al netto di tali spese per il pagamento dell'IMU o in alternativa, non avendo sufficiente attivo sul conto speciale, per soddisfare le spese in prededuzione non debbano essere nemmeno imputate sullo stesso le spese generali. In sostanza a vostro avviso l'imputazione in percentuale delle spese generali prevale sui gradi delle spese specifiche ed in particolar modo sul tributo IMU?
    In ultimo a conferma di quanto già visto su precedenti quesiti, Vi chiedo gentile conferma circa la correttezza di non procedere al pagamento dell'IMU residuo e specifico di tale immobile né con le altre masse dei conti speciali né tanto meno con l'attivo immobiliare realizzato.
    Fabrizio Cotto
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/09/2024 19:59

      RE: CONTO SPECIALE E PREDEDUZIONI

      La distinzione tra spese speciali e spese generali è rilevante al solo fine della loro imputazione e attribuzione, secondo la regola posta dall'art. 11 ter l. fall. per cui le spese specifiche vanno soddisfatte unicamente con il ricavato della vendita del bene cui si riferiscono e quelle generali vanno proporzionalmente distribuite tra tutti i beni, Una volta fatta l'attribuzione a ciascun immobile in base a questa regola, le spese- che costituiscono esborsi da effettuare in via prededuttiva- formano una unica massa per ciascun bene; di conseguenza se il ricavato da quel bene non è sufficiente a soddisfarle tutte, si effettua la graduazione, secondo la preferenza attribuita alla causa delle stesse e non più in base alla natura speciale o generale; questa distinzione ritorna nuovamente utile nel caso delle spese non soddisfatte per esaurimento del ricavato del bene di cui si trattava, perché le spese generali possono essere distribuite nuovamente proporzionalmente sui residui beni, nel mentre questa operazione non è più possibile per le spese specifiche che, inerendo ad un singolo bene, non possono essere soddisfatte con il ricavato di altri beni per cui rimangono insoddisfatte, come abbiamo detto altre volte e lei ha correttamente rilevato, con la precisazione che si tratta di una costruzione nostra che non trova molte adesioni (ma non vediamo come queste spese possano rientrare).
      Zucchetti SG srl
      • Fabrizio Cotto

        Asti
        26/09/2024 09:58

        RE: RE: CONTO SPECIALE E PREDEDUZIONI

        Buongiorno
        vi ringrazio per il prezioso contributo. Quindi se ho ben inteso il gestionale in sede di riparto (sapendo già di non avere liquidità sufficiente per il pagamento integrale delle spese specifiche procederei a pagare quelle residue in sede di riparto finale, corretto?) procederà a caricare sul conto speciale le spese specifiche che andrò ad indicare sullo specifico bene, procedendo con la seguente graduazione: spese per atti conservativi del bene nell'interesse dei creditori (bonifcihe, manutenzioni), a seguire i compensi per la perizia di stima, la percentuale di spese generali ed in ultimo il tributo IMU. A vostro avviso la graduzione è correta in questi termini?
        Cordialmente
        FC
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          26/09/2024 19:49

          RE: RE: RE: CONTO SPECIALE E PREDEDUZIONI

          La graduazione è corretta.
          Per quanto riguarda il funzionamento di Fallco consigliamo sempre di rivolgersi all'assistenza, che segue specificamente questo aspetto.
          Zucchetti SG srl
          • Fabrizio Cotto

            Asti
            22/11/2024 11:22

            RE: RE: RE: RE: CONTO SPECIALE E PREDEDUZIONI

            Buongiorno,
            mi inserisco nuovamente nella discussione che avevo in precedenza aperto per chiedere cortese chiarimento sulla seguente questione.
            In questa procedura sono subentrato in tre distinti contratti aventi ad oggetto: 1) interferenza su rete ferroviaria con passerella pedonale che collega due immobili della società fallita; 2) interferenza su rete ferroviaria con tubazioni sotterranee che collegano i due immobili della società fallita; 3) locazione di terreno su quale la società collocava delle vasche di contenimento. I contratti sono tutti a titolo oneroso.
            Posto che come indicato in precedenza i conti speciali relativi agli immobili non permetteranno il soddisfo integrale delle prededuzioni, a vostro avviso con riferimento ai contrati 1 e 2 è corretto considere la spesa come specifica per ciascun immobile? Che grado ritenete più corretto assegnare a tale credito? Nel caso di soddisfaizone parziale, il residuo rimmarà non soddisfatto per anologia con quanto detto in relazione all'IMU?
            Con riferimento al n. 3 invece ritengo che la spesa possa considerarsi sempre in prededuzione ma generale, secondo voi è corretto?
            Come sempre grazie
            Fabrizio Cotto
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              25/11/2024 16:52

              RE: RE: RE: RE: RE: CONTO SPECIALE E PREDEDUZIONI

              I n. 1 e 2 riguardano il subentro nei contratti che consentono ad un qualsiasi manufatto o impianto che, mediante interramenti, cunicoli, passaggi a raso, strutture sotterranee o aeree, intersechi una infrastruttura ferroviaria; bel caso sub 1 si è trattato di una passerella pedonale che collega due immobili della società fallita e nel caso sub 2 di tubazioni sotterranee che collegano gli stessi due immobili. Essendo sia la passerella che le tubazioni elementi di collegamento tra i due immobili anche la spesa relativa è specifica ai due immobili per cui va proporzionalmente ripartita tra il ricavato dai medesimi. Non vediamo un privilegio per dette spese, sicchè, dovendo fare una graduazione, le stesse trovano, nell'ambito delle prededuzioni, collocazione chirografaria. Come già detto nella precedente risposta trattandosi di spese specifiche ai due immobili, esaurito il ricavato dalla vendita degli stessi per il pagamento delle prelazioni, le spese specifiche rimarranno impagate.
              La spesa sub 3 può essere considerata di natura generica.
              Zucchetti SG srl
              • Fabrizio Cotto

                Asti
                10/07/2026 12:57

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: CONTO SPECIALE E PREDEDUZIONI

                Buongiorno,
                riprendo la questione già affrontata per domandare se sia corretto inserire nei conti speciali relativi agli immobili i tributi a titolo di TARI e TASI maturati in corso di procedura e non ancora corrisposti al Comune. Oppure al contrario se ritenere tali spese di carattere generale e pertanto imputarle sulla massa generale e/o mobiliare.
                Come sempre grazie
                FC
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  12/07/2026 12:42

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: CONTO SPECIALE E PREDEDUZIONI

                  Va premesso che il terzo comma dell'art. 111ter l. fall., così come il pari comma dell'art. 223 CCII, stabiliscono che "il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale"; sicchè nei conti speciali vanno indicate le spese già effettuate e non quelle ancora corrisposte. Lo scopo dei conti speciali è infatti principalmente quello di individuare il netto distribuibile della liquidità acquisita dalla liquidazione dei beni gravati da una prelazione di carattere speciale perchè, dovendo essere queste soddisfatte esclusivamente col ricavo del bene oggetto della prelazione, diventa indispensabile detrarre da tale ricavato le spese che incidono sullo stesso bene.
                  Ad ogni modo le voci da lei indicate costituiscono spese specifiche dell'immobile cui sono attribuibili. La TARI, infatti, è una imposta dovuta da chiunque occupa o detiene locali nonché aree scoperte operative di attività economiche e produttive, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. LaTASI, istituita con la Legge di Stabilità 2014 e in vigore dal 1° gennaio 2014, seppur destinata a finanziare i servizi comunali rivolti alla collettività, come l'illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, la sicurezza urbana e altri servizi che non possono essere attribuiti a un singolo utente, gravava sugli immobili, tant'è che, abolita a partire dal 1° gennaio 2020, la TASI è stata accorpata all'IMU, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019)
                  Zucchetti SG srl