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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
riconoscimento interessi crediti prededucibili
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Nicola Rizzo
Rovigo11/04/2025 17:55riconoscimento interessi crediti prededucibili
Buongiorno, in sede di riparto finale di un fallimento pagherò integralmente un credito prededucibile di natura chirografaria. Nella domanda di insinuazione il creditore non ha chiesto il riconoscimento degli interessi.
Devono essere conteggiati e riconosciuti gli interessi al creditore prededucibile chirografario?
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/04/2025 12:18RE: riconoscimento interessi crediti prededucibili
"I crediti prededucibili- recita il secondo comma dell'art. 111 bis ll. fall. (ripreso dal pari comma dell'art. 222 c.c.i.i.)- vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti, salvo il disposto dell'articolo 223. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento".
Da tale norma si ricava chiaramente che i crediti prededucibili, quando ricorrono le condizione che ne permettono il pagamento, vanno soddisfatti nella misura del capitale, delle spese e degli interessi maturati e maturandi fino al momento del pagamento.
Il punto più interessante di questa parte del comma attiene proprio agli interessi, in quanto la specifica previsione conferma che la normativa dettata dagli artt. 54 e 55 l. fall. (ripresi dagli artt. 153 e 154 c.c.i.i.), e dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c. non si applica ai crediti verso la massa. Invero ai tradizionali motivi di sostegno a tale tesi fatti propri dalla costante giurisprudenza (tra le tante Cfr. Cass. n. 9161/1992; Cass. n. 8556/1987), si aggiunge il fatto che la norma in esame, così come quella di cui all'art. 222 c.c.i.i., pur trattando anche degli interessi, non fa alcun riferimento o richiamo alla disciplina dettata per i crediti concorsuali.
In conclusione, a norma del comma 2 dell'art. 111bis l. fall., ai creditori prededucibili vanno corrisposti gli interessi fino al momento del pagamento, anche se il credito non gode di alcuna prelazione in quanto le disposizioni di cui agli artt.54 e 55 l. fall. si applicano ai soli crediti concorsuali.
Zucchetti Sg srl-
Manuela Giorgetti
Milano11/07/2025 16:38RE: RE: riconoscimento interessi crediti prededucibili
Buongiorno,
in una procedura regolata dalla Legge Fallimentare, è stato effettuato un primo riparto parziale che ha riguardato creditori in prededuzione privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 pagati integralmente e creditori in prededuzione privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 pagati parzialmente.
In sede di riparto finale il programma Fallco non calcola gli interessi legali fino alla data di pagamento sulla quota di prededuzione privilegiata non soddisfatta nel primo riparto.
Ciò sembrerebbe in contrasto con l'art. 111 bis, comma 2, L.F.
Si chiede cortese chiarimento in merito.
Saluti cordiali.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/07/2025 09:15RE: RE: RE: riconoscimento interessi crediti prededucibili
Grazie della segnalazione, anche se a noi risulta che il sistema è programmato per calcolare gli interessi fino al pagamento.. Faremo i dovuti controlli per ovviare all'eventuale inconveniente, ma ci vorrà del tempo in quanto se ne occuperà l'Ufficio programmazione.
Zucchetti SG srl
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