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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
Riparto finale e determinazione del compenso del Curatore
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Massimiliano Iori
Reggio Emilia (RE)24/10/2023 19:08Riparto finale e determinazione del compenso del Curatore
Fallimento aperto in data 08.02.2022. Prima dell'apertura della procedura era pendente una esecuzione immobiliare (non fondiaria) nel corso della quale l'immobile è stato aggiudicato per euro 30k con decreto di trasferimento del 17.03.2022 (post fallimento). Successivamente all'esito del riparto finale la procedura ha incassato solo quello che residuava, dedotte le spese di esecuzione, per euro 8.000 circa. Nel predisporre il calcolo del compenso finale del curatore, non essendoci altri beni da liquidare, ho indicato come attivo liquidato euro 30.000. Un creditore mi contesta questa circostanza sostenendo che l'attivo liquidato è di soli 8.000 euro essendo l'immobile stato aggiudicato ante fallimento. A mio avviso non è corretto quello che sostiene il creditore e nell'attivo va indicato appunto euro 30.000. Del resto se no non saprei come gestire anche contabilmente le spese di procedura sostenute in corso di fallimento e pagate con il libretto della procedura esecutiva. Cosa ne pensate? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/10/2023 12:33RE: Riparto finale e determinazione del compenso del Curatore
Non vi è dubbio che il decreto di trasferimento è l'atto che determina il trasferimento della proprietà in capo all'aggiudicatario, ma questo significa che è da quel momento che l'aggiudicatario, essendo divenuto nuovo proprietario, può esercitare le facoltà inerenti alla proprietà. Nel caso invece si parla del compenso del curatore che va rapportato all'opera effettivamente prestata, tanto che nelle esecuzioni fondiarie continuate in pendenza del fallimento, la Cassazione, dopo un primo orientamento di ampia portata, ha poi rettificato il tiro stabilendo ( cfr Cass. 06/06/2018, n.14631) che , "Ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento ex art. 39 l.fall., non può ricomprendersi nel concetto di "attivo realizzato", alla cui entità ragguagliare le percentuali previste dal d.m. n. 30 del 2012, il valore dell'immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, a meno che il curatore non sia intervenuto nell'esecuzione svolgendo un'attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita", e identico principio è stato ripreso da Cass. 21/01/2020, n. 1175 che, tuttavia, considerato che, nella specie, il curatore aveva amministrato l'immobile ipotecato, provvedendo alle spese di manutenzione, locandolo a terzi e curando gli adempimenti fiscali connessi alla vendita del bene ed intervenendo nella procedura espropriativa con varie richieste al giudice dell'esecuzione, ha ritenuto che "poichè tali attività risultano intraprese nell'interesse e per l'utilità della massa dei creditori, il prezzo ricavato dalla suddetta vendita, ancorchè su impulso del creditore fondiario, è da ritenere incluso nell'attivo fallimentare ai fini del calcolo del compenso al curatore".
Nel caso in esame, ove l'intera esecuzione si è svolta prima dell'apertura del fallimento, compresa l'aggiudicazione- che da sé da il diritto all'aggiudicatario di ottenere il trasferimento una volta pagato il prezzo- l'intervento del decreto di trasferimento no ha richiesto alcun intervento del curatore, per cui, applicando il principio ricavabile dalle decisioni citate che fanno leva proprio sull'opera prestata dal curatore, crediamo che il creditore abbia ragione e che pertanto l'attivo realizzato, su cui calcolare i parametri del d.m., è costituito dall'importo effettivamente pervenuto alla procedura, dato che la restante parte del ricavato dalla vendita non è attivo realizzato dalla procedura.
Zucchetti SG srl
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