Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

riconoscimento interessi crediti prededucibili

  • Nicola Rizzo

    Rovigo
    11/04/2025 17:55

    riconoscimento interessi crediti prededucibili

    Buongiorno, in sede di riparto finale di un fallimento pagherò integralmente un credito prededucibile di natura chirografaria. Nella domanda di insinuazione il creditore non ha chiesto il riconoscimento degli interessi.
    Devono essere conteggiati e riconosciuti gli interessi al creditore prededucibile chirografario?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/04/2025 12:18

      RE: riconoscimento interessi crediti prededucibili

      "I crediti prededucibili- recita il secondo comma dell'art. 111 bis ll. fall. (ripreso dal pari comma dell'art. 222 c.c.i.i.)- vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti, salvo il disposto dell'articolo 223. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento".
      Da tale norma si ricava chiaramente che i crediti prededucibili, quando ricorrono le condizione che ne permettono il pagamento, vanno soddisfatti nella misura del capitale, delle spese e degli interessi maturati e maturandi fino al momento del pagamento.
      Il punto più interessante di questa parte del comma attiene proprio agli interessi, in quanto la specifica previsione conferma che la normativa dettata dagli artt. 54 e 55 l. fall. (ripresi dagli artt. 153 e 154 c.c.i.i.), e dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c. non si applica ai crediti verso la massa. Invero ai tradizionali motivi di sostegno a tale tesi fatti propri dalla costante giurisprudenza (tra le tante Cfr. Cass. n. 9161/1992; Cass. n. 8556/1987), si aggiunge il fatto che la norma in esame, così come quella di cui all'art. 222 c.c.i.i., pur trattando anche degli interessi, non fa alcun riferimento o richiamo alla disciplina dettata per i crediti concorsuali.
      In conclusione, a norma del comma 2 dell'art. 111bis l. fall., ai creditori prededucibili vanno corrisposti gli interessi fino al momento del pagamento, anche se il credito non gode di alcuna prelazione in quanto le disposizioni di cui agli artt.54 e 55 l. fall. si applicano ai soli crediti concorsuali.
      Zucchetti Sg srl