Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

creditore fondiario e riparto somme ricavate dall'esecuzione

  • Fabrizio Verdi

    22/02/2017 15:18

    creditore fondiario e riparto somme ricavate dall'esecuzione

    Salve, avrei bisogno di un chiarimento sulla questione in oggetto.

    Nel caso di esecuzione immobiliare pendente alla data del fallimento instaurata ad iniziativa di un creditore fondiario, l'art. 41 TUB, al secondo comma, ci dice che "L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento".
    Ciò significa che il riparto viene effettuato dal delegato alla vendita nell'esecuzione immobiliare, limitatamente alle somme spettanti al creditore fondiario, e poi la massa attiva residua (del tutto eventuale, perché potrebbe non esservi residuo da distribuire agli altri creditori) viene attribuita al curatore affinché proceda ad ulteriore riparto tra i restanti creditori? Oppure è più corretto sostenere che il curatore faccia il piano di riparto per tutti i creditori (ivi compreso il fondiario)? E come si inserisce in tutto ciò la questione delle spese cui comunque dovrebbe concorrere il creditore ipotecario?

    Ulteriore quesito (più generale e valevole anche per l'ipotesi di creditore non fondiario): qualora al momento dell'intervento del curatore nella procedura esecutiva l'immobile sia stato già venduto con emissione altresì del decreto di trasferimento (sicché non è più possibile trascrivere la sentenza di fallimento su quel bene, ormai non più nella titolarità del fallito) e resti solo da distribuire il ricavato della vendita, il curatore subentra comunque nella disponibilità delle somme non ancora assegnate?

    Grazie mille per la risposta.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/02/2017 19:52

      RE: creditore fondiario e riparto somme ricavate dall'esecuzione

      Il creditore fondiario gode del privilegio meramente processuale di iniziare e proseguire l'esecuzione anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, per cui la procedura esecutiva individuale prosegue indipendentemente dalla posizione che assume il curatore, il quale, tuttavia, come lei ricorda, "ha facoltà di intervenire nell'esecuzione", e "la somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento".
      Si tratta di un intervento del curatore in una procedura esecutiva, ben diverso dalla sostituzione ex art. 107 che il curatore può fare quando, al momento del fallimento, era in corso una procedura esecutiva promossa da creditore non fondiario. In quest'ultimo caso il curatore si sostituisce al creditore istante, che non può più proseguire l'esecuzione per il divieto posto dall'art. 51, attuando una successione processuale in senso stretto al fine di acquisire alla massa il ricavato dall'esecuzione, che appunto continua come se il creditore esecutante fosse la massa dei creditori in persona del curatore.
      Nel caso, invece dell'esecuzione promossa dal creditore fondiario è questi che continua l'esecuzione e il curatore può intervenire nella procedura esecutiva (che sia davanti al giudice o ad un delegato, nulla cambia) sostanzialmente per due motivi: per far valere i crediti del fallimento che hanno collocazione anteriore a quella ipotecaria del fondiario (sostanzialmente le prededuzioni) e per ottenere ciò che rimane dopo la soddisfazione degli eventuali crediti prioritari azionati dal curatore e dopo la soddisfazione del creditore fondiario. Il riparto, quindi, va effettuato nell'esecuzione individuale, e il curatore porta a casa quanto a lui assegnato e quanto residuato.
      Quanto attribuito al creditore fondiario in quella sede ha, tuttavia carattere provvisorio e non definitivo, perché i conti definitivi si fanno nel fallimento; il raccordo tra la procedura esecutiva e quella fallimentare viene attuato mediante la partecipazione del creditore fondiario al passivo, sempre ammessa dalla giurisprudenza, ma ora espressamente prevista dall'art. 52 l.f., quale onere per la banca per trattenere definitivamente quanto ricevuto in sede esecutiva in via provvisoria. Ossia In sede fallimentare, in primo luogo va verificato il credito della banca (e l'importo ammesso potrebbe anche essere più basso di quello per il quale essa ha agito esecutivamente), poi si vede quanto quel creditore avrebbe percepito in sede fallimentare in base al credito ammesso e agli altri crediti prioritari su quello ipotecario di primo grado e si fa il raffronto con quanto ha ricevuto in sede esecutiva. Se la banca ha avuto più di quanto le competerebbe nel fallimento, deve restituire alla massa la differenza, se ha ricevuto meno, ha diritto al conguaglio sempre nei limiti del ricavato dall'immobile.
      Questo schema trova attuazione, con i dovuti correttivi, anche quando l'immobile ipotecato sia stato già venduto in sede esecutiva. E' chiaro che, se si tratta di esecuzione non fondiaria, la somma acquisita all'attivo fallimentare; se si tratta di esecuzione fondiaria, la somma va assegnata alla banca e poi, come visto, si faranno i conti definitivi nel fallimento.
      Zucchetti SG Srl

      • Fabrizio Verdi

        22/02/2017 23:00

        RE: RE: creditore fondiario e riparto somme ricavate dall'esecuzione

        Grazie per la sollecita risposta. Mi chiedevo, dite che il curatore può intervenire nella esecuzione promossa dal creditore fondiario per due motivi: "per far valere i crediti del fallimento che hanno collocazione anteriore a quella ipotecaria del fondiario (sostanzialmente le prededuzioni) e per ottenere ciò che rimane dopo la soddisfazione degli eventuali crediti prioritari azionati dal curatore e dopo la soddisfazione del creditore fondiario". Una precisazione: tra le prededuzioni rientrano anche il compenso del curatore, che però verrà liquidato solo al termine della procedura, ed altre spese parimenti di procedura che potrebbero non essere determinabili con esattezza al momento del riparto in sede esecutiva. La soluzione può essere quella per cui il curatore non le fa valere subito in sede di riparto esecutivo ma le richiede eventualmente alla banca in un secondo momento? Non vi è poi la regola per cui il creditore ipotecario deve sopportare che sulla massa attiva ricavata dalla vendita del bene ipotecato gravi una quota delle spese generali della procedura fallimentare? Ciò mi indurrebbe a pensare che fin da subito una parte di quella massa attiva non possa essere distribuita al creditore fondiario ma debba essere data al curatore.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          23/02/2017 20:54

          RE: RE: RE: creditore fondiario e riparto somme ricavate dall'esecuzione

          E' vero che i beni ipotecati debbono sopportare una parte delle spese generali, ma proprio per questo è previsto l'intervento del curatore nella esecuzione individuale. Il punto è che se continua l'esecuzione individuale, è in questa procedura che va fatta la distribuzione ed è in quella sede che possono essere fatti valere altri crediti; poiché altri creditori, pur muniti di titolo esecutivo, non possono intervenire nell'esecuzione fondiaria per il divieto di cui all'art. 51 l.f., è il curatore che può farlo in loro vece e, poiché a questi va comunque dato ciò che residua dopo il pagamento del fondiario, è chiaro che il curatore può azionare attraverso l'intervento i crediti che sono prioritari rispetto all'ipoteca di primo grado, tra cui i crediti prededucibili; se il curatore non interviene per far valere crediti prioritari, questi non possono essere pagati nell'espropriazione, non potendo essere soddisfatto, secondo le ordinarie regole dell'esecuzione, un creditore che non abbia partecipato al giudizio; alla fine del giudizio, ciò che residua va, come in una normale esecuzione, attribuito al debitore e l'art. 41 TUB ha voluto chiarire che, benchè l'esecuzione fondiaria si svolge al di fuori del fallimento, ciò che rimane va assegnato alla curatela.
          La caratteristica dell'esecuzione per crediti fondiari è che può essere iniziata o proseguita anche in pendenza del fallimento (a differenza degli altri crediti), ma questo è solo un privilegio, c.d. processuale, nel senso che ciò che viene attribuito al creditore fondiario è a carattere provvisorio,, essendo la sede fallimentare quella deputata ai conteggi definitivi, come abbiamo già detto nella precedente risposta.
          Abbiamo anche detto che i crediti azionabili da parte del curatore sono sostanzialmente quelli prededucibili; in realtà potrebbe trattarsi anche di crediti privilegiati immobiliari insinuati al passivo, che a norma del secondo comma dell'art. 2748 c.c., sono preferiti sulle ipoteche, salva diversa disposizione di legge; poiché le diverse disposizione di legge nojn sono poche, è chiaro che i crediti che prevalgono sulle ipoteche sono quelli prededucibili. Tra le prededuzioni ci sono appunto le spese generali, tra cui il compenso del curatore, il quale per far valere il diritto al pagamento deve avere un titolo, che potrebbe essere anche un acconto dato dal tribunale fallimentare. E' ovvio che al momento dell'intervento il curatore potrebbe non aver ottenuto alcuna liquidazione, nel qual caso questi fa valere altri crediti (se ne ha) o addirittura non interviene, tanto comunque il surplus va attribuito alla massa.
          Questo, tuttavia, non deve preoccupare perché, come abbiamo già detto, i conti definitivi si fanno in sede, ove si stabilisce il definitivo dare e avere. né è pensabile che la banca, ottenuto il pagamento non si insinui nel fallimento, perché in tal caso non avrebbe ditrritto ad ottenere nulla dal fallimento e dovrebbe perciò restituire tutto.
          Zucchetti SG srl
          • Fabrizio Verdi

            27/02/2017 02:14

            RE: RE: RE: RE: creditore fondiario e riparto somme ricavate dall'esecuzione

            Quindi sarebbe corretto sostenere che il curatore, intervenendo nella procedura esecutiva fondiaria, può ottenere dal G.E. che in sede di riparto una quota delle spese generali della procedura fallimentare (oltre alle spese specifiche relative all'amministrazione e liquidazione del bene oggetto di garanzia speciale) gravi sul ricavato della vendita immobiliare e quindi non venga data al creditore fondiario ma sia attribuita al curatore stesso? Anche a prescindere dalla già avvenuta liquidazione di un acconto sul suo compenso, intendo.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              27/02/2017 19:15

              RE: RE: RE: RE: RE: creditore fondiario e riparto somme ricavate dall'esecuzione

              Si esatto, anche se non sempre i giudici dell'esecuzione accolgono questa soluzione, mancando un titolo che quantifichi le spese; per questo, nella precedente risposta consigliavamo per il curatore di ricorrere alla liquidazione di un acconto sul compenso, proprio per consentigli di disporre di una maggiore forza persuasiva. Fermo restando che i conti definitivi si fanno in sede fallimentare.
              Zucchetti Sg srl
              • Fabrizio Verdi

                27/02/2017 19:48

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: creditore fondiario e riparto somme ricavate dall'esecuzione

                Grazie per i chiarimenti. Ultima curiosità: voi come consigliate di calcolare forfettariamente la quota delle spese generali destinata a gravare sul ricavato della vendita del bene ipotecato? Si fa un percentuale giusto? Ma quanto in genere?
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  28/02/2017 20:00

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: creditore fondiario e riparto somme ricavate dall'esecuzione

                  Non esiste una percentuale standard, ma si valuta l'entità delle spese effettuate e il valore delle varie composizioni dell'attivo, in modo che le spese generali siano proporzionalmente sparse sull'intero attivo.
                  Zucchetti SG srl
      • Maddalena Cottica

        sondrio
        20/03/2018 15:04

        RE: RE: creditore fondiario e riparto somme ricavate dall'esecuzione

        Buongiorno, si chiede se il curatore possa intervenire nella procedura esecutiva senza l'assistenza di un legale ed eventualmente le modalità per farlo.
        Grazie
    • Alessandro Cacciapuoti

      Bari
      01/03/2017 20:15

      RE: creditore fondiario e riparto somme ricavate dall'esecuzione

      in una procedura esecutiva immobiliare il crediotre procedente è munito del privilegio fondiario ipotecario ex art 41 tub.
      Tra gli altri soggetti intervenuti vi è un altro creditore munito di identico privilegio fondiario ipotecario con data successiva al creditore procedente.

      Si chiede se sia corretto che il prezzo di aggiudicazione venga versato , fino alla conocrrenza del dovuto, al creditore procedente e se il residuo vada assegnato all'altro creditore intervenuto munito del predetto privilegio ex art 41 tub o in alternativa se il creditore intervenuto partecipi al piano di riparto.

      Cordiali Saluti
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        02/03/2017 19:39

        RE: RE: creditore fondiario e riparto somme ricavate dall'esecuzione

        Le ipoteche prendono grado, a norma dell'art. 2852 c.c., dal momento della loro iscrizione, sicchè una ipoteca iscritta successivamente ad altra deve necessariamente avere un grado diverso dalla prima. Poiché il pagamento dei crediti garantiti da ipoteca avviene seguendo il grado, è chiaro che va pagato inizialmente il credito con ipoteca di primo grado e, se residua qualcosa, va pagato il creditore con ipoteca di secondo grado, e così via.
        Il fatto che entrambi i creditori siano titolati (ossia forniti di un titolo esecutivo) rende vana anche l'eventuale tardività dell'intervento e il fatto che entrambi i crediti abbiano natura fondiaria non impedisce la loro soddisfazione anche nel caso il debitore sia fallito.
        Zucchetti Sg srl
        • Roberta Caviglia

          Milano
          15/11/2017 16:30

          RE: RE: RE: creditore fondiario e riparto somme ricavate dall'esecuzione

          Buonasera, nel caso di riparto parziale in sede fallimentare per somme ricavate da una esecuzione immobiliare promossa da un creditore fondiario , per determinare quanto attribuire in via definitiva a tale creditore, insinuato al passivo, e avendo il Tribunale liquidato un acconto sul compenso al curatore proprio sull' attivo realizzato in sede esecutiva, mi chiedevo se fosse corretta la ripartizione fino all' 80% ai sensi dell' art. 113 LF per far partecipare anche quel creditore alle spese generali, determinate in via definitiva solo a chiusura del fallimento o se la partecipazione a tali spese generali cessi con la vendita dell' immobile e pertanto non sia necessario alcun accantonamento in sede di riparto parziale per il creditore fondiario. Vi ringrazio per l' attenzione che vorrete prestare a questo mio quesito. R. Caviglia
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            15/11/2017 20:16

            RE: RE: RE: RE: creditore fondiario e riparto somme ricavate dall'esecuzione

            In linea generale non capiamo come si proceda in sede fallimentare ad un riparto del ricavato da bene immobile ipotecato da creditore fondiario venduto in sede esecutiva a seguito di azione esecutiva promossa da tale creditore, sembrandoci starno che questim abbia rinunciato a proseguire l'esecuzione dopo la vendita, quando cioè si doveva provvedere al solo riparto.
            Comunque, a parte questo aspetto, il compenso del curatore, in quanto spesa di carattere generale grava pro quota su tutti i beni compreso quelli oggetto di ipoteca fondiaria, anche se venduti in sede esecutiva. l'entità della partecipazione di ciascun bene, essendo la distribuzione proporzionale, è data dai valori dei ciascuno rispetto al resto, per cui non è possibile stabilire in astratto una percentuale.
            Zucchetti Sg srl
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              20/03/2018 19:23

              RE: RE: RE: RE: RE: creditore fondiario e riparto somme ricavate dall'esecuzione

              No, ha bisogno di un legale se interviene per far valere crediti prioritari su quello fondiario e non soltanto per acquisire il residuo dopo la soddisfazione del creditore fondiario, in quanto di tratta di un normale intervento in una procedura esecutiva e l'intervento è la modalità di esercitare l'azione esecutiva su un bene già dà altri pignorato.
              Zucchetti SG srl
              • Sonia Candela

                Castelnuovo Berardenga (SI)
                02/04/2018 11:40

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: creditore fondiario e riparto somme ricavate dall'esecuzione

                Molto utile questa discussione in quanto sono intervenuta in una procedura esecutiva instaurata da una banca ante fallimento.

                Nel caso in cui venga venduto l'immobile, il ricavato concorre alla formazione del compenso del curatore? O viene pagato solo il custode giudiziario e il delegato alla vendita?

                Tra i beni della fallita vi sono due particelle di terreni che sono stati oggetto di restrizione ipotecaria ma inseriti nell'area oggetto di esecuzione. Conviene far integrare la perizia al CTU nominato in corso di esecuzione e far vendere tutto allo stesso delegato? E poi? Come ripartire le spese?

                Grazie
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  09/04/2018 20:16

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: creditore fondiario e riparto somme ricavate dall'esecuzione

                  Il ricavato della vendita dell'immobile effettuata nell'esecuzione individuale continuata dal creditore fondiario costituiste attivo realizzato del fallimento, per cui partecipa alla formazione del monte attivo su cui parametrare il compenso del curatore, così come se fosse stato venduto in sede concorsuale.
                  Quanto al secondo punto, conviene senz'altro far integrare la perizia al CTU nominato e le relative spese vanno distribuite proporzionalmente, così come il ricavato.
                  Zucchetti Sg srl
                • Santina Meli

                  siracusa
                  01/10/2024 23:13

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: creditore fondiario e riparto somme ricavate dall'esecuzione

                  Buonasera sono curatore di una sas e del socio. Prima del fallimento era pendente una procedura esecutiva di cui il procedente era un chirografario e il fondiario era un intervenuto. Gli immobili pignorati sono 4 di cui 3 della società e 1 del socio e solo questo oggetto di ipoteca del fondiario. Conseguentemente ho depositato intervento e surroga al procedente al fine di dare impulso alla esecuzione per i beni non oggetto di fondiario. Tutti gli immobili sono stati venduti e Il fondiario che è stato ammesso al passivo ha ottenuto in sede di esecuzione individuale il versamento diretto ex art 41 tub del saldo del prezzo di vendita del bene ipotecato. Due immobili non oggetto di fondiario erano già stati venduti prima del fallimento con versamento saldo prezzo dopo il fallimento e con piano di riparto parziale ho incamerato totalmente il prezzo ricavato dalla vendita detratti i compensi del delegato. A quel piano di riparto non ho presentato spese in prededuzione del fallimento considerato che non essendo beni oggetto di fondiario il fallimento avrebbe percepito tutto. Adesso, essendo stati venduti anche gli ultimi 2 beni, il delegato deve redigere il puano di riparto e poiché una parte riguarda il fondiario mi sto ponendo il problema di farmi liquidare dal G.D. le spese in prededuzione del fallimento. A questo punto mi sorgono dei dubbi: le spese in prededuzione chiaramente sono l'IMU, il compenso del difensore della curatela per l'intervento, i miei compensi e spese anticipate. A quest'ultimo proposito come faccio a fare liquidare i miei compensi se ancora ho attività di recupero crediti in corso e per il passivo ho ancora domande tardive da esaminare? Devo considerare solo l'attivo immobiliare e non l'attivo mobiliare incassato. Devo considerare anche il passivo accertato senza considerare quello ancora da verificare? Devo dunque fare liquidare solo un acconto in considerazione di quanto ad oggi accertato? Vi chiedo inoltre se tra le spese in prededuzione devo considerare anche i compensi del consulente fiscale e quindi farmi presentare un'istanza di liquidazione? E anche qui solo per un acconto considerato che dovrà ancora compiere altri adempimenti fiscali sino alla chiusura del fallimento? Graxie in anticipo per la Vostra risposta.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  03/10/2024 10:10

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: creditore fondiario e riparto somme ricavate dall'esecuzione

                  Il compenso del curatore va liquidato alla fine della procedura, dopo l'approvazione del conto gestione, ma, come chiarisce l'art. 39 l. fall., il tribunale può concedere degli acconti. E' vero che , in virtù della stessa norma, "ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale, ma la norma prcisa "salvo che non ricorrano giustificati motivi", L'intervento in una esecuzione fondiaria attua una ipotesi di giustificato motivo per dare un acconto al curatore e liquidare le altre spese prededucibili che sono preferite al credito ipotecario del fondiario. Essendo il compenso del curatore una spesa di carattere generale che va distribuita proporzionalmente su tutti i beni, mobili e immobili, entrambe queste categorie, così come il passivo fino a quel momento accertato dato che i conteggi finali si fanno in sede fallimentare. Ed, infatti, la mancata indicazione nell'esecuzione fondiaria delle spese della procedura fallimentare non è irrimediabile in quanto il creditore fondiario dovrà comunque insinuarsi al passivo e i conteggi definitivi si faranno nella procedura fallimentare. L'intervento nell'esecuzione individuale ha lo scopo di far valere in quella sede le spese fio a quel momento sostenute dal fallimento che prevalgono sull'ipoteca e dele quali anche il bene ipotecato deve rispondere.
                  Zucchetti SG Srl
    • Gianluca Novarese

      Salerno
      16/10/2024 17:31

      RE: creditore fondiario e riparto somme ricavate dall'esecuzione

      Buonasera, mi allaccio alla discussione ponendo un quesito inerente una domanda di ammissione al passivo che sto analizzando. Il Creditore fondiario, per un credito di circa euro 1.600.000, nel 2016 ha pignorato immobili con conseguente apertura della procedura esecutiva immobiliare. Nel corso della procedura esecutiva si è visto assegnato somme derivanti da diverse vendite per circa euro 1.300.000. Nel 2024 viene disposta l'apertura della liquidazione giudiziale sulla società debitrice e lo stesso Creditore presenta domanda di ammissione al passivo per l'importo residuo (comprensivo di interessi) di euro 770.000. Tralasciando la non corretta richiesta di riconoscimento del privilegio ipotecario su gran parte degli interessi che ha calcolato, mi chiedo se la richiesta di ammissione per il credito residuo (rispetto ai pagamenti già ricevuti) sia corretta. Tale perplessità sorge dalla circostanza che, come chiarito anche da alcune pronunce della Cassazione (n. 23482/2018 ad esempio) il credito del Fondiario va accertato in modo definitivo all'interno della procedura concorsuale, mentre i pagamenti ricevuti nell'esecuzione immobiliare sono da considerarsi provvisori. Solo all'esito della chiusura della procedura esecutiva, confrontando il credito accertato in sede "fallimentare" con i pagamenti ricevuti dall'esecuzione, si potrà conosce il credito residuo del Fondiario che dovrà trovare soddisfazione in sede concorsuale oppure, in caso di pagamenti in eccesso, l'importo che la Curatela potrebbe chiedere in restituzione al Creditore. Tale perplessità è alimentata anche dalla circostanza che il Curatore non può ammettere al passivo il creditore per una somma superiore a quella richiesta. Ringrazio già ora per l'attenzione che mi dedicherete
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        16/10/2024 20:23

        RE: RE: creditore fondiario e riparto somme ricavate dall'esecuzione

        Quanto lei afferma è vero e lo abbiamo detto e ripetuto numerose volte in questo Forum ed emerge anche dalla discussione che precede.
        Tuttavia, il discorso dell'assegnazione provvisoria al creditore fondiario da riesaminare in sede concorsuale, ove il creditore fondiario deve insinuare l'intero suo credito, vale nel caso di contemporanea pendenza della esecuzione individuale fondiaria e quella fallimentare o della liquidazione giudiziale; in tal caso, infatti, nonostante la dichiarazione di insolvenza del debitore, il creditore fondiario, in forza dell'art. 41 TUB, può iniziare o proseguire l'azione esecutiva e percepire quanto in quella sede viene pagato a seguito della liquidazione del bene gravato. Il raccordo con l'esecuzione collettiva concorsuale si trova, da un lato consentendo al curatore di intervenire nell'esecuzione individuale (art. 41 TUB) per far valere i crediti prioritari sull'ipoteca (prevalentemente le prededuzioni) e, dall'altro, onerando il creditore fondiario di partecipare al concorso, giusto il disposto del comma 3 dell'art. 52 l. fall. e comma 3 dell'art. 151 c.c.i.i.. Ovviamente il creditore deve insinuare l'intero suo credito, indipendentemente da quanto già percepito in sede esecutiva in via provvisoria, in quanto si deve stabilire in primo luogo l'importo per il quale il fondiario può partecipare al concorso e poi determinare le spese della procedura che direttamente o proporzionalmente gravano sul bene oggetto di ipoteca; in tal modi si vede quanto il creditore avrebbe ottenuto nel fallimento o nella liquidazione giudiziale e si fa il raffronto con quanto già percepito.
        Questo meccanismo non ha senso quando l'esecuzione individuale è giù cessata al momento dell'apertura della del fallimento o della liquidazione giudiziale, giacchè in tal caso non vi è da raccordare due procedure coesistenti, ma vi è un creditore che ha ricevuto degli acconto, non importa se spontaneamente o coattivamente mediante esecuzione, per cui può insinuarsi al passivo soltanto per il credito residuo e solo su questo possono gravare le spese dell'esecuzione collettiva.
        Nella fattispecie ci sembra di capire che si sia verificata questa seconda ipotesi.
        Zucchetti SG srl
    • Gianluca Novarese

      Salerno
      17/10/2024 09:10

      RE: creditore fondiario e riparto somme ricavate dall'esecuzione

      Innanzitutto ringrazio per la risposta fornita celeremente. In realtà l'ipotesi che ricorre nel mio caso è la prima: la procedura esecutiva immobiliare è ancora in essere e sta proseguendo dopo l'apertura della liquidazione giudiziale per vendere l'ultimo lotto dei beni pignorati. Vi è, pertanto, la compresenza delle due procedure. E' per questo motivo che sto trovando difficoltà nel gestire questa fattispercie atteso che, stante la procedura esecutiva ancora in corso, il creditore avrebbe dovuto chiedere il riconsocimento dell'intero credito originario in sede "fallimentare" per poi permettere il conguaglio (a debito o a credito) in questa sede sulla base degli incassi ricevuti in sede esecutiva. Tra l'altro nell'istanza depositata non riferisce in modo esplicito di incassi ricevuti dalla procedura esecutiva. La domanda fa un generico rinvio ad un conteggio allegato dove, odpo aver indicasto l'importo originario del credito, sono riportati "acconti ricevuti" (senza specificare quando e da chi). Ovviamente, in via informale, so che sono somme incassate dalla procedura esecutiva in quanto, data l'anomalia, mi sono interfacciato con il delegato alla vendita per averne conferma. Ritenendo di non poter proporre ammissione al passivo per un importo superiore a quello per cui è stata depositata la domande, mi chiedo se ammetendo il creditore per la somma richiesta (pari al residuo rispetto agli incassi già ricevuti in sede esevutiva) il creditore si troverà a dover restituire l'importo incassato in eccesso rispetto al credito ricosnociuto nella liquidazione giudiziale (con probabile instaurazione di un contenzioso). Non saprei se vi possano essere soluzioni differenti per risolvere tale problematica.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        18/10/2024 17:09

        RE: RE: creditore fondiario e riparto somme ricavate dall'esecuzione

        Accertato che si versa nella prima ipotesi da noi configurata nella precedente risposta, non vi è dubbio che il creditore fondiario avrebbe dovuto insinuare il credito nella sua interessa, senza detrarre quanto ricevuto in sede esecutiva, e non soltanto per la parte reidua.
        La via più semplice sarebbe quella da lei suggerita di ammettere il credito come richiesto, precisando che si tratta dell'intero credito fondiario,, con le conseguenze da lei evidenziate circa i conguagli, ma, avendo il creditore fatto riferimento ad acconti ricevuti e pendendo una esecuzione individuale questa soluzione si presterebbe a facili contestazioni. A nostro avviso, nel caso, il credito potrebbe essere ammesso per l'intero, specificando che data la natura fondiaria del credito e considerato che i c.d. acconti sono il ricavato della vendita dei beni gravati attribuiti a quel creditore nell'ambito della esecuzione individuale ancora pendente, dette attribuzioni possono essere conteggiate solo al fine di stabilire il dare e avere dopo l'accertamento dell'intero credito e il calcolo delle spese della procedura prioritarie sull'ipoteca. In tal modo non si va ultra petitum in quanto il maggior credito ammesso sarebbe frutto di una valutazione giuridica che compete al giudice sulla corretta quantificazione del credito insinuato sulla base delle stesse indicazioni del creditore, come ad, esempio, quando il creditore effettuata la compensazione con un suo debito si insinua per il residuo e il giudice ritiene che non operava la compensazione, per cui ammette il credito per intero.
        Questa soluzione, oltre ad essere, a nostro avviso, giuridicamente ineccepibile, è anche la più giusta i quanto riporta la fattispecie nell'alveo normale, che dovrebbe anche superare eventuali contestazioni.
        Zucchetti SG srl
        • Pamela Pennesi

          Montegranaro (FM)
          27/10/2024 10:21

          RE: RE: RE: creditore fondiario e riparto somme ricavate dall'esecuzione

          Gentilissimi, mi collego al tema della discussione per un questione che non riesco a risolvere nella pratica. Provo a spiegare il caso.
          Procedura fallimentare: snc + 2 soci
          Esecuzione immobiliare pendente al fallimento e dove lo stesso fallimento è intervenuto essendo creditore della es. imm. anche il fondiario ammesso al passivo dei due soci.
          Oggetto della esecuzione immobiliare sono 2 lotti, di cui 1 venduto per euro 455.000,00 costituito da immobile di cui usufrutto dei 2 soci e nuda proprietà di terzo soggetto estraneo al fallimento; l'altro lotto è per 1/3 di proprietà di un socio ma ad oggi nessuna vendita.
          È stato effettuato un riparto parziale nella procedura es. immobiliare per la vendita del lotto di cui il fallimento ha l'usufrutto per entrambi i soci.
          Il fondiario ammesso al passivo dei due soci con ipoteca di primo grado per euro circa 184.000 in solido tra i due soci, ha preso dalla es. imm. circa 198.000 (nella esecuzione il fondiario ha ipoteca anche sulla nuda proprietà).
          il fallimento che era intervenuto nella es. imm., ha preso circa 111.000 che comprende anche le spese sostenute e liquidate dal g.d. e considerate nel riparto della es. imm., le spese relative all'acconto sul compenso del legale del fallimento come liquidato dal g.d. e l'acconto del compenso del curatore come liquidato dal g.d. e la parte che residua dalla es. imm. Dopo aver pagato le prededuzioni e quanto spettante all'ipotecario sulla base dell'art. 41 tub.
          Il g.d. ha chiesto di fare un riparto parziale nel fallimento entro il 31/10.
          Il mio problema è come considerare le somme già prese dal fondiario nel riparto del fallimento e verificare se ha preso di più di quanto spettante e nel caso chiederle in restituzione o di meno e nel caso dunque farlo partecipare al riparto.
          ho pensato a due vie come indicate anche dal servizio assistenza fallco:
          1. Quella che secondo me rispetta la norma ma che non riesco ad applicare, è di trasferire il riparto parziale della es. imm. in fallco in modo da appurare se il fondiario ha preso o no il giusto;
          2. L'altra è escludere il fondiario dal riparto in quanto ha preso quanto spettante, anzi una somma superiore probabilmente data dagli interessi.

          I problemi sono:
          • Esecuzione è un riparto parziale;
          • Nel riparto parziale il fondiario ha preso i 198.000 anche per la vendita della nuda proprietà
          • Le spese in prededuzione nella es. imm. sono relative anche alla vendita della nuda proprietà
          • Il ricavo di 455.000 comprende la vendita della nuda proprietà
          Ho provato ad inserire nelle richieste di fallco per procedere con la modalità 1 ma vengono somme negative anziché zero, come dovrebbe, proprio perché secondo me il ricavato dalla vendita comprende un bene estraneo. Tarando tutto pro quota poi mi perdo perché i 198.000 secondo me vanno considerati per intero perché presi a copertura del debito totale che è garantito anche dall'ipoteca sull'usufrutto di entrambi i soci.
          non so se sono stata chiara, grazie.
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            29/10/2024 10:32

            RE: RE: RE: RE: creditore fondiario e riparto somme ricavate dall'esecuzione

            Il dato di partenza è che i soci dichiarati falliti sono titolare del diritto di usufrutto sul bene venduto nella esecuzione individuale fondiaria e che la nuda proprietà appartiene ad un terzo non fallito. Questa distinzione porta a tener distinto il valore dell'usufrutto da quello della nuda proprietà e, a questo fine è necessario sapere se si tratta di usufrutto con durata prestabilita o per vita natural durante, nel qual caso bisogna conoscere l'età degli usufruttuari; con questi dati, dal prezzo complessivo della vendita, comprensivo della nuda proprietà e dell'usufrutto, è possibile, mediante il ricorso ad apposite tabelle (oin internet si trovano dei calcolatori automatici) determinare il valore dei due diritti. E così, posto che, nel caso, dalla vendita complessiva è stata ricavata la somma di 455.000, se si calcola ad esempio l'età media dei due soci in anni 50, si ha, utilizzando un calcolatore basato sulle tabelle) un valore dell'usufrutto pari a 341.250 e un valore della nuda proprietà di euro 113.750, da cui si ricava che l'usufrutto incide per la quota del 75,83% sul prezzo totale e la nuda proprietà per il residuo 25,27%.
            Questa, nel calcolo approssimativo che stiamo facendo a soli fini esplicativi, sono le percentuali di incidenza da tenere presente sia nella distribuzione delle spese sia nel calcolo della incidenza del soddisfo del creditore fondiario sui due diritti, nel senso che tla somma di euro 198.000 attribuita al creditore fondiario va distribuita per il 75,83% sul ricavato dall'usufrutto, che interessa il fallimento dei due soci, e per il 25,27% sul ricavato dalla nuda proprietà, di modo che, continuando nell'esempio fatto, il creditore fondiario ha percepito euro 150,143 attribuibili al ricavato dalla vendita dell'usufrutto e euro 50.034 attribuibili alla vendita della nuda proprietà; appartenendo la nuda proprietà ad un terzo estraneo al fallimento, la quota eccedente rispetto a quella assegnata al fondiario ricavata dalla vendita della nuda proprietà non può essere acquisto alla procedura.
            A questo punto il creditore fondiario, essendo stato soddisfatto interamente del suo credito non può pretendere altro, ma ai fini concorsuali diventa rilevante il calcolo sopra fatto in quanto quel creditore ha percepito dal ricavato del diritto appreso al fallimento (il diritto di usufrutto) euro 150.143 (meno del suo credito di euro 184.000), per cui resta da verificare se quel creditore avrebbe ottenuto dal fallimento la stessa somma ove non fosse stata intaccata la quota della nuda proprietà, calcolando interamente le spese della procedura fallimentare, non azionate con l'intervento nell'esecuzione individuale. Se nel fallimento avrebbe ottenuto meno di euro 150.143, deve restituire la differenza tra questa somma e quanto avrebbe ricevuto; se risulta che nel fallimento avrebbe ottenuto di più, nulla può essere attribuito al creditore fondiario essendo stato questi pagato integralmente.
            Salvo errori di calcolo, questo ci sembrano le direttive da seguire nel caso per risolvere i suoi problemi.
            Zucchetti SG srl
            • Pamela Pennesi

              Montegranaro (FM)
              31/10/2024 10:07

              RE: RE: RE: RE: RE: creditore fondiario e riparto somme ricavate dall'esecuzione

              Grazie per la risposta puntuale. in relazione alla distinzione del valore dell'usufrutto dalla nuda proprietà, ho considerato la stima ad hoc effettuata da uno ctu nominato per distinguere i valori.
              il credito del fondiario è stato completamente soddisfatto nella esecuzione immobiliare, mentre nel fallimento l'ammissione al passivo, sto effettuando le verifiche per tener conto degli interessi maturati fino alla vendita, potrebbe essere di poco superiore rispetto a quanto percepito dal fondiario.
              Al fine di verificare se il fondiario avrebbe preso la stessa somma nel fallimento, per "calcolando interamente le spese della procedura fallimentare, non azionate con l'intervento nell'esecuzione" si intende che è necessario tener conto sia della quota parte delle spese generali sostenute nel fallimento e considerate pro quota e riconosciute dalla procedura es. imm. sia delle spese ulteriori relative all'usufrutto non considerate nell'intervento ma sostenute (come ad esempio l'IMU)? o vanno considerate anche le spese in prededuzione sostenute dalla esecuzione immobiliare?
              nel fallimento va inserito il ricavato della vendita relativo all'usufrutto ma anche l'importo incassato dalla es. imm. sia a riconoscimento delle spese in prededuzione sia come somma ulteriore rispetto al fondiario. è corretto?

              grazie
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                01/11/2024 17:44

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: creditore fondiario e riparto somme ricavate dall'esecuzione

                Le spese relative alla esecuzione individuale fondiaria dovrebbero essere dedotte in quella sede, nel mentre nel fallimento vanno calcolate tutte le spese dello stesso inerenti al diritto di usufrutto e, quindi, sia quelle specifiche allo stesso che quelle di carattere generale, detratte quelle già fatte valere dal curatore con l'intervento nell'esecuzione individuale e in quella sede calcolate.
                Ribadito che le spese della esecuzione individuale vanno calcolate e detratte dal ricavato della vendita in sede di esecuzione individuale seguendo la proporzione data dall'incidenza del valore dell'usufrutto su quello della nuda proprietà, sicchè all'attivo della procedura dovrebbe essere appresa la sola differenza tra quanto ricavato dalla vendita dell'usufrutto e la parte di questo utilizzata per il pagamento del fondiario, dato che il residuo ricavato dalla liquidazione della nuda proprietà (dopo la detrazione della quota spese e quota attribuita al fondiario) è di competenza del titolare di tale diritto, he è soggetto terzo in bonis.
                Zucchetti SG srl