Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
Deposito libretti giudiziari dipendenti irreperibili e ritenuta d'acconto
-
Silvia Pavanello
Milano15/07/2026 13:44Deposito libretti giudiziari dipendenti irreperibili e ritenuta d'acconto
Buongiorno.
Formulo il seguente quesito:
qualora i dipendenti di un Fallimento ,aventi diritto al riparto finale, siano irreperibili - e quindi sia necessario il deposito delle somme loro destinate, a mezzo di libretto giudiziario - in quest'ultimo andrà depositata la somma al lordo della ritenuta d'acconto, oppure il Fallimento dovrà provvedere comunque a versare la ritenuta d'acconto sulle somme depositate su libretto giudiziario, che quindi saranno depositate sul medesimo, al netto della ritenuta d'acconto?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/07/2026 17:57RE: Deposito libretti giudiziari dipendenti irreperibili e ritenuta d'acconto
Noi riteniamo che lei, quale sostituto di imposta, debba comunque applicare la ritenuta e versare nel libretto di deposito giudiziario il solo valore al netto della stessa. Con il riparo e l'attribuzione al creditore della somma da questo risultante lei, infatti, adempie agli obblighi della curatela solo che, quando il pagamento, che dovrebbe avvenire "nelle mani" del creditore beneficiario non può essere effettuato perchè quest'ultimo è irreperibile, lo stesso viene eseguito ricorrendo al meccanismo sostitutivo di cui al comma 4 dell'art. 117 l. fall. o di cui al pari comma dell'art. 232 CCII, con cui il curatore effettua il pagamento dovuto. In sostanza il deposito presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 34 l. fall. o 131 CCII equivale al pagamento diretto al creditore lavoratore, sicchè in quel momento va effettuata la ritenuta fiscale; tant'è che quel deposito è vincolato alla soddisfazione del creditore irreperibile almeno per cinque anni, durante i quali costui può pretendere che il depositario gli corrisponda quanto liquidato dal fallimento in suo favore.
Decorso tale periodo senza che il creditore si sia attivato, per evitare una situazione di stallo a tempo indeterminato, le norme citate prevedono che "le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato", ove è significativa la dizione della norma quando permette la diversa destinazione delle somme depositate, se le stesse non sono "riscosse dagli aventi diritto", ossia dai creditori irreperibili ai quali dette somme erano destinate. Altro elemento significativo che la somma depositata ai sensi dei commi 4 dell'art. 117 l. fall. e 232 CCII debba corrispondere a quanto effettivamente viene assegnato al creditore irreperibile è dato dal fatto che se questi rimane inerte, e altri creditori insoddisfatti non abbiano fatta domanda, le somme in questione non ritornano al fallito tornato in bonis, proprio perché non fanno più parte dell'attivo fallimentare, ma seguono la destinazione indicata nell'art. 117, ossia come dice l'art. 117 l.fall., vanno ad una apposita "unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia" o, come si esprime l'art. 232 CCII "allo stato di previsione del Ministero della giustizia", e cioè al bilancio di previsione del Ministero della giustizia.
Zucchetti SG srl
-