Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

RIPARTO IN FAVORE DI NOTAIO IN PENSIONE - EMISSIONE FATTURA

  • Francesco Cappello

    ALBA (CN)
    02/03/2021 16:34

    RIPARTO IN FAVORE DI NOTAIO IN PENSIONE - EMISSIONE FATTURA


    Gent.mi,
    a seguito di un riparto parziale nell'ambito di una LCA, la procedura deve corrispondere una somma ad un notaio in qualità di creditore privilegiato soddisfatto nella misura del 100%. La procedura intende erogare le somme solo se riceverà la fattura. Il notaio, contatto sul punto, non intende emettere la fattura per i seguenti motivi: " Va infatti evidenziata la specificità della prestazione notarile (ricordiamo che il notaio è, allo stesso tempo, libero professionista e pubblico ufficiale) la quale ha un legame ed un rifermento indissolubile alla persona fisica del notaio in esercizio, prestazione che, in alcun modo può essere ereditata, trasferita o in qualsiasi altro modo esercitata neppure dallo notaio che abbia cessato l'attività e quindi cancellato dal ruolo (per qualsiasi causa: prepensionamento, raggiungimento di limiti di età, radiazione), nè agli effetti civilistici nè fiscali e neppure. Gli stessi eredi non potrebbero subentrare e/o continuare l'attività del notaio cessato. Le correnti locuzioni "Lei è subentrato al notaio ..." ovvero "Lei è il sostituto del notaio ..." non hanno alcuna validità nè riscontro giuridico. Il notaio che cessa l'attività la cessa in modo definitivo ed irreversibile, diversamente da un qualsiasi imprenditore e/o altro professionista; questi ultimi infatti, anche successivamente alla cessazione della propria attività hanno l'obbligo di assicurare la continuazione della fiscalità per i rapporti ancora in corso alla data della cessazione dell'attività, se aventi origine da operazioni nate anteriormente, contrariamente a quanto avviene per il notaio.
    Da quanto sopra si può trarre una prima conclusione: il notaio cessato non può emettere alcuna fattura nè incassare alcuna somma quale "notaio"
    Si potrebbe, quindi, pensare alla soluzione di aprire una nuova attività chiedendo una nuova partita IVA
    Anche questa, a mio parere, è una strada impercorribile.
    Avremmo infatti una fattura emessa da un nuovo soggetto IVA che svolge una attività necessariamente del tutto diversa da quella cui si riferisce la prestazione professionale generatrice del credito (qualsiasi sia la nuova iscrizione: consulente, commerciante ecc.) e che, ripeto, non può avere alcuna attinenza neppure marginale o complementare con quella che ha, appunto, generato il credito.
    La coincidenza fra la persona la fisica (notaio cessato) e la stessa persona fisica che ha assunto una nuova attività (mediatore, commerciante, consulente con nuova partita IVA) è del tutto irrilevante e creare alcun collegamento fra le due partite IVA.
    Per quanto sopra, mi sembra che per risolvere il nostro problema, si debba ricorrere alle seguenti due ipotesi:
    1) autofattura a carico del debitore
    2) documento di quietanza da parte del creditore fuori dall'ambito di applicazione IVA.
    La soluzione indicata al n. 1) trova conforto nella risoluzione Agenzia Entrate n. 34/2019 che, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite n. 8059/1972 in materia di riscossione di crediti a favore degli eredi del professionista defunto, afferma che tale operazione è soggetta a regime IVA, anche se il pagamento viene effettuato successivamente alla cessazione dell'attività. Precisando, però che , "se al momento del pagamento delle somme, coincidente con il momento in cui l'imposta diventa esigibile, la partita IVA risulta cessata, gli eredi non possono onorare gli obblighi di fatturazione. Di conseguenza tale adempimento dovrà essere assolto dal curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 6, comma 8 Dlgs n. 471/1997".
    Chiedo un vostro parere in merito. La procedura deve emettere un'autofattura oppure il notaio può emettere un documento di quietanza fuori dall'applicazione dell'IVA?
    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      10/03/2021 19:38

      RE: RIPARTO IN FAVORE DI NOTAIO IN PENSIONE - EMISSIONE FATTURA

      Non ci risulta che, sotto il profilo fiscale, la prestazione notarile goda di un trattamento fiscale "privilegiato" o comunque specifico, chiediamo quindi la fonte di quanto scritto fra virgolette nel quesito, per ogni eventuale ulteriore controllo.

      Né ci risulta applicabile per analogia quanto previsto dalla Risoluzione 34/2019, dettata per il caso di professionista deceduto, e quindi di impossibilità che sia il destinatario del riparto a riaprire la partita IVA.

      Salvo quanto premesso in apertura, ovvero che la fonte di quanto scritto fra virgolette sia tale da legittimare un trattamento diverso da quello dovuto per tutti gli altri professionisti, il notaio dovrà riaprire la partita IVA ed emettere fattura.


      Ci pare inoltre opportuno segnalare che non riteniamo corretto (ancorché sappiamo che si tratti di prassi a volte seguita) che "La procedura intende erogare le somme solo se riceverà la fattura": in base alle regole generali IVA, il destinatario del riparto è tenuto a emettere fattura, al più tardi, al momento della riscossione, quindi non ne può essere richiesta l'emissione antecedentemente.

      In caso che il notaio insista comunque nella sua posizione, riteniamo che la procedura corretta sia:

      - chiedere a mezzo PEC al notaio se egli si trovi nel regime forfetario o meno

      - effettuare il riparto sulla base della risposta, considerando l'operazione soggetta a IVA in caso che essa non venga data

      - se non verrà ricevuta regolare fattura entro quattro mesi dal pagamento si dovrà seguire la procedura prevista dall'art. 6, VIII comma, del D.Lgs. 471/1997, emettendo la c.d. "autofattura-denuncia".

      L'autofattura dovrà essere emessa in forma elettronica indicando:
      - nel campo "Tipo Documento", il codice "TD20"
      - nella sezione "Dati del cedente/prestatore", i dati del notaio
      - nella sezione "Dati del cessionario/committente", i dati del soggetto in procedura
      - nella sezione "Soggetto Emittente". il codice "CC" (cessionario/committente).