Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

riparto parziale

  • Carla Rinaldi

    ZOGNO (BG)
    04/05/2020 16:45

    riparto parziale

    buongiorno, primo riparto parziale di un fallimento, giacenza c/c euro 100.000 derivante unicamente dalla vendita dell'immobile A mentre l'immobile B è invenduto.
    Ho già pagato l'IMU immobile A nei termini, ho quindi accantonato ai sensi dell'art. 113 L.F. la somma necessaria per spese future (compenso curatore, perito, legale per causa in corso e asta immobile B), andrei quindi a ripartire prudenzialmente euro 40.000 (40%)
    La prededuzione ex art. 111bis L.F. è rappresentata, oltre alle predette spese accantonate, da spese spese condominiali maturate post procedura immobile A euro 5.000 e immobile B euro 2.000, seguono poi spese di giustizia per atti conservativi sugli immobili ex art. 2770 c.c. per euro 15.000 quindi creditore ipotecario A e creditore ipotecario B.
    L'importo di euro 40.000 andrebbe a soddisfare nel seguente ordine:
    1) prededuzione: 100% le spese condominiali immobile A di euro 5.000, prededuzione chirografaria;
    2) 100% spese ex art. 2770 c.c. di euro 15.000;
    3) ipotecario A per la somma residua, euro 20.000.
    Nessun pagamento per la prededuzione spese condominiali immobile B, spese che saranno soddisfatte solo con il prezzo di vendita di detto immobile ex art. 111ter L.F.
    Chiedo cortesemente il vs autorevole parere circa la correttezza del riparto. Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/05/2020 20:26

      RE: riparto parziale

      Corretto. Si potrebbe anche pagare le spese condominiali di b e poi fare il conguaglio al l'atto della vendita di B, ma è preferibile non complicare le cose e seguire la via da lei esposta.
      Zucchetti SG srl
    • Carla Rinaldi

      ZOGNO (BG)
      04/05/2020 20:52

      RE: riparto parziale

      Ringrazio per il celere riscontro.
      Nell'esempio riportato ho semplificato la realtà procedurale.
      Nel caso concreto riterrei di accantonare l'importo in prededuzione delle spese condominiali condominio A che pagherei in una unica soluzione a vendita immobili condominio A completata (ne rimangono due, uno dei quali presenta criticità x tale motivo preferisco accantonare la somma che pagarla non essendo certa della vendita dell'immobile).
      Quindi accantono le spese condominiali A ex art. 113 L.F. per l'importo complessivamente dovuto, pago le spese ex art. 2770 e l'ipotecario A.
      Anche così è corretto?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        05/05/2020 20:13

        RE: RE: riparto parziale

        No. Se abbiamo ben capito il fallimento ha tre immobili facenti parte dello stesso condominio, diciamo tre appartamenti, per ciascuno dei quali esiste un debito per spese condominiali. Se è così, il Condominio non ha un credito unico, ma tre crediti distinti da riferire ciascuno al relativo appartamento e, di contro, lei, quando deve calcolare la quota condominiale, deve fare il conteggio per ciascun appartamento in quanto, per la parte in prededuzione, si tratta di una spesa specifica a ciascuno di essi.
        Ne consegue che, venduto un appartamento, chiamiamolo A, non vi è ragione per accantonare le spese condominiali in prededuzione relative all'appartamento A, anche perché, al di là dell'accantonamento generale che lei ha già ampiamente fatto (dal momento che distribuisce il 40% delle somme disponibili a fronte della possibilità prevista dal primo comma dell'art, 113 di ripartire fino all'80%), le ipotesi di accantonamento specifico contemplate da detta norma non sono libere ma riferite a specifiche fattispecie, per cui l'accantonamento può essere utilizzato solo a favore dei soggetti previsti da detta norma.
        Nella precedente risposta, noi avevamo ipotizzato, visto l'ampio margine dell'accantonamento generale del ricavato dall'appartamento A, di anticipare anche il pagamento delle spese prededucibili riguardanti l'appartamento B, salvo però conguaglio, proprio a conferma che il debito verso il condominio non è unico ma va relazionato ai vari appartamenti; per cui si può anticipare il pagamento di una quota condominiale in prededuzione utilizzando liquidità derivate dalla vendita di altro appartamento se vi sono le disponibilità, ma poi va fatto il conguaglio al momento della vendita. L'ipotesi che lei ora propone è completamente diversa in quanto prevede, non di anticipare la quota dell'appartamento B con il ricavato dalla vendita dell'appartamento A, ma di non pagare la quota condominiale di A, accantonandola in attesa di definizione di un problema, non precisato, riguardante altro appartamento.
        Va bene, invece, come avevamo detto la prima ipotesi da lei fatta nella precedente domanda.
        Zucchetti Sg srl
        • Carla Rinaldi

          ZOGNO (BG)
          05/05/2020 21:11

          RE: RE: RE: riparto parziale

          Ringrazio per la puntualizzazione e informo che ho chiesto all'Amministratore del Condominio A di suddividere le spese condominiali per unità immobiliare, così da pagare le spese ex art. 111 L.F. solo limitatamente l'immobile venduto, quindi pago le spese ex art. 2770 c.c e l'ipotecario.

          • Zucchetti SG

            Vicenza
            06/05/2020 20:04

            RE: RE: RE: RE: riparto parziale


            Perfetto.
            Zucchetti SG srl