Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

RIPARTO SOMME NON RISCOSSE TRASCORSO IL QUINQUENNIO

  • Micaela Marcelli

    POGGIBONSI (SI)
    28/10/2026 10:26

    RIPARTO SOMME NON RISCOSSE TRASCORSO IL QUINQUENNIO

    Buongiorno,
    in una procedura fallimentare vecchio rito, chiusa a maggio 2026, delle somme non sono state reclamate da un creditore, la scrivente curatrice ha quindi provveduto, come disposto dal GD, a depositare le somme su un libretto di giustizia che successivamente è stato consegnato in cancelleria. La sottoscritta ha anche depositato nel fascicolo l'elenco dei creditori con l'ordine di privilegio così come indicato dal GD ed ha inoltre comunicato a tutti i creditori rimasti insoddisfatti il deposito delle somme nel libretto di giustizia. In questi giorni è pervenuta in cancelleria fallimentare l'istanza di un creditore rimasto insoddisfatto con la richiesta di vedersi attribuire le somme non reclamate, la cancelleria ha notificato l'istanza anche alla sottoscritta senza alcun dispositivo del giudice delegato, ma esclusivamente notificando l'istanza.
    Ritengo che:
    - il creditore rimasto insoddisfatto che ha presentato istanza posso vedersi attribuire le somme soltanto trascorso il quinquennio previsto dalla L.F.
    - l'attribuzione della somme avverrà, trascorso il quinquennio, con decreto diretto del GD senza che il Curatore sia chiamato a dover svolgere ulteriori azioni.
    E corretta la mia interpretazione in merito? E' corretto comunicare alla cancelleria a mezzo pec che il curatore non è più in carica e quindi la notifica effettuata non ha alcun effetto? Oppure resta al Curatore fra cinque anni l'onere di provvedere in merito all'istanza ?
    Resto in attesa di un Vostro parere in merito e ringrazio anticipatamente
    Micaela Marcelli
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/10/2026 15:54

      RE: RIPARTO SOMME NON RISCOSSE TRASCORSO IL QUINQUENNIO

      L'art. 117, comma 4, l. fall. prevede che, quando il creditore non si presenta a riscuotere, le somme vengano depositate presso un istituto di credito o presso un ufficio postale. Trascorso il termine di cinque anni dal deposito senza che il creditore si sia presentato, le somme sono ripartite tra i creditori richiedenti (cioè quelli che hanno effettuato la domanda di ripartizione ed hanno titolo a partecipare all'ultima ripartizione.
      Trattandosi di una somma già assegnata ad un creditore, che non l'ha riscossa, il relativo deposito è finalizzato a soddisfare quel creditore e non altri, per cui altri creditori rimasti insoddisfatti non possono chiederne l'attribuzione. Decorsi cinque ann,i detta somma non torna nell'attivo fallimentare a disposizione di tutti i creditori rimasti insoddisfatti, ma va nella casse dello Stato; solo che, prima di tale trasferimento, la norma prevede che possa essere fatto un riparto supplementare della stessa tra i creditori ammessi al passivo che hanno richiesto di partecipare a tale ripartizione, per cui la somma depositata, trascorsi cinque anni senza che il creditore beneficiario si sia fatto vivo, non va distribuita tra tutti i creditori rimasti insoddisfatti, ma soltanto tra quelli che ne hanno fatto richiesta. La domanda del creditore in questione di vedersi attribuita la somma depositata può essere interpretata soltanto come manifestazione di intenzione di voler partecipare al riparto della stessa alla scadenza dei cinque anni.
      Questa ulteriore attività di ripartizione supplementare è compito ovviamente del curatore o meglio ex curatore, al quale permangono alcune funzioni anche dopo la cessazione dalla carica, il quale, accertato l'infruttuoso decorso del quinquennio, predispone il progetto di ripartizione supplementare tra i creditori richiedenti, da sottoporre al giudice delegato.
      Alla luce di tanto, le conviene rispondere alla cancelleria che ha preso atto della notifica e che ne terrà conto alla scadenza del quinquennio dal deposito effettuato.
      Zucchetti SG srl
      • Micaela Marcelli

        POGGIBONSI (SI)
        28/10/2026 18:05

        RE: RE: RIPARTO SOMME NON RISCOSSE TRASCORSO IL QUINQUENNIO

        Ringrazio per il contributo,
        e chiedo cortesemente una ulteriore precisazione, i cinque anni decorrono dalla data del decreto di chiusura della procedura fallimentare, dalla data dell'esecutività del riparto finale oppure dalla data apposta sul libretto postale di giustizia.

        Ringrazio anticipatamente
        Micaela Marcelli

        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          29/10/2026 10:07

          RE: RE: RE: RIPARTO SOMME NON RISCOSSE TRASCORSO IL QUINQUENNIO

          Come abbiamo detto nella precedente risposta, il termine quinquennale in questione decorre dalla data del deposito, riprendendo quanto testualmente afferma il comma 4 dell'art. 117 l. fall., secondo il quale appunto "Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori ..".
          Zucchetti SG srl