Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

PEGNO - RIPARTIZIONI PARZIALI

  • Mara Massi

    PESARO (PU)
    30/03/2020 14:09

    PEGNO - RIPARTIZIONI PARZIALI

    Buongiorno
    nel fallimento, il creditori garantito da pegno (nel caso di specie trattasi di una costituzione di pegno in denaro versato in un libretto) concorre con la ripartizione delle spese generiche e specifiche? Concorre altresì con il compenso del curatore fallimentare? Per tale ultima domanda, dovrei quindi calcolare il compenso ed accantonare la somma che dovrà essere imputata alla massa mobiliare costituita dal pegno?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/03/2020 19:52

      RE: PEGNO - RIPARTIZIONI PARZIALI

      Il comma terzo dell'art. 111ter l. fall. stabilisce che "Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quel0le di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale". E' chiaro, quindi che anche il ricavato dell'oggetto del pegno contribuisce al pagamento, oltre che delle spese specifiche al bene, ad una quota proporzionale delle spese generali.
      Tuttavia, nel suo caso il problema non è tanto questo, quanto capire di che pegno si tratta perché la citata disposizione riguarda il pegno regolare, nel mentre non è applicabile al pegno irregolare, e nel suo caso di pegno di libretto di deposito si versa in una ipotesi al limite tra le due figure.
      Invero, non diversamente da quel che accade per la costituzione in pegno di somme di danaro, di titoli o di altri beni fungibili, il dato che rileva ai fini della configurabilità del pegno come irregolare non è solo costituito dalla natura del bene, ma anche e soprattutto dalla volontà delle parti di conferire al creditore la facoltà di disporre del bene stesso (o, nel caso si tratti di titolo di credito o documento di legittimazione, del relativo diritto) per soddisfare i propri crediti: facoltà di disposizione solo in presenza della quale la fattispecie esula dai confini del pegno regolare per rientrare, viceversa, nella disciplina prevista dall'art. 1851 c.c., con la conseguenza che il creditore acquisisce immediatamente la proprietà del denaro o dei beni, destinati poi, al momento dell'inadempimento, ad essere restituiti per equivalente o per intero, oppure, in caso d'inadempimento, nella sola misura eventualmente eccedente l'ammontare del credito garantito. Pertanto determinante nella qualificazione del pegno su libretto di deposito è che il pegno abbia ad oggetto un libretto di deposito al portatore emesso dalla stessa banca creditrice che lo riceve poi in garanzia e, in particolare, che il contratto di costituzione di pegno riconosca a detta banca il potere di immediatamente disporne.
      Deve, quindi, valutare lei, sulla base di ciò che è stato convenuto con la banca all'atto della costituzione del pegno, se si tratta di un pegno regolare, che risente delle spese di procedura, o di pegno irregolare, che ne è esente.
      Zucchetti Sg Srl