Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

creditore defunto:; assegno circolare intestato ad Eredi

  • VINCENZO MONTONE

    AGROPOLI (SA)
    18/11/2024 10:17

    creditore defunto:; assegno circolare intestato ad Eredi

    fallimento vecchio rito. Riparto finale esecutivo. creditore deceduto. due eredi (Moglie e figlia del creditore). La moglie produce testamento pubblicato con atto notarile successivo alla nascita della figlia) in cui il creditore indica il coniuge quale unico erede. Il testamento pubblicato non reca data. Il GD dispone l'emissione di un assegno intesato a " Eredi di ....(nome creditore)". La moglie dichiara che gli istituti di credito non le permettono di incassare l'assegno così come intestato e chiede l'emissione di assegno intestato unicamente a suo nome. Il sottoscritto curatore si chiede: la figlia ha diritto in ogni caso alla legittima ereditaria per cui non è corretto escluderla. in ogni caso: se il GD dovesse disporre l'emissione di un nuovo assegno come va intestato (solo alla moglie o esiste la possibilità di cointesate un assegno circolare?). Il curatore deve richiedere copia della dichiarazione di successione (riportante il credito di che trattasi')?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/11/2024 16:30

      RE: creditore defunto:; assegno circolare intestato ad Eredi

      L'art. 462 c.c. dispone che "Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione. Salva prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta". Se nel caso in esame sussiste questa condizione è probabile che la figlia del creditore defunto sia stata registrata come figlia legittima del deceduto e, quindi, possiede quella particolare forma di capacita giuridica, la cd. capacità di succedere, che spetta non solo ai nati ma anche, appunto ai concepiti; ne consegue che, avendo il genitore chiamato all'eredità quale unica erede la moglie, la figlia pretermessa, a meno che non impugni il testamento per errore o altro, ha diritto alla sola legittima costituita da un terzo dell'asse ereditario, essendo unica figlia in concorso con la madre.
      Se la figlia non è stata iscritta come figlia legittima del defunto, è esclusa dall'eredità di costui, a meno che non abbia chiesto il riconoscimento della paternità.
      Tanto chiarito e dando per scontato che nel caso la figlia sia stata registrata quale figlia legittima, sorge il primo problema, e cioè, avendo il defunto disposto in via testamentaria in favore esclusivamente della moglie, il fallimento ha titolo per intervenire su tale disposizione e considerare la figlia quanto meno quale erede legittima, o deve attenersi al testamento pubblicato?
      Questa seconda ipotesi, indubbiamente formalistica ma che poteva essere percorsa lasciando agli eredi definire le loro rispettive posizioni, è stata evidentemente scartata dal giudice delegato quando ha disposto l'attribuzione in favore degli "eredi di….", riconoscendo in tal modo che una quota della somma da distribuire vada oltre che all'erede testamentario anche alla figlia del de cuius.
      A questo punto bisogna fare due ipotesi. Se la figlia è ancora minorenne, il curatore potrebbe fare un unico assegno intestato alla signora, precisando nella lettera di accompagnamento che la somma di cui all'assegno tot di importo tot viene corrisposta alla intestataria parte quale erede di.. e parte quale legale rappresentante della figlia minore .., secondo le quote di legge.
      Se invece la figlia è maggiorenne (ipotesi più remota, ma trattandosi di fallimento vecchio rito possibile) va richiesta una dichiarazione congiunta di mamma e figlia che indichino le rispettive quote e predisporre due assegni, uno intestato alla madre e l'altro alla figlia, per le quote indicate. In mancanza di risposta, verificato dallo stato di famiglia che la figlia in questione sia l'unica figlia legittima del defunto, si può attribuire la somma di un terzo a favore della figlia e due terzi per ciascuno a mamma e figlia in applicazione dell'art. 542 c.c.
      Zucchetti SG srl