Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Rapporto tra privilegio speciale immobiliare e ipoteca

  • Andrea Cenerini

    Rimini
    22/03/2023 17:18

    Rapporto tra privilegio speciale immobiliare e ipoteca

    Buonasera,
    sto procedendo ad un riparto finale nel quale con la procedura impostata da Fallco vengono soddisfatti prima i creditori con privilegio speciale immobiliare, sia ex art. 2775 sia ex art. 2772 c.c., e poi i creditori ipotecari. Controllando la procedura di riparto mi è venuto il dubbio che anche i crediti assistiti da privilegio ex art. 2772 possano essere soddisfatti prima dei creditori ipotecari. Questo perchè lo stesso comma 4 dell'art. 2772 afferma che tali privilegi non possono recare pregiudizio ai diritti che i terzi hanno acquisito anteriormente sugli immobili e, in combinato con il comma 2 dell'art. 2748, lascerebbe pensare che ciò non possa avvenire. La procedura invece si comporta in linea con quanto affermato nel vostro manuale "I privilegi" a pag. 62 allorchè viene detto che tra i "diritti dei terzi" non sono ricompresi quelli di garanzia perchè il legislatore quando ha voluto ricomprendere l'ipoteca lo ha detto espressamente. Il dubbio mi è venuto perchè invece in altre risposte di questo Forum avete detto che "il credito di cui all'art. 2772 non prevale sul credito ipotecario" (risposta del 01.10.18). Mi sembra un'interpretazione diversa e in conflitto con la precedente e con lo stessa vostra procedura operativa. Mi sapete dunque dire se c'è stata un'evoluzione della giurisprudenza favorevole a questa seconda interpretazione? Avete qualche riferimento di sentenze recenti per caso? Oppure tutto è rimesso a libera interpretazione di noi curatori? E nel caso si può cambiare la procedura impostata da Fallco posticipando dopo le ipoteche la soddisfazione dei creditori privilegiati ex art. 2772?
    Grazie per l'attenzione.

    Saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/03/2023 20:09

      RE: Rapporto tra privilegio speciale immobiliare e ipoteca

      Il conflitto tra ipoteca e privilegi è regolato dal secondo comma dell'art. 2748 c.c., che dà la preferenza ai privilegi, indipendentemente dalla data di costituzione, salva diversa disposizione di legge.
      Il problema sta tutto nell'interpretazione di questo inciso finale e in particolare con riferimento all'art. 2772 c.c. (in materia di crediti dello Stato per tributi indiretti) e all'art. 2774 c.c. (in tema di crediti per concessione di acque), ove si dice che i privilegi relativi non possono esercitarsi in pregiudizio dei diritti anteriormente acquisiti dai terzi, per cui, se si intendono compresi tra i diritti dei terzi anche quelli di garanzia (in tal senso Cass. n. 17197/2003 in un passaggio in motivazione) il privilegio speciale dello Stato per tributi indiretti non potrebbe essere esercitato in pregiudizio dell'ipoteca acquistata anteriormente sull'immobile trasferito al quale il privilegio si riferisce, per cui, in eccezione alla disposizione del secondo comma dell'art. 2748 c.c., l'ipoteca prevarrebbe sul privilegio; se invece si intende che i diritti anteriormente acquisiti di cui parlano gli artt. 2772 e 2774 siano solo i diritti reali (proprietà, usufrutto, ecc.) e non i diritti reali di garanzia, le norme civilistiche non pongono una eccezione al principio della prevalenza del privilegio sull'ipoteca.
      Mancano precedenti giurisprudenziali sicuri (a parte l'accenno citato), in quanto l'intera giurisprudenza in tema di art. 2748 c.c. degli ultimi anni è concentrata sul contratto preliminare e non è di nessun aiuto nel caso in esame in quanto nel caso del preliminare entra in ballo la trascrizione ex art. 2645 bis c.c. e la prevalenza tra privilegio e ipoteca resta affidata a tale forma di pubblicità costitutiva.
      In questo vuoto, noi abbiamo seguito nella impostazione del programma la seconda linea interpretativa ritenendo che l'interpretazione restrittiva sia suffragata dal dato che nello stesso art. 2772, ult. comma, c.c. il legislatore, quando ha voluto far riferimento anche all'ipoteca, lo ha detto espressamente; ciò nonostante nelle risposte che noi diamo, in mancanza di una traccia interpretativa consolidata noi diamo atto anche della diversa interpretazione, lasciando, come è normale che sia, al curatore e, in ultima istanza al giudice, la scelta sulla strada da seguire, come sempre avviene nei casi dubbi.
      Se vuole seguire una diversa linea (prevalenza dell'ipoteca) ci sono vari metodi, ma può semplicemente fare un riparto in cui coinvolge solo gli ipotecari.
      Zucchetti SG srl
      • Andrea Cenerini

        Rimini
        23/03/2023 10:13

        RE: RE: Rapporto tra privilegio speciale immobiliare e ipoteca

        Ok, grazie mille per la risposta.

        Saluti